
25 marzo 2022 • 7 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Normativa
Governo: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 (n. 67), il Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21 con misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
Tra le disposizione di interesse per le imprese ed i lavoratori, queste le principali:
- liarticolo 2 - Bonus carburante ai dipendenti.
- articolo 8 - Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI.
- articolo 9 - Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale.
- articolo 10 - Imprese energivore di interesse strategico.
- articolo 11 - Disposizioni in materia di integrazione salariale.
- articolo 12 - Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi.
Governo: COVID-19 - Allentamento delle misure anti-Covid
Il Consiglio dei Ministri, in data 17 marzo 2022, ha approvato un decreto-legge che ha previsto l’allentamento delle misure anti-Covid, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
- Dal 1° aprile 2022 non ci sarà più l’obbligo di Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50. Per l’accesso basterà il Green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone).
- La sospensione dal lavoro, per i lavoratori non vaccinati, resterà solo per la fascia del personale sanitario e per i lavoratori di strutture ospedaliere e delle Rsa.
- Dal 1° aprile 2022 decadrà anche la quarantena da contatto (l’obbligo di isolamento resta solo per i contagiati).
- Fino al 30 aprile 2022 rimarrà l’obbligo dell’uso delle mascherine al chiuso.
- Dal 1° maggio 2022 non sarà più necessario esibire il Green Pass.
- Fino a 30 giugno 2022 sarà possibile ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale. Si proroga fino a tale data anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 16 marzo 2022, n. 8628 - Sul superamento del comporto per sommatoria
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulle modalità di indicazione dei giorni di assenza per il superamento del periodo di comporto, in particolare laddove il superamento derivi da una serie di assenze plurime e frammentate.
Nel caso di specie, la corte d’appello (chiamata a pronunciarsi in sede di reclamo ex L. 92/2012), aveva rigettato il gravame proposto dal Ministero dell’Interno (in qualità di datore di lavoro), confermando l’illegittimità del licenziamento intimato a un lavoratore il cui periodo di assenza era stato inferiore al massimo consentito dalla contrattazione collettiva e confermando la condanna alla reintegrazione disposta in primo grado. In particolare, la corte territoriale aveva rilevato che, sebbene nel provvedimento espulsivo il datore di lavoro non debba specificare i giorni conteggiati e sommati, laddove questo provveda autonomamente a farlo, le giornate di assenza contestate non potranno essere modificate o aggiunte ex post, in ossequio al principio di immodificabilità dei motivi del recesso.
Avverso questa decisione, il datore di lavoro ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 604 del 1966 nonché dell’art. 2110 cod. civ. posto che si sarebbero dovuti computare ulteriori 12 giorni di assenza (non conteggiati dal giudice del merito) in quanto identificati erroneamente da quest’ultimo in termini di assenze ingiustificate.
La Corte ha preliminarmente chiarito che sia necessario fare una distinzione. In particolare, nel caso di comporto c.d. secco (periodo unico e ininterrotto di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente computabili anche dal lavoratore, la parte datoriale non è tenuta a “specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 l. n. 604 del 1966 (...),”. Nel caso, invece, di comporto c.d. per sommatoria, caratterizzandosi questo per assenze plurime e frammentate, “occorre un’indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore”.
La Suprema Corte ha, dunque, confermato la decisione dei giudici di merito, rilevando che, anche nel caso di specie, “vale la regola generale dell’immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore - il quale vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare l’atto di recesso”. Conseguentemente, ai fini del computo dei giorni per il superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate espressamente nei motivi del licenziamento.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, condannandolo contestualmente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, 11 marzo 2022, n. 8039 - Sul licenziamento e trasferimento d’azienda
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla tutela da apprestare al lavoratore licenziato prima del trasferimento d’azienda.
Nel caso di specie, due lavoratori proponevano ricorso per chiedere la ricostituzione dei rapporti lavorativi alle dipendenze della società datrice, affermando che la stessa avesse dato in gestione il reparto presso cui erano addetti a una società (in accomandita semplice) che aveva poi intimato loro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nella fase di merito, veniva ordinato il ripristino dei rapporti di lavoro presso l’originaria cedente sulla base di due presupposti: a) che il contratto concluso tra le due società prevedeva una clausola secondo cui i rapporti di lavoro alla risoluzione del contratto di affidamento sarebbero tornati in capo alla concedente; b) che il ripristino dei rapporti di lavoro presso la originaria cedente trovava copertura normativa nell'art. 2112 cod. civ.
La società ricorreva in sede di legittimità lamentando l'omessa considerazione, da parte dei giudici di merito, che ai due lavoratori era stato intimato il licenziamento, da parte della (retro)cedente, in data anteriore alla (retro)cessione e che il licenziamento, sia pure nullo per contrasto con norma imperativa ex art. 2112 cod. civ., non era stato impugnato, ai sensi e nei termini di decadenza.
La Corte nel ritenere fondato tale motivo di ricorso e cassando la sentenza impugnata ha ricostruito preliminarmente la portata dell’art. 2112 cod. civ., ribadendone l’applicabilità al caso oggetto di causa, ossia “anche nell’ipotesi di cessazione del contratto di affitto d’azienda e conseguente retrocessione della stessa all’originario cedente, purché quest’ultimo prosegua l’attività già esercitata in precedenza”.
Secondo i giudici di legittimità, dalla previsione di cui all’art. 2112 cod. civ. discende che, in caso di trasferimento d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale. Il trasferimento, infatti, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo purché questo non abbia fondamento nella stessa cessione né sia volto ad agevolarla. Inoltre, la tutela prevista all’art. 2112 cod. civ. non sarebbe stata nel caso di specie disattesa, posto che era stata assicurata ai lavoratori “la continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale”.
La Suprema Corte ha precisato che in caso di licenziamento intimato prima del trasferimento, la garanzia di cui all’art. 2112 cod. civ. opera solo se viene dichiarata la nullità o illegittimità del licenziamento. Pertanto, “solo la declaratoria di nullità o l’annullamento dell’atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria”.
Prassi
INPS: Messaggio del 21 marzo 2022 n. 1282 - Ammortizzatori sociali: importo massimo dei trattamenti per l’anno 2022
L’INPS ha fornito alcune precisazioni in merito agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale relativi all’anno 2022.
INL: Nota del 21 marzo 2022 n. 530 - Tirocini
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha fornito le prime indicazioni circa le nuove disposizioni in materia di tirocini, fornendo alcuni chiarimenti in merito a i. indennità di partecipazione; ii. ricorso fraudolento al tirocinio; iii. comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza.
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