8 novembre 20226 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 26 ottobre 2022, n. 31646 - Compiti di “back office” al termine della carriera

La vicenda in oggetto trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore che lamentava una illegittima dequalificazione al termine della sua carriera professionale. Nello specifico, il lavoratore asseriva di essere stato adibito a compiti di mero controllo dei tabulati dell'attività svolta dall'agenzia e alla promozione telefonica di prodotti bancari, dopo aver svolto per molti anni attività di assistenza alla clientela e pur avendo in tal ambito acquisito un certo grado di professionalità.

In sede di appello, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte aveva dichiarato sussistente il demansionamento del lavoratore. Avverso tale decisione, la Società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sulla base di tre motivi principali: i) nella fase di merito, era stato erroneamente omesso di valutare che l'attività svolta dal lavoratore negli ultimi anni benché di mero “back office”, rientrasse appieno nella stessa area d'inquadramento del lavoratore; ii) il danno alla professionalità sarebbe stato erroneamente riconosciuto sulla base di una prova meramente presuntiva, non avendo il lavoratore soddisfatto l’onere della prova in relazione allo stesso; e iii) da ultimo, i giudice di merito avrebbero quantificato in maniera ingiustificata ed esorbitante lo stesso danno professionale poiché il lavoratore in questione non possedeva un alto grado di professionalità ed era sempre stato adibito a mansioni formalmente riconducibili a quelle contrattualmente previste.

La Suprema Corte, ribadendo il consolidato principio di diritto secondo cui “l’esercizio dello ius variandi datoriale, vigente l’articolo 2103 c.c. nella formulazione anteriore alla novella operata con il Decreto Legislativo 81 del 2015, trova il suo limite nella salvaguardia del livello professionale raggiunto dal prestatore sicché - pure in presenza dell'accorpamento convenzionale delle mansioni in una medesima qualifica - l'equivalenza deve essere valutata in concreto dal giudice di, al fine di verificare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico professionale acquisita dal dipendente”, ha giudicato corretta la decisione della corte territoriale. Sebbene, infatti, le nuove mansioni cui era stato adibito il lavoratore rientrassero, effettivamente, nella stessa area e livello in cui lo stesso era formalmente inquadrato; esse non potevano considerarsi equivalenti a quelle dallo stesso anteriormente espletate, in quanto si concretizzavano principalmente in attività di mera compilazione meccanica.

La Corte ha, altresì, confermato che potesse ritenersi integrato l’onere probatorio con riferimento al danno alla professionalità derivante dal demansionamento; tale danno, infatti, secondo un orientamento ormai consolidato, può essere dedotto con un processo logico giuridico anche presuntivo, in base agli specifici elementi di fatto relativi alla “qualità e quantità dell'esperienza lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta e la durata del demansionamento”; inoltre, nel caso di specie l’elevato quantum dello stesso danno sarebbe stato giustificato in virtù dell’ampia durata del demansionamento (circa 6 anni) che aveva certamente “aumentato il senso di frustrazione del lavoratore”.

Sulla base delle sopraindicate argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso dalla Società, confermando la sussistenza del demansionamento e del risarcimento del danno derivante dallo stesso nella misura del 80% della retribuzione anteriore al demansionamento stesso.

Corte Suprema di Cassazione, 25 ottobre 2022 n. 31514 - Sul mobbing

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una questione avente a oggetto la corresponsione da parte dell’Inail di un indennizzo per ansia e depressione causati da mobbing.

Nel caso di specie, nella fase di merito, i giudici avevano negato a un lavoratore il diritto all’indennizzo “Inail” per il disturbo da stress causato dal mobbing messo in atto nei suoi confronti dal datore di lavoro. In particolare, dopo aver richiamato il nesso causale tra la condotta di mobbing e la patologia, i giudici ritenevano che la fattispecie in oggetto non rientrasse nel novero della malattia professionale indennizzabile.

Il lavoratore decideva dunque di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione ritenendo che l’esistenza del nesso di causalità sopra richiamato non fosse necessaria nel caso in questione: infatti, la previsione di un indennizzo viene ammessa anche per malattie non tabellate, salvo che sia dimostrata la loro origine professionale.

La Corte, accogliendo la domanda proposta dal lavoratore, ha posto l’accento sul fatto che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non derivi e non sia riconducibile a specifiche lavorazioni ma, al contrario, la sua origine derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Nell’affermare ciò, la Corte ha richiamato un precedente giurisprudenziale nel quale era stato riconosciuto l’indennizzo a un lavoratore che aveva contratto malattia professionale a seguito delle eccessive ore di lavoro straordinario. Ciò a cui sostanzialmente si deve fare attenzione è, dunque, il fatto che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione lavorativa in un determinato ambito lavorativo, anche nei casi in cui essa non sia diretta conseguenza della prestazione lavorativa stessa. La tutela assicurativa è quindi da riferire “al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine”. Ne consegue che l’assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche quelle che si manifestano a seguito di una situazione di stress o disagio causata dal lavoro come, nel caso di specie, può essere il mobbing.

La Suprema Corte ha, dunque, statuito che “in materia di lavoro, il dipendente ha diritto all’indennizzo Inail anche per ansia e depressione causati dal mobbing in azienda. L’importante è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente.”

 
Prassi - Informazioni

Agenzia Entrate: Circolare del 4 novembre 2022 n. 35/E - Chiarimenti sui Fringe Benefit

L’AdE ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’erogazione, in fringe benefit, dei 600 euro previsti dall’articolo 12, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis”). La norma ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue: sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Min.Lavoro - Comunicato stampa del 1° novembre 2022: la proroga degli ex navigator non è tecnicamente possibile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che non è possibile la proroga dei contratti degli ex navigator, scaduti il 31 ottobre 2022. Eventuali ulteriori utilizzi degli ex navigator richiederebbero l’approvazione di una apposita norma, non allo studio del Ministero.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Giulia Brucato e Dott.ssa Carolina Mosiello.