
27 novembre 2020 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Normativa
COVID-19 - Decreto Ristori - ter
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 291 del 23 novembre 2020), il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori ter“).
Il terzo Decreto Ristori prevede un ulteriore stanziamento di risorse per supportare le attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle misure restrittive disposte a tutela della salute e connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 18 novembre 2020 n. 26274 - Sull'onore probatorio nell'ambito dei procedimenti contro gli enti
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'onere della prova nell'ambito di un procedimento per accertamento negativo, avviato da una società nei confronti di INAIL, INPS e (ex) Direzione Territoriale del Lavoro.
Nel caso di specie, a seguito di un accesso ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro, venivano riqualificati in lavoro subordinato i rapporti di lavoro del personale assunto con contratti occasionali ("a chiamata").
Al termine della fase di merito, la corte d'appello, ribaltando la statuizione del giudice di prime cure, riteneva che, dall'analisi incrociata delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva e in sede giudiziale, dovesse ritenersi provata la qualificazione dei rapporti in termini di subordinazione, con le conseguenti ricadute debitorie in termini di premi assicurativi INAIL e contribuzione previdenziale INPS. In particolare, veniva chiarito che "l'assunto di parte datoriale secondo cui si trattava di prestazioni a chiamata non poteva escludere né la natura subordinata della prestazione resa né la continuità del vincolo, ben potendo le chiamate costituire una modalità dell'articolazione del lavoro, modulata secondo le variabili esigenze aziendali, né parte datoriale era riuscita a fornire oggettiva e attendibile prova contraria".
Contro la sentenza resa dai giudici del gravame, la società proponeva ricorso nei confronti di INAIL e INPS, lamentando che la sentenza impugnata avesse erroneamente addossato alla società l'onere della prova, che gravava invece sugli istituti.
Il ricorso per cassazione veniva respinto.
La Corte di Cassazione, infatti, pur confermando il principio di diritto secondo cui: "l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo: ne consegue che la sussistenza del credito contributivo dell’Inps, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall’istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria", ha ritenuto che, nel caso di specie, fosse corretta la conclusione in merito al raggiungimento della prova da parte degli Istituti previdenziali, a cui era pervenuta la corte d'appello, in particolare in base all'esito dell'istruttoria amministrativa e giudiziale e alla valutazione incrociata delle deposizioni.
Corte di Cassazione, 23 ottobre 2020 n. 23385 – Sull’incentivo all’esodo corrisposto al Direttore Generale
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla portata di un accordo transattivo nell’ambito del quale, un dirigente (Direttore Generale), di una società, che ricopriva anche l’incarico di amministratore delegato, aveva provveduto - di comune accordo con l’azienda - a risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il dirigente agiva nei confronti dell’azienda lamentando la mancata corresponsione degli importi asseritamente spettanti a titolo di compenso per l’incarico di amministratore delegato precedentemente ricoperto.
Nella fase di merito, il ricorso del dirigente veniva rigettato. In particolare la Corte d’Appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale, evidenziava che, “in tema di interpretazione del contratto ove non deve essere valorizzato solo il dato letterale dell'accordo, ma anche altri elementi quali la condotta posteriore, ai fini di individuare l'intenzione comune delle parti e lo scopo che le stesse avevano perseguito con l'accordo, hanno ritenuto, dopo avere ripercorso tutte le vicende relative ai ruoli svolti dall'appellante presso la società, culminati con l'accordo conciliativo raggiunto per la risoluzione anticipata del rapporto al 31.12.1998, che la transazione del 17.9.1998 avesse posto fine in modo definitivo non solo al rapporto dirigenziale, ma a tutte le questioni riguardanti anche il ruolo svolto da amministratore delegato”.
La Corte di Cassazione, a conferma della decisione resa dai giudici di appello, ha affermato che “l'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che esse intendono prevenire e il giudice di merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell'accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto ”.
La Suprema Corte ha, poi, proseguito, precisando che: “deve osservarsi che la Corte territoriale, condividendo la impostazione decisionale del primo giudice, ha prima di tutto evidenziato una certa discrasia tra il dato letterale della conciliazione, che riguardava la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, e tutto il contesto dello stesso da cui traspariva la non indifferenza rispetto alla fase del rapporto in cui il D. era stato amministratore delegato, in quanto il legame tra i due ruoli (quello cioè di amministratore delegato e quello di direttore generale) era stato considerato rilevante nelle intercorse reciproche concessioni.”.
Inoltre, nel rigettare il ricorso del dirigente, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “per sottrarsi al sindacato di legittimità l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'atra”.
Prassi
INPS: COVID-19 - Congedo per quarantena scolastica e per sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli
L’Istituto, con la circolare del 20 novembre 2020, n. 132, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3 del Decreto Agosto (decreto-legge n. 104/2020), successivamente modificate dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020 ed aggiuntive rispetto a quanto già previsto sul punto dalla circolare dell’INPS n. 116/2020.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!