
16 giugno 2023 • 6 minuti di lettura
Lavoro: la newsletter del 16 giugno
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 8 giugno 2023, n. 16266 - TFR e fallimento: insinuazione al passivo?
La vicenda in oggetto trae origine dalla scelta di un lavoratore di conferire il TFR maturando nel corso del proprio rapporto di lavoro alle forme pensionistiche complementari e dal successivo fallimento del datore di lavoro, il quale non aveva - evidentemente - provveduto a versare (in tutto o in parte) tali somme.
Nella fase di merito, il “Giudice delegato al Fallimento ha escluso dallo stato passivo il credito di Euro 14.950,55 – insinuato con il privilegio ex art. 2751-bis c.c. a titolo di TFR via via maturato e solo in parte versato dall’azienda al Fondo complementare Intesa Sanpaolo Vita al quale – il dipendente – aveva aderito, per difetto di legittimazione attiva del ricorrente”. Il Tribunale ha osservato che “anche accendendo alla tesi secondo cui la sussistenza della legittimazione del lavoratore ad insinuare al passivo il TFR conferito (e non versato dal datore di lavoro al Fondo previdenziale) dipende dallo strumento negoziale prescelto dalle parti (delegazione di pagamento o cessione del credito futuro – opzione interpretativa che appare comunque incompatibile con l’espressione utilizzata dal legislatore in quanto la parola “conferimento” implica il trasferimento del diritto” e, nel caso di specie, a parer del Tribunale, l’istante non avrebbe “documentato lo strumento giuridico attraverso cui il TFR è stato conferito, onere che non può ritenersi gravante sulla curatela fallimentare perché afferente alla posizione soggettiva invocata dal lavoratore e perché il curatore è terzo rispetto al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro fallito”.
Il dipendente ha dunque proposto opposizione ex art. 98 della legge fallimentare, deducendo che, “non avendo il curatore fornito prova (l’onere era suo carico) della specifica indicazione del modulo negoziale (se delegazione o cessione) tramite allegazione, per ogni singolo lavoratore, del modulo negoziale, al fine di contestare la legittimazione attiva, lo strumento giuridico prescelto dal lavoratore per il conferimento del TFR al Fondo era da intendersi quale delegazione di pagamento, con conseguente legittimazione attiva del lavoratore” e, in subordine, ha proposto “domanda di ammissione del credito in surroga del Fondo di previdenza complementare”.
Il Giudice competente ha rigettato l’appello confermando, di fatto, la prima decisione. Avverso tale decisione, il dipendente ha proposto ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del dipendente, ammettendo dunque l’insinuazione al passivo e affermando il seguente principio di diritto: “in tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 252/05, al «conferimento» del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell’esplicazione dell’autonomia negoziale loro riconosciuta dall’ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (articolo 1268 Cc) bensì una cessione di credito futuro (articolo 1260 Cc). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di Tfr maturate e accantonate ma non versate al fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’articolo 93 Lf.”
Corte di Cassazione, 5 giugno 2023, n. 15676 - Ordine di reintegrazione del giudice e rifiuto del dipendente
La vicenda ha a oggetto il licenziamento intimato da una società a un lavoratore per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Nella fase di merito, il motivo del licenziamento era stato ritenuto pretestuoso e, dunque, la società era stata condannata alla reintegra del lavoratore, il quale - tuttavia - a seguito dell’ordine di servizio della Società, non si presentava al lavoro. La società aveva, infatti, stabilito unilateralmente la modifica della prestazione lavorativa da full time a tempo parziale. A fronte di ciò, la società intimava al lavoratore un nuovo licenziamento disciplinare, questa volta, per reiterata assenza ingiustificata.
Il lavoratore, dunque, proponeva ricorso al tribunale, che veniva accolto e confermato in appello. In particolare, la corte territoriale, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto illegittimo il comportamento di parte datoriale, poiché l’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale richiede, per legge, l'accordo con il lavoratore e la forma scritta.
La società proponeva, pertanto, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo, tra le altre doglianze, la violazione in concreto dei criteri di equivalenza e di proporzionalità tra l'adempimento richiesto e quello non eseguito.
La Suprema Corte ha avallato la decisione resa dalla corte territoriale, essendosi questa attenuta al consolidato principio secondo cui: “[…] l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, altrimenti configurandosi (salvo sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive) una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti”.
Dunque, in relazione al caso di specie, la Corte ha pronunciato il principio di diritto secondo cui “costituisce inadempimento all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, cui il lavoratore può opporre eccezione di inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale disposta unilateralmente dal datore di lavoro, senza accordo del lavoratore e senza pattuizione in forma scritta”.
Alla luce delle sopra indicate argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, posto che il rifiuto di rendere la prestazione da parte del lavoratore sarebbe stato giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale.
Prassi
Ispettorato Nazionale del Lavoro: Pari opportunità - Nuovo protocollo d’intesa
È stato sottoscritto, in data 9 giugno 2023, il nuovo protocollo d’intesa tra la Consigliera Nazionale di Parità (Francesca Bagni Cipriani) e il Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Paolo Pennesi).
Il protocollo impegna l’INL e la Consigliera Nazionale di Parità a collaborare e condividere ogni informazione utile sulle violazioni in materia di pari opportunità di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, anche desumibili dai rapporti biennali relativi alla situazione del personale, presentati dalle aziende con più di 50 dipendenti.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Francesco Martinelli e Avv. Davide Maria Testa.
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