
7 luglio 2022 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Normativa-Informazioni
Pari Opportunità - Pubblicato il decreto con parametri minimi per la certificazione delle aziende
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità, che definisce a quali valori fare riferimento per ottenere la certificazione: viene adottato a questo fine la prassi “UNI PDR 125 2022” entrata in vigore il 16 marzo 2022.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 30 giugno 2022, n. 20827 - Sindacalista indagato: illegittimo il trasferimento
La vicenda in oggetto trae origine dal trasferimento di un dirigente sindacale senza il nulla osta dell’organizzazione dei lavoratori di appartenenza e della rappresentanza sindacale unitaria di cui era componente.
Nella fase di merito, veniva accolto il ricorso del dirigente sindacale e veniva dichiarata l'illegittimità del suo trasferimento in data 27.3.2013 (dalla sede datoriale di Olbia alla sede di Cagliari) e, pertanto, lo stesso veniva “riassegnato alla sede di Olbia, originaria sede di servizio”.
La Corte territoriale ha premesso che il dirigente sindacale, “dipendente inquadrato nella III Area funzionale, livello retributivo F1, era componente della RSU dell'Ufficio Dogane di Sassari, da cui dipendeva la Sezione di Olbia, sicché il trasferimento in altra sede avrebbe dovuto essere disposto in osservanza delle prescrizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 22 (Statuto dei lavoratori), applicabile al settore pubblico in virtu' dell'estensione operata dalla L. 29 marzo 1983, n. 93, articolo 23 e dall'articolo 18, comma 4, del CCNQ del 7.8.1998 secondo cui Il trasferimento in una unità operativa in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'articolo 10, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della R.S.U. ove il dirigente ne sia componente. Il combinato disposto di tali disposizioni avrebbe imposto, per la validità del trasferimento, il previo "nulla osta" dell'associazione sindacale di appartenenza, senza che fosse utile scrutinare "i motivi posti a giustificazione del provvedimento di trasferimento", non potendo le addotte ragioni di incompatibilità ambientale del lavoratore, per effetto del procedimento penale cui era sottoposto, condizionare l'applicazione della disciplina dettata a salvaguardia del prioritario interesse all'espletamento dell'attività sindacale”.
La Corte di Cassazione ha affermato che “in mancanza del previsto "nulla osta", non vale scrutinare l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere, ex articolo 2103 c.c., il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalità prescritte - fatto acclarato nella sentenza impugnata e non revocato in dubbio dalla difesa della ricorrente -, resterebbe nondimeno inficiato da una presunzione di anti-sindacalità”.
Corte di Cassazione, 30 giugno 2022, n. 20823 - Sulla violazione delle norme antinfortunistiche
La vicenda trae origine dalla domanda di condanna al risarcimento del danno biologico promossa contro la società datrice di lavoro da parte di alcuni lavoratori di una filiera di costruzione che, in molte fasi, implicava l’utilizzo di strumenti ad aria compressa e fonte di vibrazione e scuotimenti (oltre a lavori in altezze, l'installazione e sostituzione trasformatori, la realizzazione e manutenzione di linee sotterranee e la conduzione di mezzi meccanici). Tali lavoratori asserivano la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessarie a evitare il danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata.
Il giudice di primo grado condannava la società datrice di lavoro al pagamento del danno biologico differenziale derivato ai dipendenti dall’attività lavorative. Diversamente, la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda dei lavoratori circa il pagamento del danno biologico differenziale sulla base della considerazione che “i lavoratori, sui quali ricadeva il relativo onere, non avevano offerto prova di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno”. Solo ove tale prova fosse stata offerta sorgeva per il datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del pregiudizio subìto e tale onere non era stato in concreto assolto.
La Corte di Cassazione, in parziale riforma della pronuncia di merito, ha statuito che le suddette argomentazioni del giudice di appello sono frutto di un errore di diritto in quanto prescindono dai principi in tema di distribuzione dell’onera della prova, finendo col porre a carico dei lavoratori la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro delle specifiche misure antinfortunistiche “laddove essi erano tenuti solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell’ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure esigibili in concreto”.
Inoltre, i giudici di legittimità, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno precisato che “l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e I'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”.
Prassi
COVID-19 - Aggiornato il Protocollo anticontagio negli ambienti di lavoro
Il Consiglio dei Ministri e le parti Sociali hanno sottoscritto, il 30 giugno 2022, l’aggiornamento del Protocollo anticontagio negli ambienti di lavoro.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Sara Verde e Avv. Davide Maria Testa.
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