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22 settembre 20234 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Venerdì 22 settembre 2023
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14 settembre 2023, n. 26588 - Sull’appalto irregolare

La vicenda in oggetto trae origine dall’emissione da parte dell’INPS di cartelle esattoriali per contributi non versati, riguardanti la posizione di dipendenti impiegati in forza di contratti d’appalto considerati irregolari in sede di ispezione.

Il tribunale aveva ritenuto legittima l’azione dell’INPS, rigettando l’opposizione della società ricorrente che lamentava la carenza di legittimazione dell’ente a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato al fine di richiedere il pagamento dei contributi non versati. La società proponeva quindi ricorso in appello. In riforma della pronuncia di primo grado, i giudici di appello accoglievano le opposizioni contro le cartelle esattoriali emesse, affermando che è solo il lavoratore a poter chiedere la costituzione di un rapporto alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione, mentre l’ente previdenziale è privo di legittimazione ad agire.

L’INPS proponeva, dunque, ricorso per cassazione, denunciando l’errore della corte territoriale nell’escludere la legittimazione dell’ente previdenziale a reclamare dai committenti il pagamento dei contributi non versati, in quanto, secondo parte ricorrente, le vicende inerenti al rapporto di lavoro non possono incidere sull’autonomo rapporto contributivo. Il mancato esperimento di un’azione giudiziale a opera dei lavoratori, pertanto, non dovrebbe precludere l’azione dell’Istituto, volta a far valere diritti indisponibili.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, affermando che “in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale. Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all'accertamento dell'interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore”.

Dunque, in relazione al caso di specie, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un'azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore”.

Alla luce delle sopra indicate argomentazione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale e rinviato la causa alla corte di appello, che riesaminerà la fattispecie alla luce del principio di diritto enunciato.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 settembre 2023, n. 26043 - Insubordinazione e “Rissa” sul lavoro

In data 20 dicembre 2017 una società contestava a un proprio dipendente la fattispecie della grave insubordinazione che, come previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, comporta il licenziamento senza preavviso. A conclusione del procedimento disciplinare, il dipendente veniva poi licenziato con preavviso a seguito di una rissa avvenuta sul luogo di lavoro (secondo il medesimo CCNL, la sanzione del licenziamento con preavviso può essere applicata in caso di rissa). Il lavoratore impugnava il licenziamento, lamentando tra l’altro la violazione del principio di immutabilità della contestazione e l’erronea riconduzione della condotta contestata alla fattispecie di rissa sul luogo di lavoro.

Nella fase di merito, veniva rigettata l’impugnazione del licenziamento. La Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso di specie, “non risulta violato il principio di immutabilità della contestazione in quanto il fatto materiale (rifiuto di sottoscrivere un ordine di servizio e aggressione verbale dei responsabili di cantiere con ingiurie e minacce) è rimasto il medesimo”.

Quanto alle censure relative all’affermata erronea sussunzione dei fatti contestati nella nozione di rissa, la Suprema Corte ha statuito che “si rileva che la Corte territoriale ha richiamato l’orientamento di legittimità per il quale la nozione “civilistica” di rissa, prevista da numerosi contratti collettivi, individua una contesa, anche tra due sole persone, idonea determinare, per le modalità dell’azione e la sua capacità espansiva, una situazione di pericolo per i protagonisti e per altre persone e, comunque, ove la lite si svolga nel contesto lavorativo, un grave turbamento del normale svolgimento della vita collettiva nell’ambito della comunità aziendale”.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per la gravità della condotta, avendo il lavoratore posto in essere parole offensive e minacciose e di rifiuto degli ordini lavorativi dei responsabili. 


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