
4 luglio 2023 • 11 minuti di lettura
Lavoro: la newsletter del 4 luglio
Legge 3 luglio 2023, n. 85 - Legge di conversione del Decreto Lavoro
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023, n. 153, la Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 20 giugno 2023, n. 17643 - Indennità per ferie non godute e prescrizione
La Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire due importanti principi in tema di pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La pronuncia è degna di nota in quanto basa la decisione della controversia analizzando, in particolare, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, non limitandosi dunque alla sola interpretazione della normativa italiana, la quale viene letta - pertanto - in un’ottica più ampia.
In particolare, la dipendente di un’amministrazione pubblica aveva richiesto il pagamento di circa 250 giorni di indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturate durante il suo lungo rapporto di lavoro. La datrice di lavoro respingeva la richiesta della lavoratrice; quest’ultima adiva così i giudici di primo grado, che accoglievano per gran parte le pretese della dipendente.
Ricorreva così in Cassazione l’amministrazione, sostenendo che (gran parte) dell’indennità sostitutiva delle ferie non fosse dovuta poiché: (i) il diritto della lavoratrice era ormai per gran parte prescritto, essendo la relativa prescrizione decorsa in corso di rapporto; (ii) l'art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 avrebbe rinviato, in tema di godimento delle ferie, alla contrattazione collettiva e che questa avrebbe ricollegato il diritto all'indennità oggetto del contendere alla mancata fruizione di dette ferie "per esigenze di servizio". Tali esigenze, a mente dell’amministrazione, avrebbero dovuto peraltro essere provate dalla dipendente, essendo quest’ultima il soggetto che agiva in giudizio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in questione, affermando, in primo luogo, l’infondatezza dell’eccezione relativa alla prescrizione parziale del diritto. Secondo gli Ermellini, infatti: “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Ciò, poiché (anche tenuto conto della giurisprudenza comunitaria): “Il lavoratore deve essere considerato, infatti, la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest'ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno di detto lavoratore”.
La Suprema Corte ha altresì rigettato il secondo motivo di ricorso presentato dall’amministrazione, relativo all’asserito mancato assolvimento, da parte della lavoratrice, dell’onere della prova in merito al fatto di non aver potuto godere delle ferie per “esigenze di servizio”: “l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88”.
In conclusione, il ricorso del datore di lavoro è stato rigettato con conferma del diritto, in capo alla lavoratrice, di ottenere l’intera indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Corte di Cassazione, 20 giugno 2023, n. 17631 - Natura privatistica del rapporto di lavoro con ente pubblico economico
La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di enti pubblici.
Il caso in esame riguarda un ricorso proposto da un lavoratore contro l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) al fine di ottenere: (i) l’attribuzione della qualifica superiore di dirigente, con decorrenza dal 9 aprile 2003 e (ii) la dichiarazione di illegittimità del provvedimento commissariale n. 30 del 30 settembre 2009 con il quale era stata disposta la cessazione, dal successivo mese di dicembre, dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito, nonché (iii) la condanna dell’ATER al pagamento delle differenze retributive maturate a far tempo dal dicembre 2009 e (iv) l'accertamento, in via subordinata, della nullità del termine apposto all'incarico dirigenziale con la conseguente condanna dell'Azienda al risarcimento del danno.
Il tribunale respingeva il ricorso e successivamente anche la corte d'appello respingeva l’appello promosso dal dipendente dell’ente.
In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che:
- la sola qualificazione di ente pubblico economico dell'ATER non è sufficiente a sottrarre i rapporti di lavoro dall'applicazione della disciplina del D.Lgs. n. 165/2001: I'ATER è infatti un ente strumentale della Regione, che esercita poteri di indirizzo e di controllo, ed opera in una materia attribuita all'esclusiva competenza regionale;
- l'esercizio di mansioni superiori, pertanto, non può comportare l'acquisizione definitiva della qualifica dirigenziale, stante il divieto di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il diritto non può essere fondato sull'art. 21 del CCNL Confservizi, che, come si desume dalla lettura congiunta dei primi due commi, si riferisce alla diversa fattispecie del dirigente assegnato alle funzioni proprie di un dirigente di rango superiore;
- il provvedimento commissariale n. 3 del 30 settembre 2009 aveva legittimamente disposto la cessazione dell'incarico, che non poteva essere ritenuto ormai intangibile, stante l'operatività del divieto di promozione automatica;
- il D.Lgs. n. 368/2001 è applicabile al solo rapporto di lavoro a termine, al quale non è assimilabile iI conferimento di un incarico temporaneo a dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.
Al contrario delle decisioni rese nelle fasi di merito, la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che: “in coerenza con la nuova organizzazione degli enti, l'art. 26, comma 1, come sostituito dall'art. 3 I.r. 23 febbraio 2000 nr. 19, ha previsto che la disciplina giuridica ed il trattamento economico del personale delle ATER è quella risultante dai vigenti CCNL del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (Cispel)- Federcasa. Pertanto, la natura di ente pubblico economico di ATER Teramo non può essere posta in discussione, sia in ragione della qualificazione ex lege, sia per la coerenza dell'impianto normativo alla suddetta definizione. Di conseguenza la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati dalle ATER abruzzesi non può essere tratta dal dlgs. n. 165/2001 perche, da un lato, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, nel definire le «amministrazioni pubbliche», include nelle stesse solo gli enti pubblici non economici; dall'altro l'art. 2093 cod. civ., tuttora vigente pur all'esito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo, estende ai dipendenti degli enti pubblici economici lo stato giuridico degli impiegati privati, salva espressa deroga di legge”.
I giudici di legittimità hanno così proseguito: “chiarito, dunque, che l'indiscussa natura di ente pubblico economico rende applicabile alla fattispecie l'art. 2093 cod. civ., va detto ancora che il sistema delle fonti non è dissimile da quello disegnato dal legislatore per le società a partecipazione pubblica, perché è al diritto privato che occorre fare riferimento, in difetto di una specifica norma derogatoria dettata dal legislatore statale. Quanto al tema che qui ci occupa, pertanto, valgono, mutatis mutandis, le medesime considerazioni sulla base delle quali Cass. n. 35421/2022 e Cass. n. 35422/2022, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., hanno ritenuto applicabile allo svolgimento di mansioni superiori da parte dei dipendenti delle società controllate dall’ente pubblico l’art. 2103 c.c., nel testo vigente ratione temporis, e non l’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, la cui applicazione resta circoscritta ai rapporti di impiego che si instaurano con le amministrazioni pubbliche indicate nell’art. 1 dello stesso decreto”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che “II rapporto di lavoro che intercorre con I'ente pubblico economico ha natura privatistica e allo stesso si applica, in difetto di specifiche disposizioni di legge derogatorie, la disciplina dettata dal codice civile e dalle leggi sul rapporto subordinato di lavoro alle dipendenze delle imprese private. L'assegnazione a mansioni superiori è, quindi, disciplinata dall'art. 2103 cod. civ. e non dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001”.
Prassi
Ministero del Lavoro - Interpello del 26 giugno 2023 n. 4 - Interpello in materia di salute e sicurezza - Sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato un interpello con il quale ha fornito, all’associazione sindacale “COBAS – Lavoro Privato” risposta ad un quesito riguardante l’interpretazione corretta dei commi 2 ed 8 del T.U. Sicurezza sul Lavoro. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che:
- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera i) definisce il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” come: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” e alla successiva lettera t) definisce “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
- l’articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” al comma 2 dispone che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
- inoltre, il medesimo articolo 47, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 7, prevede che: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva”.
La Commissione ritiene che la citata normativa stabilisca espressamente che in ogni azienda o unità produttiva, sia prevista l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La stessa normativa, inoltre, precisa che il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.
INPS - Messaggio del 27 giugno 2023 n. 2385 - NASpI - Online il nuovo servizio per presentare la domanda
L’INPS ha informato gli utenti che il servizio di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) rappresenta ora l’unica modalità per accedere all’indennità mensile di disoccupazione. Le specifiche caratteristiche del nuovo servizio sono illustrate nel messaggio INPS del 21 aprile 2023 n. 1488. Al momento il nuovo servizio rappresenta la modalità esclusiva di presentazione della domanda di indennità NASpI per il cittadino e il Contact Center, con un successivo messaggio verrà comunicato il rilascio del nuovo servizio sul Portale degli Istituti di patronato.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Alessandra Giorgi e Avv. Stefano Petri.
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