
4 agosto 2023 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Venerdì 4 agosto 2023Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 9 giugno 2023 n. 1106 - Impianti audiovisivi in assenza di accordo sindacale/autorizzazione
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla rilevanza penale della condotta del datore di lavoro che installi impianti audiovisivi senza rispettare gli adempimenti di cui all’art. 4 della legge n. 300 del 1970.
Nel caso di specie, il Pubblico Ministero ha presentato ricorso dinnanzi alla Suprema Corte avverso una sentenza del tribunale, che aveva assolto il datore di lavoro per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis del Codice Penale.
La magistratura inquirente riteneva viziato il ragionamento articolato dal giudice di prime cure per aver questi posto, alla base della decisione, la condotta tenuta dal datore di lavoro a seguito della consumazione del reato, quale l’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro e l’avvenuto pagamento delle sanzioni.
Secondo il Pubblico Ministero, la decisione assunta dal tribunale integrava un’errata applicazione dell’art. 131 bis del Codice Penale in quanto il giudice di prime avrebbe omesso di considerare le circostanze idonee a valutare in concreto l’esiguità dell’offesa, concentrandosi, invece, sulla condotta successiva alla consumazione del reato.
La Corte di Cassazione ha rilevato che il nuovo testo dell’art. 131 bis del Codice Penale, novellato dal’art. 1, c.1 lett. c), n. 1) del d.lgs. 150/2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, ha introdotto come parametro di valutazione della tenuità del fatto anche la “condotta susseguente al reato”, con la conseguenza che è stato acquisito, a livello legislativo, l’orientamento già consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. Un., sentenza del 27 gennaio 2022 n. 18891), in base al quale “le condotte successive al reato possono integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell’ambito del giudizio di particolare tenuità dell’offesa, rilevando ai fini dell’apprezzamento dell’entità del danno, ovvero come possibile spia dell’intensità dell’elemento soggettivo”.
In ragione di quanto sopra la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dal Pubblico Ministero.
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 4 maggio 2023, n. 4544 - Sul licenziamento disciplinare
Il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento disciplinare adottato a conclusione di un procedimento disciplinare iniziato con contestazione inviata dal datore di lavoro via pec al dipendente.
Nel caso di specie, la lavoratrice (dipendente dell’Università di Roma) era stata licenziata per l’assenza dal servizio priva di valida giustificazione per complessivi 10 giorni e aveva impugnato il licenziamento intimatole avanti al Tribunale di Roma ritenendolo illegittimo, lamentando, tra l’altro, di non aver ricevuto la contestazione dell’addebito disciplinare che aveva portato la datrice di lavoro a irrogare la massima sanzione espulsiva.
Nel costituirsi in giudizio, l’Università faceva rilevare di aver inoltrato alla lavoratrice la contestazione disciplinare a mezzo pec (regolarmente ricevuta dalla dipendente come da ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (RdAC) prodotta in atti), deducendo altresì che a tale indirizzo pec erano state inoltrate altre comunicazioni indirizzate alla lavoratrice e che quest’ultima aveva utilizzato lo stesso in una occasione per effettuare una comunicazione all’Università. La lavoratrice, preso atto della produzione in atti della RdAC della suddetta PEC, evidenziava invece trattarsi di indirizzo PEC “non istituzionale”, “mai comunicato” alla parte datoriale, e comunque non più utilizzato da tempo.
Alla luce delle censure sollevate dalla lavoratrice in replica alla produzione della “RdAC” da parte dell’Università, il Tribunale riteneva quindi necessario verificare l’operatività, nel caso di specie, della presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c., secondo cui un atto unilaterale si presume conosciuto dal suo destinatario quando sia arrivato al suo indirizzo, richiamando la normativa disciplinante l’uso della PEC nell’ambito dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e privati e, in particolare, tra datore di lavoro pubblico e il pubblico dipendente.
A tal proposito, il Tribunale rilevava che l’indirizzo PEC utilizzato dall’Università per comunicare alla lavoratrice la contestazione disciplinare non era un indirizzo istituzionale assegnato dall’Università stessa, e che la lavoratrice non aveva optato per il suo utilizzo ai fini delle comunicazioni a mezzo PEC ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, che disciplina le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e i relativi dipendenti, trattandosi dunque di un indirizzo privato per il quale non risultava alcuna dichiarazione da parte della lavoratrice titolare volta a riconoscerne il valido utilizzo nell’ambito del rapporto lavorativo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68/2005 e dell’art. 9 del DPCM 6 maggio 2009. Inoltre, tale indirizzo PEC non risultava neppure estratto da un pubblico registro, inserimento che costituisce condizione necessaria ai fini della configurabilità di un domicilio digitale. Parimenti, l’eventuale utilizzo di tale indirizzo PEC da parte della lavoratrice in una comunicazione inviata all’Università, peraltro due anni e mezzo prima dell’inoltro della contestazione disciplinare, era del tutto irrilevante al fine della configurabilità del suddetto indirizzo come domicilio digitale, ai fini del perfezionamento di una valida notifica.
Alla luce delle suddette argomentazioni, il giudice di prime cure riteneva doversi escludere che la parte datoriale avesse reso edotta la lavoratrice della contestazione disciplinare, o comunque che potesse configurarsi una qualche presunzione legale di conoscenza della predetta contestazione. Né a tal fine poteva ritenersi sufficiente il successivo inoltro, a mezzo di raccomandata, ritornata al mittente per compiuta giacenza, di una “Nota di contestazione di addebiti”, recante l’avvertimento che con la presente “si trasmettono in allegato le note evidenziate in oggetto, già inoltrate all’indirizzo PEC registrato in anagrafica”, in quanto dalla produzione documentale dell’Università nessun allegato risultava inoltrato unitamente a tale nota. Per tali ragioni, il Tribunale riteneva doversi dunque concludere che l’Università avesse violato le garanzie procedurali di cui all’art. 7 della Legge n. 300/1970.
Di conseguenza, il Tribunale annullava il licenziamento e condannava l’Università a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro e a corrisponderle un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 21 del D.lgs. n. 75/2017.
Prassi
INPS - Messaggio n. 2857 del 1° agosto 2023, sostegno al reddito per i lavoratori somministrati a seguito dell’Alluvione 2023.
L’INPS con il messaggio in commento ha fornito chiarimenti ed istruzioni in merito al riconoscimento del sostegno al reddito in favore dei lavoratori somministrati impiegati presso società utilizzatrici le cui unità produttive sono ubicate nei luoghi in cui colpiti dal noto evento meteorologico.
L’Ente di previdenza ha specificato, in particolare che “la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa”, e che “di contro, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta”.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Silvia Guidaldi e Avv. Nicola Di Iorio
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