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28 novembre 20236 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Martedì 28 novembre
Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione, 15 novembre 2023 n. 31790 - Avance del collega: sì al licenziamento

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento irrogato a un lavoratore a seguito di reiterate avances alle colleghe.

Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato dalla Società presso la quale lavorava a seguito di numerosi episodi in cui egli rivolgeva attenzioni, evidentemente non desiderate, approcci e inviti verso alcune colleghe, mettendole ripetutamente a disagio. Il licenziamento, in realtà, era stato la conseguenza di diversi provvedimenti disciplinari, che puntualmente non avevano sortito alcun tipo di effetto nella repressione della condotta adottata dal lavoratore.

Sia il Tribunale di Milano che, successivamente, la Corte d’Appello avevano ritenuto che il licenziamento inflitto al ricorrente fosse assolutamente legittimo quale misura per debellare definitivamente una condotta non tollerabile, men che meno in un ambiente lavorativo. Infatti, il comportamento inadempiente del dipendente era stato posto in essere in violazione delle disposizioni aziendali e denotava una mancanza di rispetto nei confronti delle lavoratrici vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché un profondo disinteresse per il disagio provocato a queste ultime dai continui approcci indesiderati. Tale decisione era frutto di un’analisi attenta e precisa da parte di entrambi i tribunali, i quali, dopo aver ascoltato anche alcuni testimoni, avevano deciso per la legittimità del licenziamento del dipendente, valutando la misura espulsiva assolutamente proporzionata ai fatti accaduti.

Il lavoratore decideva dunque di ricorrere per cassazione, lamentando che la Corte d’Appello avesse valutato e qualificato le condotte oggetto di contestazione disciplinare in modo generico senza effettivamente specificare a quali condotte si dovesse fare riferimento. Egli sosteneva, inoltre, l’inattendibilità delle testimoni escusse e la mancata prova concreta di un sentimento di paura o fastidio da parte delle colleghe interessate. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo tali motivazioni del tutto irrilevanti: infatti, nei casi di ripetuti approcci e inviti inopportuni, ciò che risulta avere un peso concreto è anche la mancanza di rispetto del lavoratore verso le sue “vittime”, mettendole ripetutamente a disagio sul luogo di lavoro. Ancora, sostiene la Corte, le condotte inappropriate ledono la dignità e la sicurezza di chi si trova a subirle e ciò, da solo, vale a costituire una giusta causa di licenziamento.

La Suprema Corte, dunque, ha stabilito che “La giusta causa di licenziamento ex articolo 2119 c.c. integra una clausola generale che l’interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica: ne consegue che è legittimo il licenziamento disciplinare laddove il comportamento inadempiente del dipendente risulta posto in essere in violazione delle disposizioni aziendali e denota mancanza di rispetto del ricorrente nei confronti delle lavoratrici vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato a queste ultime dai continui inopportuni approcci e inviti.

Tribunale di Roma, 7 Novembre 2023, n. 16694 - Sul rito lavoristico e locatizio

La fattispecie riguarda un inadempimento parziale agli obblighi di restituzione del conduttore conseguenti alla cessazione di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo. Si tratta di una materia che rientra nelle previsioni di cui all’art. 447 bis c.p.c. e, quindi, soggetta al rito lavoristico-locatizio che, però, è stata introdotta nel giudizio in esame con ricorso per rito semplificato ai sensi dell’art. 281 decies e ss. c.p.c., introdotto dalla recente riforma del processo civile e caratterizzato da regole mutuate proprio dal rito lavoristico.

Si pone, quindi, la questione giuridica dell’ammissibilità del rito semplificato ex art. 281 decies in materie regolate dal rito lavoristico-locatizio.

Alla luce di quanto sopra, il tribunale di Roma verifica tale possibilità, alla luce di un criterio cronologico che vede gli articoli 281 decies e ss. c.p.c. successivi nel tempo rispetto all’ordinaria disciplina del processo civile lavoristico-locatizio. Inoltre, prosegue il tribunale di Roma, “i presupposti di ammissione al rito semplificato non sono stati in alcun modo vincolati dal legislatore alla selezione per materia, ma in base alle caratteristiche del processo (istruttoria semplice, prove documentali, ecc.)”. Tuttavia, tale argomentazione viene immediatamente confutata dal giudice, eccependo che “In primo luogo deve osservarsi che in base alla nuova riforma è espressamente prevista la possibilità di mutamento del rito semplificato solo in rito ordinario (281 duodecies c.p.c.) e non, invece, nel rito speciale del lavoro. Da ciò si potrebbe presumere che il rito semplificato sia incompatibile con il rito speciale. Inoltre, deve rilevarsi che nel (nuovo) rito semplificato la domanda può essere modificata su concessione del giudice e per “giustificato motivo (art. 281 duodecies), mentre nel rito del lavoro (art. 420 c.p.c.) è richiesta la sussistenza di gravi motivi”.

E nemmeno risulta possibile, secondo il tribunale di Roma, dichiarare inammissibile la domanda introdotta con rito semplificato. Se da un lato è vero che il legislatore non ha previsto il passaggio ad altro rito, disciplinando solo l’osmosi tra rito semplificato e rito ordinario, contro tali conclusioni, però, “militano ragioni di economia processuale ed il generale principio di conservazione degli atti processuali”.

Ecco che, quindi, il tribunale di Roma giunge a ritenere inammissibile il rito semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c. nei procedimenti locatizi ed ammette la possibilità del mutamento del rito semplificato in rito lavoristico-locatizio da parte del giudice.

Per le materie lavoristiche e locatizie, scrive il tribunale di Roma, “è rimasta – anche dopo la riforma – la previsione di cui all’art. 447 bis c.p.c. (409 c.p.c. e ss.), che non è stata modificata in parte qua. Le materie elencate in tale articolo sono quindi soggette al rito lavoristico.” Prevale, secondo il giudice, il principio di specialità ed il dato letterale su quello cronologico.

Per cui, secondo il tribunale di Roma, nelle ipotesi di introduzione di ricorso in materia locatizia con rito semplificato ex art. 281 decies e ss. c.p.c., “potrebbe certamente ritenersi ammissibile, ed anzi dovuto, il mutamento del rito da semplificato in speciale lavoristico ... in linea con il principio generale di conservazione degli atti” in quanto il ricorso per il rito semplificato presentato dall’art. 281 decies ha tutti i requisiti di forma prescritti anche per il ricorso in materia locatizia.

 

Prassi

INPS: riconoscimento del congedo straordinario e dei permessi 104 – chiarimenti

L’INPS, con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, fornisce indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.


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