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10 febbraio 20236 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 27 gennaio 2023, n. 2606 - Dipendente pedinato: licenziamento discriminatorio

La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento intimato per giusta causa a un dipendente (con ruolo di informatore scientifico, delegato sindacale e responsabile sicurezza) all’esito di indagini investigative avviate soltanto nei suoi soli confronti (e non anche nei confronti di altri colleghi “addetti alla medesima linea e che operavano con le sue stesse modalita' di lavoro”).

Il Tribunale ha dichiarato il licenziamento nullo in quanto discriminatorio “con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dal giorno del recesso alla reintegra ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali”. Tale decisione è stata confermata anche dalla Corte d’Appello. In particolare, i giudici del gravame hanno fondato la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni: (i)....il lavoratore aveva dimostrato il fattore di rischio (essere attivista sindacale) ed il trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato ad altri soggetti in condizioni analoghe e senza responsabilita' sindacali, ovvero l'avere la societa' disposto indagini investigative nei suoi confronti e non nei confronti di altri addetti alla medesima linea e che operavano con le sue stesse modalita' di lavoro; (ii) il lavoratore aveva dedotto una correlazione significativa tra tali elementi (trattamento sfavorevole in ragione dell'attivita' sindacale, in un contesto particolarmente conflittuale collegato in tale periodo al suicidio di un collega ed al rinvenimento di un suo messaggio diretto alla societa', che collegava il suicidio allo stress lavorativo, con connessi contenziosi relativi ad altra sanzione disciplinare collegata a tale vicenda ed a ricorso ex articolo 28 legge Stat. Lav. del sindacato di cui l'odierno ricorrente era delegato); (iii) la societa' non aveva, invece, dimostrato la ragione per la quale aveva disposto accertamenti investigativi che avevano portato ad evidenziare incongruenze ed anomalie nell'orario di lavoro e nei 2 rimborsi spese a base del licenziamento disciplinare, cosi' prestandosi al sospetto di un intento persecutorio legato all'attivita' sindacale sgradita svolta dal lavoratore”.

A conferma della legittimità di quanto statuito nella fase di merito, la Corte di Cassazione ha affermato che “nella sentenza impugnata sono state rilevate, nel merito, con motivazione in fatto congrua e logica, la modifica delle versioni a base degli accertamenti disposti dalla societa' e la mancata replica alla dedotta strumentalita' di tali accertamenti ed all'organizzazione del lavoro identica a quella degli informatori addetti alla medesima linea, cosi' pervenendosi alla prova della discriminatorieta' del licenziamento secondo il regime vigente in materia, specificando la necessita' di un giustificato dubbio, e non di un mero sospetto, al fine di disporre accertamenti investigativi sui dipendenti”.

Tribunale di Napoli, 30 novembre 2022, n. 6262 - Sull’annullamento del verbale di conciliazione

E’ stata di recente pubblicata un’interessante decisione di merito. Una lavoratrice (nello specifico, una operatrice socio-assistenziale) aveva impugnato un verbale di conciliazione, stipulato nell’ambito di un trasferimento di azienda, con cui rinunciava a far valere nei confronti della cessionaria i crediti e tutti gli altri diritti che aveva maturato verso la cedente. La lavoratrice asseriva di essere stata costretta alla firma del verbale dalla necessità di mantenere il proprio posto di lavoro.

Nel caso di specie, la costrizione, riconducibile al concetto di violenza di cui agli artt. 1434 e ss. c.c., era consistita nella prospettazione, rivolta alla lavoratrice e alle sue colleghe di lavoro, di un male ingiusto e notevole, ovverosia nella prospettazione di non farle più lavorare con la cessionaria se non avessero firmato tale verbale. Lo stesso giorno della firma del verbale, la lavoratrice (e altre sue colleghe di lavoro) depositavano presso l’ITL (Commissione Provinciale di Conciliazione) una dichiarazione con cui manifestavano di non condividere i contenuti del verbale e di firmarlo perché costrette “dalla necessità di mantenere il proprio posto di lavoro, così come loro più volte ribadito dalla cedente”.

Nell’accogliere la domanda proposta dalla lavoratrice, il Tribunale ha annullato il verbale di conciliazione rilevando che, nel caso di specie, “sussiste il vizio invalidante il consenso, in quanto la documentazione versata in atti prova la coazione ad estorcere il consenso della lavoratrice alla sottoscrizione della conciliazione. Si ritiene fondamentale il contenuto della comunicazione della cessionaria in vista della futura stipula del contratto di assunzione, in cui si legge che la proposta di assunzione è subordinata all’accettazione da parte della lavoratrice di determinate condizioni, tra cui la rinuncia ad azioni dirette e/o di natura solidaristica relative al rapporto intercorso con la cedente e che l’assunzione stessa e le condizioni ivi indicate sarebbero dovute essere trasposte in un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c.”

Il giudice di merito ha, inoltre precisato che “invero, proprio il tenero della citata comunicazione tradisce il comportamento chiaramente, seppur indirettamente, intimidatorio. In altri termini, è evidente che il consenso alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sia stato indotto dal comportamento del futuro datore di lavoro il quale, nella citata comunicazione, sostanzialmente minacciava la non prosecuzione del rapporto di lavoro nel caso in cui la lavoratrice non avesse accettato di essere assunta ex novo con rinuncia alle guarentigie dell’art. 2112 c.c. Nè si può posse in dubbio l’idoneità di tale minaccia ad indurre alla sottoscrizione della conciliazione dal momento che alla lavoratrice è stata posta l’alternativa tra la perdita definitiva del lavoro (posto che in mancanza dell’accordo non sarebbe stata assunta) e la possibilità di continuare a lavorare anche se in spregio delle tutele apprestate dall’ordinamento in caso di trasferimento d’azienda”.

Inoltre, secondo il Tribunale di Napoli neppure meritano di trovare accoglimento le eccezioni delle società convenute in merito al fatto che la conciliazione sia stata stipulata in sede protetta ex art. 2113 ultimo comma c.c. in quanto è circostanza che “non sana la causa di invalidità (nel caso di specie per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1427 c.c. e ss) e, pertanto, la parte interessata può sempre (naturalmente, nei limiti previsti dalla più generale disciplina civilistica) impugnare la rinucnia o la transazione”.

INPS, Circolare n. 14/2023 - Ticket per i licenziamenti del 2023 

Per l’anno 2023, il contributo è pari a 603,10 euro (41% di 1.470,99* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino a un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 50,26 euro/mese (603,10/12).

Agenzia delle Entrate, Risposta del 26 gennaio 2023, n. 171 - “Impatriati” - Regime forfetario

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare, con particolare riferimento ai compensi che andrebbe eventualmente a percepire qualora accettasse l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di talune società, del ”regime speciale per lavoratori impatriati”.


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