
26 giugno 2023 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Lunedì 26 giugno 2023Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 16 giugno 2023, n. 17325 - Esito conciliativo della lite giudiziale e spese legali
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione dell’art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014, recante il regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Nel caso di specie, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., due avvocati avevano chiesto al tribunale la condanna del proprio assistito al pagamento della somma di Euro 16.575 oltre interessi, a titolo di compenso per l'attività di assistenza legale svolta in sede giudiziale e stragiudiziale in favore dello stesso, in quanto dopo la prima udienza la controversia era stata transatta mediante un accordo tra il loro assistito e la controparte nel giudizio.
Il Tribunale, in esito al procedimento svoltosi con il rito di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150/2011, liquidava e ingiungeva il pagamento della parcella dei professionisti, prevedendo anche la liquidazione di un importo aggiuntivo pari ad Euro 1.907,75, stante la previsione dell’art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 sull’aumento del compenso professionale nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia.
Ritenendo che il tribunale avesse erroneamente quantificato l’importo pari ad Euro 1.907,75, liquidato a titolo di compenso per l'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, gli avvocati proponevano ricorso per cassazione per violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014, sostenendo che la somma liquidata per l'assistenza prestata nella fase della transazione avrebbe dovuto essere pari ad Euro 9.538,75, risultante dal compenso liquidabile per la fase decisoria pari ad Euro 7.631, aumentato fino a un quarto.
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la censura degli avvocati, affermando che l’art. 4 del D.M. n. 55/2014 “ha introdotto, nella determinazione del compenso dell'avvocato, un incentivo deflattivo: la conclusione delle liti giudiziali è incentivata con la previsione di un aumento del compenso dovuto all'avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia rispetto a quello altrimenti liquidabile”.
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la formulazione della suddetta norma applicabile ratione temporis prevedeva, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, un aumento del compenso fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta, tenuto conto del fatto che la fase decisionale non viene svolta in conseguenza dell'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria. Secondo la Corte, ciò significa che nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, “all'avvocato va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento fino al 25% di esso (…) fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta (…). Poiché la norma mira ad incentivare le conciliazioni e le transazioni attribuendo ai difensori delle parti, in caso di esito conciliativo della lite, un incremento del compenso, tale finalità verrebbe frustrata se il corrispondente importo fosse costituto da una percentuale di quello che sarebbe spettato qualora si fosse svolta la fase decisionale”.
Gli ermellini hanno sottolineato, altresì, che il novellato comma 6, dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, conseguente alle modifiche apportate dall’art. 2 del D.M. n. 147/2022 (con decorrenza dal 23 ottobre 2022), ha reso più esplicita, superando le iniziali ambiguità di una disposizione polisensa, la previsione dell'aumento del compenso spettante al professionista nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, prevedendo l'aumento secco "di un quarto", laddove il testo originario, applicabile ratione temporis al caso di specie, contemplava un aumento graduabile "fino a un quarto".
Corte d’Appello di Venezia, 30 marzo 2023, n. 191 - Lavoro diretto dal software del committente: assenza di genuinità nell’appalto
È stata di recente pubblicata un’interessante pronuncia di merito in relazione alla genuinità di un appalto di servizi di logistica.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso presentato da alcuni lavoratori addetti all’appalto, che chiedevano fosse accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al committente dell’appalto, stante l’illegittimità di questo.
In particolare, nell’accogliere il ricorso dei lavoratori, il tribunale metteva in evidenza che, in base all’istruttoria svolta, il committente avesse assunto poteri organizzativi, direttivi e di gestione del servizio, al punto che il rapporto commerciale con l’appaltatore avesse assunto carattere meramente interpositorio. Durante il giudizio era, infatti, emerso che “l’organizzazione del lavoro era totalmente automatizzata mediante un software del committente; che veniva operato un controllo specifico e puntuale e venivano fornite indicazioni operative che andavano oltre al predisposizione di direttive generali sull’esecuzione dell’appalto” (si tenevano riunioni tra i dipendenti addetti all’appalto e il responsabile del committente anche due volte al giorno).
La corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado: infatti, anche i giudici del gravame hanno posto l’accento sulle precise indicazioni che venivano fornite ai lavoratori dal committente tramite il software - che è stato ritenuto essere non solo uno strumento di lavoro ma proprio “modalità di esercizio del potere direttivo in cui alla persona fisica è sostituito uno strumento informatico” - o tramite i responsabili dell’appaltatore (formale datore di lavoro) si limitavano a trasmettere mere segnalazioni originate comunque sempre dal committente, anche relative alla semplice gestione operativa.
All’esito della fase di merito, è stato dunque pronunciato il seguente principio di diritto “Sussiste l’interposizione illecita di manodopera laddove l’appalto non può ritenersi genuino dal momento che è il software di proprietà del committente a descrivere le singole minute operazioni dell’ordine che ciascun addetto deve evadere, tale sistema costituendo la plastica espressione di eterodirezione in quanto il programma di lavoro risulta direttamente ed esclusivamente riferibile allo stesso committente, non intervenendo in alcuna fase i responsabili dell’appaltatore, non si trattandosi di un mero strumento di lavoro, ma della modalità di esercizio del potere direttivo in cui alla persona fisica del preposto è sostituito il sistema informatico”.
Prassi
INPS: Circolare del 22 giugno 2023, n. 57 - Esonero per l’assunzione di giovani - Indicazioni operative
L’INPS ha fornito indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
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