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20 ottobre 20238 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Venerdì 20 ottobre 2023
Normativa

Ministero del Lavoro - Decreto del 20 settembre 2023 n. 111 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2023, n. 242): rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha decretato la rivalutazione dell’importo delle sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008 (TU in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro). Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 ottobre 2023, n. 28378 - Nullità licenziamento e investigatore privato

Nel caso in esame, un dipendente impugnava il proprio licenziamento, deducendone in primis la nullità per carattere ritorsivo (ovvero, per il suo carattere discriminatorio rispetto alla sanzione conservativa applicata a un collega per vicenda disciplinare identica). Il lavoratore invocava, altresì, l'illegittimità per manifesta insussistenza del fatto posto a base del recesso ovvero perché il fatto rientrava fra le condotte punibili con sanzione conservativa.

A conclusione della fase sommaria, il tribunale accoglieva la domanda principale del lavoratore e ordinava la reintegra dello stesso nel posto di lavoro. Il tribunale rigettava, poi, la successiva opposizione proposta dalla società. In sede di reclamo, “la Corte d'Appello accoglieva il gravame, respingeva tutte le domande dell'ex dipendente e lo condannava a restituire quanto in ipotesi percepito in esecuzione della sentenza di primo grado”. A sostegno della propria decisione, la corte ha affermato che: “a) in fatto va premesso che il dipendente nel periodo in esame (..era inquadrato nel V livello ccnl telefonia, con mansioni di tecnico "on field" impianti e servizi, aveva come base la centrale in ..., operando nella zona di ... quale tecnico "on field", egli non faceva riferimento ad una specifica sede di lavoro, ma partiva dal proprio domicilio e dalla centrale di ricovero dell'automezzo sociale e poi iniziava l'attività presso il cliente o sul primo impianto sul quale era chiamato ad operare; b) la contestazione disciplinare ha ad oggetto la falsa attestazione di tempi e modi di esecuzione delle attività lavorative a lui assegnate, lo svolgimento di un complessivo orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente dovuto senza alcuna riduzione corrispondente della retribuzione, l'essersi dedicato durante l'orario di lavoro ad incombenze legate alla sfera personale di interessi e comunque estranee all'attività lavorativa; nella contestazione sono analiticamente riportati i giorni e gli episodi in cui tali condotte sono state tenute; c) i motivi di impugnazione, da esaminare congiuntamente, sono volti a contrastare la tesi - accolta dal Tribunale - della sussistenza di plurimi e concordanti elementi presuntivi idonei a provare la ritorsività del licenziamento, quali:

  • la volontà di punire il lavoratore che aveva avviato un terzo contenzioso nei confronti della società;
  • l'abusivo ricorso a controlli investigativi disposti nei suoi confronti, con conseguente inutilizzabilità dei fatti emersi al loro esito;
  • il differente e ingiustificato trattamento subito dal rispetto al collega punito con sanzione conservativa, nonostante l'identità delle posizioni e delle contestazioni disciplinari;
  • l'intimazione del licenziamento quando il Tribunale non si era ancora pronunziato sulla causa relativa alla c.d. franchigia, mentre la sanzione conservativa era stata comminata due giorni dopo la sentenza con cui il Tribunale aveva rigettato la domanda dei lavoratori relativa alla c.d. franchigia, ossia quando era ormai certo il risultato negativo per i lavoratori e favorevole alla società”.

In particolare, l’abusività del ricorso al controllo investigativo è stata desunta a causa della “concomitanza fra l'inizio del pedinamento e la prima udienza di discussione (29/09/2017) del ricorso promosso per la c.d. franchigia e comunque dal breve lasso di tempo intercorso fra la notifica del ricorso e la scelta di conferire l'incarico all'agenzia investigati”.

A parer della corte d’appello, dunque, la tesi del giudice di primo grado non poteva essere condivisa per varie ragioni e, in particolare, perché “gli addebiti mossi, risultati tutti sussistenti, sono di gravità tale da far venir meno il rapporto fiduciario, anche in considerazione del fatto che trattandosi di un lavoratore la cui attività si svolgeva quasi esclusivamente all'esterno, da lui ci si attendeva un elevato livello di affidabilità, serietà e coscienziosità; era infatti lui che, compilando autonomamente le schede sul sistema informatico, riportava gli orari di presa in carico e di termine della il rispetto delle tempistiche e l'attuazione o meno dell'intervento richiesto”.

Il dipendente ha proposto, pertanto, ricorso per cassazione avverso tale decisione, dedicando uno specifico punto di impugnazione al fatto che la corte territoriale avesse, a suo avviso, omesso di considerare che, nel mandato investigativo, fossero stati omessi i nominativi degli investigatori delegati all'esecuzione delle indagini.

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal dipendente avverso la sentenza della corte d’appello, ha affermato che “l’indicazione dei nominativi degli investigatori è mancata sia ab origine sia ex post in calce al mandato ricevuto e ... Tale mancanza inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 11, co. 2, d.lgs. n. 196/2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo”. Su tali premesse, i giudici di legittimità hanno proseguito affermando che “l'investigatore privato deve eseguire personalmente l -incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell’incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell’atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta”.

La Corte di Cassazione ha dunque statuito che “la sentenza della Corte territoriale va pertanto cassata e la causa rinviata alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché decida il merito alla luce dei principi di diritto sopra formulati e regoli le spese processuali, anche del presente giudizio di legittimità”.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 ottobre 2023, n. 28387 - Sull’utilizzo illecito dei sistemi informatici aziendali

La Corte d'appello rigettava il reclamo che un dipendente di Poste Italiane aveva proposto contro la sentenza dei giudici di primo grado, i quali avevano, a sua volta, respinto le domande relative all'impugnativa del licenziamento intimatogli per giusta causa.

In particolare, al lavoratore era stato contestato di aver illegittimamente utilizzato il sistema informatico della società per localizzare l'ex convivente di un suo amico (dietro richiesta di quest’ultimo): tale condotta costituiva violazione dei principi ispiratori del Codice etico in vigore in azienda, nonché aperta violazione degli obblighi e dei doveri previsti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., come richiamati anche dal contratto collettivo applicato dalla società. Il lavoratore ricorreva così davanti alla Corte di Cassazione, al fine di veder riformata la decisione resa in fase di gravame.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in questione: secondo gli ermellini, infatti, la condotta contestata al dipendente costituiva una violazione dei più basilari principi etici, nonché un’evidente violazione degli obblighi e dei doveri di ufficio dell’incaricato di pubblico servizio. Le norme del codice etico aziendale, difatti, prevedevano che «tutti i destinatari non utilizzano informazioni ricevute in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni aziendali per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto ed evitano ogni uso improprio e non autorizzato». Dunque, la condotta posta in essere dal dipendente era idonea a integrare il reato previsto dall’articolo 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico). Tanto bastava a rappresentare un grave inadempimento dei doveri del dipendente, in quanto all’addetto non era consentito interrogare il sistema informatico aziendale senza il consenso dell’avente diritto (ovvero, l’ex convivente dell’amico).

Non sussistevano neppure delle cause di esclusione della punibilità dal reato in questione, posto che il dipendente non si trovava in una situazione di necessità determinata da minacce nei suoi confronti, ben potendo agire diversamente (già solo avvisando i propri superiori o le forze dell’ordine dell’esistenza delle richieste dell’amico). In aggiunta, attraverso le intercettazioni telefoniche, emerse nell’ambito del procedimento penale, veniva altresì dimostrata la volontarietà della condotta del dipendente.

La Corte ha pertanto avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “È legittimo il licenziamento del dipendente sorpreso ad utilizzare illecitamente il sistema informatico messo a sua disposizione dall'azienda per localizzare la ex convivente di un amico, atteso che il lavoratore ha violato dolosamente norme di legge, regolamenti aziendali e doveri di ufficio dell'incaricato di pubblico servizio, arrecando un forte pregiudizio alla società sul piano del danno all'immagine - considerato che la questione ha avuto una larga eco sulle cronache locali - e alla clientela di Poste”.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Stefano Petri e Avv. Davide Maria Testa.

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