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9 giugno 20236 minuti di lettura

Lavoro: la newsletter del 9 giugno

Normativa

Decreto-Legge, 1 giugno 2023, n. 61 - Emergenza Alluvione

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto Legge con interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023. Il decreto è entrato in vigore il 2 giugno 2023. 

 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 31 maggio 2023, n. 15397 - Licenziamento anche in assenza della “cartolina” di avviso di giacenza

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità della comunicazione di licenziamento, intimato tramite lettera raccomandata, inviata al domicilio del dipendente e a seguito della c.d. compiuta giacenza (nonostante il mancato rinvenimento nella cassetta postale della cartolina contenente l’avviso di giacenza).

Nella fase di merito, è stata ritenuta valida la comunicazione del licenziamento, ritenendo che la compiuta giacenza della raccomandata presso l’ufficio postale è idonea a far presumere la conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore. Il dipendente ricorreva quindi per cassazione, ritenendo che non potesse dirsi neppure presuntivamente conosciuta la lettera di licenziamento, in assenza del rinvenimento nella propria cassetta postale dell’avviso di giacenza, anche in considerazione del fatto che la società non aveva fornito prova dell’attività svolta dall’ufficiale postale.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza resa in appello, ha invece ritenuto validamente intimato il licenziamento: è stato, infatti, evidenziato che ai fini del perfezionarsi del procedimento notificatorio non è strettamente necessario il deposito dell’avviso di giacenza e che, nel caso di specie, la lavoratrice non aveva fornito prova di essersi trovata in condizioni di impossibilità a avere notizia della lettera senza sua colpa.

I giudici di legittimità hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto “Deve ritenersi definitivo il licenziamento adottato […], dovendosi ritenere valida la comunicazione del recesso datoriale avvenuta per compiuta giacenza della raccomandata al domicilio del lavoratore, valendo la presunzione legale di conoscenza, dovendosi ritenere idonea a dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio - ossia del pervenimento della comunicazione di licenziamento al domicilio del lavoratore, pur in mancanza di produzione di copia dell’avviso immesso in cassetta, la produzione della ricevuta di invio della raccomandata contenente la lettera di licenziamento, accompagnata dalle schede informative, provenienti da Poste Italiane, dalle quali si desumono la mancata consegna della raccomandata, il suo deposito presso l’ufficio postale, la sua restituzione al mittente all’esito della compiuta giacenza; documentazione ritenuta conducente ai fini probatori e fondativi della presunzione di legale conoscenza, perché estratta dai dati informatici di Poste Italiane, soggetto al quale è affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione”.

Corte di Cassazione, 30 maggio 2023, n. 15140 - Licenziamento e recidiva per la medesima infrazione

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un licenziamento per giusta causa intimato a seguito di recidiva per la medesima infrazione.

Nel caso di specie, un dipendente di una cooperativa (con mansioni di addetto all’eviscerazione presso il reparto macello tacchini) veniva licenziato per non aver correttamente estratto il pacco intestinale ai tacchini, previa contestazione di recidiva specifica, essendo stato il medesimo addebito posto a fondamento di tre precedenti sanzioni disciplinari.

Il Tribunale respingeva le domande avanzate dal lavoratore e tale decisione veniva successivamente confermata anche dalla corte d’appello. In particolare, la corte territoriale riteneva che “il provvedimento espulsivo era stato adottato in aderenza alle previsioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro ed era da ritenere proporzionato per la recidiva nella medesima infrazione in altre tre precedenti occasioni nei sei mesi precedenti”.

Conformemente a quanto deciso nella fase di merito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “poiché il giudice non deve limitarsi a verificare la riconducibilità dei fatti concreti a fondamento del licenziamento alla fattispecie prevista dalla contrattazione collettiva, ma deve valutarne la gravità e proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, occorre tenere anche conto se tali fatti siano suscettibili di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali”. Secondo i giudici di legittimità, “nella specie detto giudizio di valutazione di gravità in concreto e di proporzionalità risulta effettuato dalla Corte distrettuale (dato atto della mancanza di contestazione della proporzionalità del licenziamento disciplinare nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) con riferimento al contratto collettivo ed alla circostanza della recidiva per la medesima infrazione con sanzione sospensiva in tre precedenti occasioni; quindi, non mediante il lamentato autismo, ma mediante motivata, seppur sinteticamente, sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta del contratto collettivo, con valutazione di gravità giustificante la sanzione espulsiva ancorata alla recidiva plurima nell’infrazione”.

 

Prassi

INPS: Circolare dell’8 giugno 2023 n. 53 - Alluvione 2023 - Sostegno ai lavoratori autonomi

L’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61/2023, per il periodo dal 1 maggio 2023 al 31 agosto 2023 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa la cui attività è stata sospesa a causa degli eventi alluvionali verificatisi dal 1 maggio 2023.

INPS: Circolare dell’8 giugno 2023 n. 53 - Alluvione 2023 - Sostegno ai lavoratori dipendenti

L’INPS illustra i contenuti del nuovo ammortizzatore introdotto dal D.L. n. 61/2023 a sostegno di imprese e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

INAIL: Circolare del 1 giugno 2023 n. 23 - Infortunio dell’RLS

L’Istituto ha fornito chiarimenti sulle tutele da riconoscere all’RLS in caso di infortuni patiti nello svolgimento della funzione prevista dal Testo Unico Salute e Sicurezza. È stato rilevato che l’RLS, quale figura necessaria nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, quando presente nei locali aziendali svolge sempre attività assimilabile all’attività lavorativa, in quanto assicura l’interesse sia dei lavoratori che del datore di lavoro. Pertanto, è stato chiarito che per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Emma Benini e Avv. Alessandra Giorgi.

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