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22 dicembre 20236 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Venerdì 22 dicembre 2023
Normativa

Convertito in Legge il decreto in materia di tutela del lavoro

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale (del 16 dicembre 2023, n. 293) la legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

In materia giuslavoristica, si segnala l’art. 18 - bis, con cui viene prorogato al 31 marzo 2024 il termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14. Il medesimo termine, in base al tenore letterale della norma, dovrebbe inoltre applicarsi anche ai lavoratori che nell’ambito della sorveglianza sanitaria siano stati qualificati come fragili”.

 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 11 dicembre 2023, n. 34400 - Sui requisiti di validità delle notifiche per posta

Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione dopo essere stato condannato a risarcire i danni per negligenza professionale in relazione all’attività di consulenza resa a una società, lamentando la nullità della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

L’atto di citazione con cui si chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, infatti, era stato notificato dal difensore della società presso lo studio professionale del convenuto, mediante servizio postale, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 890 del 1982. Senonché, come si legge dai punti del ricorso depositato presso la Corte di Cassazione, l’avvocato ricorrente evidenziava che l’atto era stato consegnato sia in un luogo diverso dalla sua residenza, sia a persona diversa dal destinatario. In aggiunta, dal ricorso emerge che l’agente postale non aveva inviato la raccomandata integrativa ex art. 7, comma 6, della Legge n. 890 del 1982, con cui si informa il destinatario che l’atto è stato effettivamente notificato.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata in virtù della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio. Nel motivare la propria decisione, la Corte ha ritenuto la notifica viziata sotto molteplici aspetti.

Innanzitutto, l’avviso di ricevimento è stato sottoscritto con grafia illeggibile - in uno spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario - e non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma, in quanto l’agente postale non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull’avviso di ricevimento. In questo senso, la Corte di Cassazione ricorda che ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 890/1982, la notifica è affetta da nullità ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto, senza che possa rilevare la circostanza che l’avvocato avesse chiesto e ottenuto copia della sentenza prima che la stessa fosse stata notificata e che quindi, verosimilmente, il ricorrente fosse a conoscenza del procedimento.

Inoltre, questa incertezza è ulteriormente amplificata dall’ulteriore circostanza di fatto che, da quanto risulta, presso l’edificio ove è stato notificato l’atto, non vi aveva sede esclusivamente lo studio professionale del ricorrente.

Da ultimo, è mancato l’invio al destinatario medesimo, a cura dell’agente postale, della lettera raccomandata integrativa con cui si dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto. Insomma, da una parte sussiste incertezza sulla persona cui è stato consegnato l’atto e dall’altra non sono rispettate le ulteriori prescrizioni.

Così, la Corte ha concluso che L’assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato l’atto ed il compimento della notifica da parte dell’agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti impone l’accoglimento del primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Corte Suprema di Cassazione, 1° dicembre 2023 n. 47904 - Esonero di responsabilità per il datore di lavoro che ha adottato i Protocolli Covid

La Corte di Cassazione ha recentemente precisato in che termini il datore di lavoro deve essere assolto in caso di reati a lui ascritti concernenti la pretesa responsabilità per violazione della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Nel caso di specie, al datore di lavoro, responsabile di un punto vendita, venivano contestate: la mancata adozione di strutture idonee a garantire la distanza interpersonale di un metro tra gli addetti alle casse e la clientela, la mancata fornitura ai dipendenti di idonei DPI, la mancata indicazione nel DVR di misure preventive e protettive del personale.

Il tribunale assolveva il datore di lavoro, ritenendo che lo stesso avesse attuato tutte le misure previste dalla normativa emergenziale, attenendosi alle misure imposte dai Protocolli condivisi.

Avverso tale decisione, la procura promuoveva ricorso, ritenendo che avesse errato la sentenza di merito nel ritenere che la norma di chiusura contenuta all’art. 2087 c.c. a presidio dell’integrità fisica dei lavoratori rispetto a eventuali lacune o incongruenza della normativa speciale, fosse stata derogata dalla normativa emergenziale, considerando i Protocolli alla stregua di buone prassi”.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della procura, stabilendo il seguente principio di diritto deve essere assolto il datore di lavoro dai reati a lui ascritti concernenti una pluralità di violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, con riferimento alla situazione pandemica da virus Sars Cov-2, relativamente al rispetto della distanza interpersonale alla mancata fornitura ai dipendenti di dispositivi di protezione individuale conformi e adeguati al rischio derivante dal virus, dovendosi ritenere che con la normativa emergenziale introdotta dal legislatore ordinario si era per un verso proceduto alla temporanea individuazione delle misure di prevenzione e delle regole di cautela da osservarsi nei luoghi di lavoro, correlata all'eccezionalità dell’emergenza e a fattori di rischio sconosciuti e per altro verso il richiamo ai protocolli contenuto nell'articolo 29-bis del decreto legge 23/2020 doveva interpretarsi nel senso del temporaneo discostamento dalla regola giurisprudenziale della massima sicurezza (tecnologicamente) possibile di cui all’articolo 2087 Cc proprio perché doveva essere l'adozione dei protocolli ad assicurare alle persone che lavorano livelli di sicurezza 'adeguati' e non quindi un generico livello massimodella sicurezza tecnologicamente possibile, che nel caso del rischio Covid sarebbe sostanzialmente indefinibile.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Emma Benini, Avv. Stefano Petri.

Buona lettura e buone feste dal Team di DLA Piper!