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20 novembre 20235 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Lunedì 20 novembre 2023
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 13 novembre 2023, n. 31471 - Sul licenziamento del lavoratore disabile

La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte di un lavoratore (collaudatore di prodotti in ceramica) del licenziamento intimatogli per “sopraggiunta inidoneità alla mansione”.

In primo grado, il tribunale annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore sostenendo che “la ridotta capacità lavorativa derivante dalle prescrizioni dettate dal medico competente non poteva determinare il licenziamento, atteso l’obbligo datoriale di dare attuazione alle predette prescrizioni anche a discapito della sua convenienza economica”.

La Corte d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, statuiva l’illegittimità del licenziamento, ritenendo che secondo sia la normativa nazionale (d.l. n. 76/2013) che quella comunitaria (Direttiva n. 78/2000/CE) “vige un tendenziale principio di divieto di licenziamento del lavoratore divenuto disabile, dovendo il datore di lavoro cercare soluzioni organizzative e accorgimenti ragionevoli idonei a consentire di svolgere il lavoro”.

Secondo la Corte territoriale, di tali “accorgimenti ragionevoli” - ossia non eccessivamente costosi e tecnicamente possibili - “è onerato il datore di lavoro, che deve sopportare i relativi costi economici e farsi carico delle necessarie modifiche in senso tecnico-logistico”.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto che le misure che la società era tenuta ad adottare non potevano che considerarsi ragionevoli, posto che “non comportavano modifiche dei luoghi produttivi, né mutamenti organizzativi, né costi aggiuntivi, dovendo la società unicamente consentire al lavoratore di effettuare pause – rispetto a quelle ordinarie – di ulteriori 15 minuti dopo ogni due ore continuative di lavoro e l’adozione di mascherina respiratoria per le operazioni che comportano maggiore dispersione di polveri”.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso la sentenza di secondo grado e ha affermato che, correttamente, la Corte d’appello aveva escluso che la ragione addotta per licenziare potesse integrare un giustificato motivo oggettivo, ragionando in termini di tutela della disabilità, ritenendo condivisibile quanto statuito dai giudici della corte territoriale secondo il quale “il costo economico della conservazione del rapporto di lavoro” resta a carico del datore di lavoro e che “la ridotta capacità produttiva rispetto a quella degli altri lavoratori impiegati in mansioni identiche verrebbe altrimenti a rappresentare una discriminazione vietata”.

Corte di Cassazione, 13 novembre 2023, n. 31469 - Reintegrazione del socio-lavoratore della cooperativa

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle tutele spettanti al socio-lavoratore di società cooperativa e, in particolare, sulle conseguenze applicabili in caso di annullamento della (unica) delibera con cui sia stato sia escluso il socio di cooperativa (rapporto associativo) sia risolto il suo rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, dopo essere stata ammessa quale socia-lavoratrice della società e assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di impiegata amministrativa, la ricorrente ha dedotto che “il rapporto di lavoro si era regolarmente svolto fino al poca in cui, senza motivo, era stata estromessa dal posto di lavoro, né era stata riammessa in servizio nonostante le sue reiterate richieste”. E, per tal motivo, la ricorrente ha “inviato una diffida chiedendo l'immediata riammissione in servizio”.

La ricorrente, inoltre, “impugnava entrambi gli atti e chiedeva la declaratoria di nullità per il loro carattere ritorsivo rispetto alla sua volontà di non soggiacere all'estromissione di fatto operata dalla cooperativa … con conseguente condanna della cooperativa a ricostituire sia il rapporto associativo, sia il rapporto di lavoro e a pagare tutte le retribuzioni medio tempore maturate; in subordine, chiedeva l'annullamento per illegittimità sia della delibera di esclusione, sia del licenziamento con conseguente condanna della cooperativa a ricostituire retroattivamente sia il rapporto associativo, sia il rapporto di lavoro e a pagare tutte le retribuzioni medio tempore maturate; in ulteriore subordine chiedeva la declaratoria di illegittimità del solo licenziamento e l'accertamento del suo conseguente diritto al risarcimento del danno nella misura massima di dieci mensilità di cui alla legge n. 604/1966”.

Le domande della ricorrente sono state accolte - con la sola tutela risarcitoria avverso l’illegittimità del licenziamento - nei primi due gradi di giudizio. La lavoratrice ha, dunque, proposto ricorso per cassazione al fine di veder applicata una maggiore tutela.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha affermato che “va applicata la tutela "restitutoria" propria della disciplina delle cooperative, sicché, annullata la delibera di esclusione, il giudice deve ordinare il ripristino del rapporto associativo e di quello di lavoro. Sul piano risarcitorio, tuttavia, si applica il regime civilistico e non quello dettato dall'art. 18 L. n. 300/1970, norma quest'ultima espressam esclusa dall'art. 2, co. 1, L. n. 142 cit. Quindi spettano certamente le retribuzioni perdute, quale lucro cessante, ma a decorrere dalla costituzione in mora. Ne consegue che la Corte territoriale, dichiarata illegittima la delibera di esclusione, doveva trarre tutte le conseguenze, ivi compresa l'invocata tutela ripristinatoria dei due rapporti (associativo e di lavoro), visto che la domanda di tutela restitutorio/ripristinatoria effettivamente era stata avanzata e riproposta anche in sede di appello incidentale, in via subordinata rispetto alla domanda principale di declaratoria di nullità per ritorsività”.

 

Prassi

INPS: Messaggio del 14 novembre 2023 n. 4012 - Riforma del lavoro sportivo. Adempimenti relativi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023” il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023.


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