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15 dicembre 20238 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Venerdì 15 dicembre 2023
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 28 novembre 2023, n. 33016 - Periodo di comporto e monetizzazione ferie

La vicenda in oggetto trae origine da un licenziamento irrogato a una lavoratrice a tempo determinato in malattia prima dello scadere del c.d. periodo di comporto.

Nel caso in esame, la lavoratrice adiva il Tribunale, al fine di vedersi accertata l’inesistenza/illegittimità e l’inefficacia del licenziamento e, per l’effetto, ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le spettanze che avrebbe maturato fino alla naturale cessazione del rapporto, tra cui l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute a causa della malattia. Il giudice di primo grado riteneva il licenziamento legittimo e rigettava pertanto le richieste della lavoratrice.

La lavoratrice impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello, che rilevava il passaggio in giudicato della sentenza in merito alla legittimità del licenziamento, ma riformava comunque parzialmente la pronuncia di primo grado in quanto il licenziamento veniva ritenuto improduttivo di effetti poichè disposto durante la malattia e in pieno periodo di comporto, con conseguente condanna della società al pagamento dell’indennità di malattia, tredicesima, TFR e ferie non godute.

La Società proponeva, conseguentemente, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione sostenendo che il rapporto a tempo determinato fosse incompatibile con l’istituto del c.d. periodo di comporto e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro durante la malattia, precisando altresì l’impossibilità di monetizzazione delle ferie non godute.

La Suprema Corte, confermando un proprio orientamento ormai consolidato, ha dichiarato infondato il ricorso, rilevando che la portata applicativa dell’art. 2110 c.c. non debba considerarsi limitata ai contratti a tempo indeterminato sicché, stante la ratio dell’istituto, esso, a maggior ragione, deve trovare applicazione per i rapporti temporanei che sono meno garantiti e necessitano senza dubbio di miglior tutela: conseguentemente, anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica il principio secondo cui il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, comma 2, Cc.

Nel caso di specie, vista l’impossibilità di mettere in discussione la legittimità del recesso per intervenuto giudicato sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto corretta l’improduttività degli effetti del licenziamento rilevata dal giudice di secondo grado e la conseguente condanna datoriale al pagamento delle relative spettanze alla lavoratrice.

Per quanto concerne la pretesa impossibilità di monetizzare le ferie non godute sostenuta dalla società ricorrente, la Suprema Corte ha dichiarato tale motivo di doglianza inammissibile, in applicazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema.

In particolare, la Corte costituzionale, con la sent. n. 96/2016, ha osservato come la giurisprudenza contabile abbia sempre escluso dall’ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non dipendono dalla volontà del lavoratore” e come la giurisprudenza di legittimità abbia sempre riconosciuto “al lavoratore il diritto a un’indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile, indipendentemente dalle disposizioni della normativa settoriale ovvero contrattuale.

In aggiunta a ciò, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la costante giurisprudenza della CGUE interpreta il par. 1, dell’art. 7 della direttiva 2003/88 - il quale riconosce un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti - come ostativo a disposizioni o pratiche nazionali, le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruirle.

Alla luce delle sopra indicate argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente alle spese di giudizio.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 27 novembre 2023, n. 32807 - Lavoratore dimissionario spettano e ferie non godute

La sentenza in commento ha a oggetto il giudizio promosso da un ex dirigente medico, che ha agito nei confronti dell’ASL di competenza rivendicando il suo diritto all'indennità sostitutiva (pari ad EUR45.131,27) per n. 157 giornate di ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni dallo stesso rassegnate.

La domanda veniva inizialmente respinta dal Tribunale con sentenza confermata, seppur con motivazione diversa, dalla Corte d’appello. Quest’ultima, in particolare, eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto per le ferie maturate fino a luglio 2005, mentre per le restanti aggiungeva che il lavoratore, con le sue dimissioni, aveva rinunciato alle ferie non ancora prescritte (pari a 92 giorni), in quanto operava il divieto di monetizzazione di cui alla legge n. 135/2012, vertendosi in un caso (art. 5, comma 8, legge cit.) di vicenda estintiva del rapporto di lavoro cui aveva concorso ‘volontariamente’ lo stesso lavoratore con le dimissioni.

L’ex dirigente, pertanto, proponeva ricorso per cassazione per il riconoscimento del suddetto diritto. La Corte, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso e cassando con rinvio la sentenza impugnata, osservava come andasse data continuità all’indirizzo affermato - in linea peraltro con l’esigenza di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea - da Cass., Sez. L, n. 21780 del 8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato ‒ in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire ‒ che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso che la ASL avesse adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente e, cioè, l’aver provato di aver operato con la massima diligenza in modo da consentire all’ex dirigente di godere delle ferie maturate. Ciò nonostante, il giudice d’appello aveva erroneamente ritenuto che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie dovesse essere escluso per effetto delle dimissioni del lavoratore, atto volontario che lasciava presumere l'accettazione delle conseguenze che derivavano dall'estinzione del rapporto, tra cui è compresa la perdita delle ferie maturate.

Tuttavia, così argomentando, la Corte di merito si è discostata dall’orientamento di legittimità cui, secondo la Corte di Cassazione va data continuità, secondo cui non può essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore alcun valore di rinuncia all'indennità sostitutiva delle ferie; trattasi, infatti, di un atto volontario posto dalla disciplina (D.L.n. 95 del 2012, art. 5, comma 8) sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro.

In aggiunta a ciò, secondo i giudici di legittimità, conformemente a quanto già stabilito dalla stessa Corte, il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, 20 giugno 2023, n. 17643).

Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, la Suprema Corte ha inevitabilmente accolto il ricorso del lavoratore, con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

 

Prassi

Ministero del Lavoro: Interpello n. 5/2023 - la nomina del preposto è sempre obbligatoria, anche per le piccole aziende

La Camera di Commercio ha chiesto chiarimenti circa chiarezza in merito all’obbligo di nomina del preposto, domandando se tale obbligo deva essere sempre rispettato anche nelle piccole realtà aziendali, anche nel caso in cui l’attività lavorativa non preveda la supervisione da parte di un lavoratore sull’attività lavorativa di altri, e se tale ruolo possa coincidere con lo stesso datore di lavoro. Il Ministero evidenzia come, dal combinato disposto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (art. 18; 19 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008) sia evidente la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto quale figura di garanzia; pertanto, l’obbligo di individuarlo sussiste sempre.


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