7 aprile 20225 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 2 marzo 2022 n. 6825 - Ispezioni Inps e natura delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’efficacia probatoria delle dichiarazioni resa dal datore di lavoro nell’ambito di una procedura ispettiva dell’INPS.

In particolare, il caso prende le mosse dalla vicenda di un’azienda che all’esito di una procedura ispettiva avviata dall’INPS si vedeva sanzionare per asserite irregolarità contributive accertate dall’Ente sulla sola base delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro e verbalizzate dagli ispettori.

A seguito di ciò l’azienda, agiva, quindi in sede giudiziale avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dall’INPS, contestando l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese, per l’appunto, dal datore di lavoro in sede ispettiva.

All’esito della fase di merito, i giudici hanno ritenuto fondati e dimostrati gli accertamenti dell’Ente, attribuendo alle dichiarazioni del datore di lavoro efficacia di confessione stragiudiziale, come tale opponibile al confitente ex artt. 2733 e 2735 cod. civ.

Della questione è stata investita la Corte di Cassazione che, nell’accogliere la tesi del datore di lavoro, ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l’ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l’animus confitendi, trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell’inchiesta”.

La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, i giudici di merito avevano fondato la propria decisione sulla base delle sole dichiarazioni rese dal datore di lavoro in sede di ispezione, attribuendo erroneamente alle stesse natura di confessione stragiudiziale e, quindi, di prova legale. Al contrario, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere a tali dichiarazioni “semplice valore di elemento di giudizio, liberamente valutabile”, con ciò incorrendo nell’enunciato errore di diritto sollevato dall’azienda in sede di ricorso.

Per tale ragione la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, 28 marzo 2022 n. 9931 - Molestie sessuali e licenziamento

Nella fase di merito veniva dichiarato legittimo il licenziamento di un medico-psichiatra intimato per giusta causa, per avere quest’ultimo intrattenuto con una paziente un rapporto volto alla ricerca di una relazione di natura sessuale.

Ritenuta provata la condotta oggetto di contestazione (rilevata dallo scambio di alcuni messaggi dal contenuto particolarmente esplicito), i giudici di merito confermavano l’estrema gravità della stessa, escludendo che quest’ultima potesse qualificarsi “semplicemente” come “molestie personali, anche a carattere sessuale”, che avrebbe diversamente comportato - per espressa previsione del CCNL applicabile al rapporto - l’irrogazione di una severa sanzione conservativa (ovvero la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi).

Il medico proponeva così ricorso per cassazione sostenendo che il provvedimento espulsivo doveva ritenersi sproporzionato proprio in virtù della disposizione collettiva sopra indicata.

La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso del dipendente. Infatti, nel merito, era stato accertato che il comportamento del medico avesse oltrepassato i limiti della mera “molestia personale, anche a carattere sessuale”, avendo invece leso "la sfera personale e sessuale della paziente" e, nel contempo, realizzato in violazione degli "obblighi fondamentali della relazione fra medico psichiatra e paziente". Si ricadeva così in una condotta diversa da quella tipizzata dal CCNL, integrante la “radicale violazione degli obblighi deontologici del medico nei confronti della propria paziente, a maggior ragione nell'ambito di una terapia psichiatrica; una violazione tanto più grave perché realizzata nel corso di una terapia, che vede, per sua stessa natura, uno dei soggetti coinvolti in una condizione di fragilità o di difficoltà personale”.

Sulla scorta di quanto sopra, nel confermare la bontà dell’operato dei giudici di merito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire il consolidato principio secondo cui: "In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dalla L. n. 604 del 1966, art. 12), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva".

Prassi

Ministero del Lavoro: Rapporto biennale sulle pari opportunità entro il 30 settembre

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, in attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (come modificato dalla L. 162/2021), è stato emanato il Decreto interministeriale del 29 marzo 2022, con le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021); per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).

INPS: Circolare del 1° aprile 2022, n. 46 - Criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia

L’INPS illustra le modalità relative della domanda all’INPS per ottenere la Carta della disabilità, i soggetti legittimati alla richiesta, nonché le modalità di distribuzione e di utilizzo della stessa.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Antonio Orsini e Avv. Stefano Petri.

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