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8 maggio 20239 minuti di lettura

Lavoro: la newsletter dell'8 maggio

Normativa

Decreto-Legge del 4 maggio 2023 n. 48 - In vigore il “Decreto Lavoro”

A far data dal 5 maggio 2023 entra in vigore il c.d. “Decreto Lavoro”.

Di seguito le novità più rilevanti:

  • riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a EUR35.000 lordi annui;
  • innalzamento, dal 2 al 6 per cento, dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico deilavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di EUR1.923;
  • incremento a EUR3.000 per il 2023 della soglia di esenzione per i fringe benefit riconosciuti a lavoratori dipendenti con figli a carico;
  • dal 1° gennaio 2024, istituzione dell’Assegno di Inclusione (a sostituzione del Reddito di Cittadinanza): la misura prevede una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Il beneficio è rappresentato da un’integrazione del reddito familiare fino alla soglia di EUR6.000 annui (elevabile a EUR7.560 in caso il nucleo familiare sia composto da tutte persone di età pari o superiore a 67 anni o altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o non auto-sufficienza); è prevista inoltre un’integrazione del reddito familiare per il pagamento del canone di locazione dell’immobili. Le integrazioni sono esenti dall’IRPEF e saranno erogate dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi (previa sospensione di un mese). 

Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione. È prevista la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a determinate condizioni.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale.

  • con riguardo ai contratti a tempo determinato, previsione della proroga oltre i 12 mesi o del rinnovo di un contratto a tempo determinato non oltre i 24 mesi, in presenza di una delle tre seguenti condizioni:
    1. nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (rsa) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (rsu);
    2. in assenza di un accordo collettivo di cui al precedente punto a), e comunque entro il 30 aprile 2024, nei contratti collettivi applicati in azienda, per esigenze tecniche, organizzative e produttive individuate dalle parti;
    3. per sostituzione di altri lavoratori.
  • semplificazioni relativamente alle modalità con cui fornire le informazioni indicate dal Decreto Trasparenza nel contratto di lavoro al momento dell’assunzione;
  • aggiornamenti al Testo Unico Sicurezza, in particolare, le modifiche riguarderanno una maggiore integrazione delle verifiche ispettive svolte dagli enti (che dovranno condividere le informazioni reperite con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro) nonché la figura del medico competente e la sorveglianza sanitaria.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, 1° maggio 2023, n. 32 - Approvato il Disegno di Legge in materia di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, con procedura d’urgenza, un disegno di legge in materia di lavoro, che regolamenterà le seguenti tematiche:

  • contributo per le assunzioni di persone con disabilità;
  • somministrazione di lavoro;
  • durata del periodo di prova;
  • potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi e promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi;
  • ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti.
 
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 27 aprile 2023, n. 11136 - Superamento del comporto e malattia non riconducibile al datore di lavoro

La Corte di Cassazione si è pronunciata pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per superamento del comporto. Nel caso di specie, una lavoratrice (addetta al servizio mensa) si era infortunata svolgendo la propria prestazione lavorativa per lo scoppio di una vetrinetta termica. A causa dell’infortunio, la lavoratrice si assentava dal lavoro e al termine del periodo di comporto veniva licenziata.

La dipendente impugnava il recesso e chiedeva che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo in quanto nel periodo di comporto la società non avrebbe dovuto computare i giorni di assenza per malattia conseguenti all’infortunio.

La Corte d’Appello, riformando la sentenza resa dal giudice di primo grado, riteneva invece che fosse corretto computare nel periodo di comporto, pacificamente superato, anche i giorni di assenza per la malattia conseguente all’infortunio, in quanto era emersa in giudizio l’assoluta imprevedibilità dell’evento alla luce del grado di diligenza esigibile al datore di lavoro in base alle norme tecniche e precauzionali del tempo in cui era occorso l’infortunio.

La dipendente, lamentando come i giudici del gravame avessero errato a ritenere l’evento dello scoppio ascrivibile a un fatto imprevedibile e al caso fortuito e non invece alla responsabilità attribuibile (a titolo di colpa) al datore di lavoro.

In conferma della sentenza resa in secondo grado, la Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali, ha affermato il seguente principio di diritto: “Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’articolo 2110 Cc, comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato articolo 2110, la cui determinazione è da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all’uso o all’equità, non risultando sufficiente, perché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma essendo necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 Cc: ne consegue che è legittimo il licenziamento per superamento del comporto adottato nei confronti del lavoratore, nonostante l’infortunio patito, laddove la presunzione di colpa per l’oggetto in custodia a carico della parte datoriale risulta superata perché l’evento pregiudizievole risulta non prevedibile in considerazione della diligenza esigibile in base alle norme tecniche e precauzionali applicabili al tempo”.

Corte di Cassazione, quarta sezione Penale, 21 aprile 2023, n. 17006 - Incidente sul lavoro: impresa condannata se risparmia sulla formazione

La vicenda in oggetto trae origine da un incidente sul lavoro che aveva provocato un infortunio mortale di un dipendente cui è conseguita la condanna per omicidio colposo del legale rappresentante della società datrice di lavoro.

In base alle ricostruzioni dei fatti, la vittima, da anni dipendente della società (azienda agricola), “era stata ritrovata priva di vita all’interno del condotto fognario sottostante le stalle, ove era precipitato attraverso un tombino, trascinato dal potente flusso dei liquami. Secondo la ricostruzione d’accusa, recepita già nella sentenza di primo grado, egli era caduto nel condotto, nel contesto lavorativo al quale era assegnato, cioè durante le operazioni di pulizia della stalla ... Tale essendo la ricostruzione operata nel doppio grado di merito, quanto alle responsabilità, si è rimproverato al * datore di lavoro e responsabile per la sicurezza dei luoghi di lavoro (come dallo stesso dichiarato), di non avere segregato l’interno dei pozzetti (nei quali defluivano i liquami da deiezione degli animali, per poi essere incanalati nel condotto fognario) con idonee chiusure per impedire l’eventuale caduta all’interno (lasciando solo la possibilità di passaggio di arnesi da lavoro); e di avere previsto nel DVR solo in termini generici il pericolo di caduta, senza individuare procedure lavorative standard e tecnicamente adeguate per la manutenzione delle condotte di scolo e con la previsione della necessaria, contemporanea presenza di almeno due lavoratori”. Peraltro, l’ispettorato aveva rilevato la situazione del pericolo di caduta prescrivendo la segregazione dell’interno dei pozzetti con grigliato d’acciaio.

Da quanto ricavabile della sentenza d’appello, “nell’imputazione, si è contestata anche la violazione degli artt. 15, lett. C) e 28, c.1 e 2, lett d) del d. Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla attuazione delle procedure lavorative descritte: una volta al mese il singolo lavoratore provvedeva a smontare il sifone, previa apertura del tombino adiacente alla stalla, i cui coperchi erano solo appoggiati; l’operazione era svolta in piedi dal lavoratore piegandosi in avanti o in ginocchio sul bordo del tombino; i lavoratori erano consapevoli del rischio di essere travolti dal flusso dei liquami e avevano imparato la procedura osservando i colleghi, senza aver seguito apposito corso di formazione”.

A conferma di quanto statuito nella fase di merito, la Corte di Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali e dottrinali, ha affermato che si configura la responsabilità amministrativa dell’ente sussistendo la colpa di organizzazione, laddove l’impresa dal reato colposo ricavi un vantaggio economico che consiste da una parte in un deficit di sicurezza (da cui è dipeso l’evento mortale) e dall’altra nel mancato affiancamento e informazione adeguata del lavoratore deceduto.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Emma Benini e Avv. Davide Maria Testa.

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