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8 novembre 20236 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Mercoledì 8 novembre

 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 27 ottobre 2023, n. 29831 - Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e giurisprudenza consolidata

La vicenda in oggetto trae origine dal rigetto di una istanza di fallimento promossa da un creditore a seguito di sentenza che aveva dichiarato il fallimento di una società. In particolare, uno dei creditori della società fallita, ritenendo che tra quest’ultima e alcuni soggetti esistesse una società di fatto (una società occulta, una holding o una “super società” di fatto), aveva promosso in primo grado istanza di fallimento in estensione dei soggetti soprarichiamati, a norma dell’art. 147, comma 5, l. fall. Il tribunale rigettava nel merito l’istanza.

Il creditore, pertanto, proponeva reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 22, l. fall., avverso il decreto emesso dal tribunale. Anche la Corte territoriale respingeva il reclamo con apposito decreto motivato.

Il creditore proponeva, conseguentemente, ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto della corte d’appello, deducendone la nullità, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2495 c.c.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso del creditore, basandosi su un principio di diritto ormai consolidatosi in giurisprudenza, secondo il quale gli unici provvedimenti nei confronti dei quali è possibile ricorrere per Cassazione sono quelli “destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti (cfr. ex multis Cass. Sez. U, 24068/2019 […]).”

Nella sua motivazione, la Corte di Cassazione ha altresì ribadito che il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento, in quanto meramente confermativo, non ha carattere definitorio e, perciò, non è ricorribile per cassazione. Il provvedimento reiettivo, infatti, è da considerarsi come “una mera preclusione di fatto” riguardo il credito fatto valere, la qualità del debitore di soggetto fallibile e lo stato di insolvenza di quest’ultimo, idonea a rendere possibile, anche successivamente al rigetto, dichiarare il fallimento sulla medesima base fattuale ovvero basandosi su elementi sopravvenuti e preesistenti, ma non dedotti.

Alla luce delle sopra indicate argomentazioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di giudizio e al pagamento, a favore dei controricorrenti, di una somma a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

In particolare, nel condannare il creditore ricorrente per responsabilità aggravata, la Corte ha ritenuto sussistente l’elemento della mala fede o colpa grave, riprendendo una recente affermazione delle Sezioni Unite (sent. n. 32001/2022), ritenendo che possano essere ravvisati anche in caso di “proposizione di un ricorso per cassazione senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o inammissibilità della propria posizione, ovvero senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata.”

Corte di Cassazione, Sez. Penale, sentenza del 12 ottobre 2023 n. 43819 - Violazione norme antinfortunistiche e responsabilità penale

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza della responsabilità in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione per violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Nel caso di specie, a seguito di un incidente mortale occorso a un dipendente della società, venivano avviati accertamenti ispettivi che portavano a rilevare la sussistenza di gravi violazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Nel merito, a seguito di giudizio c.d. abbreviato, le due componenti del consiglio di amministrazione della società venivano condannate. In particolare, la corte d’appello richiamava il principio giurisprudenziale in forza del quale “nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita.”

Le due consigliere ricorrevano quindi per cassazione, ritenendo che i giudici del gravame avessero errato ad attribuire alle due consigliere la qualifica di “datore di lavoro”: ad avviso delle ricorrenti, solo il Presidente del CdA, quale legale rappresentante della società, dev’essere considerato “datore di lavoro.” Inoltre, veniva rilevato come le due imputate non svolgevano in concreto le funzioni del c.d. “datore di lavoro di fatto”, non avendo poteri gestionali o organizzativi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: è stato, infatti, precisato che, rispetto all’orientamento a cui ha aderito la corte d’appello, debba essere considerato “più convincente il diverso orientamento secondo cui in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario della normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante, quale persona fisica attraverso cui l’ente collettivo agisce […] in qualità di preposto alla gestione societaria, indipendente[mente] dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche”. Ad avviso della Suprema Corte il componente del consiglio di amministrazione può invece essere considerato “destinatario della normativa antinfortunistica” in caso di attribuzione delle relative sanzioni: in assenza di tale specifica assegnazione “attribuire la qualifica di datore di lavoro a tutti i membri del consiglio di amministrazione di una società significherebbe operare un’indebita estensione della definizione di “datore di lavoro”, in violazione dell’art. 25 comma 2 Cost.”

La Suprema Corte ha quindi ritenuto errata la sentenza impugnata, per aver ritenuto le due componenti del CdA responsabili in virtù della qualifica soltanto formale di datore di lavoro: in sede di merito, doveva, infatti, essere valutata l’eventuale sussistenza di una responsabilità di fatto, ai sensi dell’art. 299 D.Lgs. 81/2008. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per nuovo esame sui fatti.

 

Prassi

Confindustria: Guida operativa sulla nuova disciplina whistleblowing

Il presente lavoro mira a orientare le imprese nell’applicazione della nuova disciplina e, in particolare, nell’istituzione e gestione del canale interno di segnalazione, ferma restando la libertà degli enti di adottare, nel rispetto del quadro regolatorio di riferimento, le soluzioni organizzative più adeguate in base alla propria struttura e governance.

ANPAL: Incentivo Neet 2023

La misura cofinanziata per il 2023 grazie ai fondi europei Fse del Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani (Pon Iog) a titolarità di ANPAL, è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia stessa in merito all’utilizzo dell’incentivo “NEET”, previsto per le assunzioni di giovani effettuate tra giugno e dicembre 2023. Chi assume giovani Neet entro il 31 dicembre di quest’anno può beneficiare, per 12 mesi, di un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda.

Occorre prestare attenzione ad alcuni passaggi preliminari. Il giovane, al momento dell’assunzione, deve soddisfare tutti questi requisiti:

  • avere aderito a Garanzia Giovani, oppure avere sottoscritto un Patto di servizio “Gol”, che prevede l’assessment quali-quantitativo, presso un centro per l’impiego (non è necessario un ulteriore passaggio presso i centri per l’impiego);
  • non avere ancora compiuto 30 anni;
  • non essere dipendente (non avere alcun lavoro) e non essere iscritto a corsi di studi o di formazione

Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Emma Benini e Avv. Francesco Martinelli.

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