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21 aprile 20236 minuti di lettura

Le novita della settimana in materia di lavoro

21 aprile 2023
Normativa

Lavoro sommerso -  Decreti Ministeriali del 6 aprile 2023 n. 57 e n. 58

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2023, n. 89 due decreti ministeriali per la prevenzione e del contrasto al lavoro sommerso.

 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 6 aprile 2023, n. 9453 - Scarso rendimento: sì alla comparazione con i colleghi

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato per giusta causa a un dipendente che aveva reso una prestazione lavorativa ritenuta insufficiente dal proprio datore di lavoro vista l’esiguità dei clienti e delle filiali visitati tra il periodo di novembre 2015 e aprile 2016; inoltre, nel primo trimestre del 2016, il medesimo lavoratore aveva effettuato un numero complessivo di visite a clienti e filiali nettamente inferiore rispetto a quelle effettuate dai suoi colleghi (16 visite rispetto alle 120 effettuate dagli altri colleghi).

Nella fase di merito e, in particolare, in sede di opposizione avverso l’ordinanza resa nella fase sommaria, il Tribunale accertava la sussistenza dell’addebito di scarso rendimento e la sua idoneità a giustificare da solo il recesso per scarso rendimento. Pertanto, in riforma dell’ordinanza resa, il Tribunale, richiamato quanto previsto dal CCNL applicato che contemplava come licenziamento per giustificato motivo quello fondato su un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, riqualificava il licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo. 

Successivamente, la Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado ritenendo condivisibile la valutazione operata dal giudice dell’opposizione, in quanto pur essendo l’inadempimento del lavoratore limitato nel tempo, l’intensità dello stesso “ovvero lo scarso rendimento in termini di visite a clienti e raccolta” era stata nel periodo preso a riferimento notevole.

I giudici di legittimità, confermando la sentenza resa dalla Corte territoriale, hanno ribadito che “nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - cui spetta l’onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione”.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha precisato che, ai fini della suddetta prova, nel caso di specie, il datore di lavoro aveva correttamente posto in comparazione i dati relativi all’attività del lavoratore licenziato a quelli relativi all’attività analoga svolta dai suoi colleghi in simile posizione. Dunque, “è stato ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione”.

Corte di Cassazione, 31 marzo 2023, n. 9143 - Trasferimento d’azienda illegittimo e obbligo contributivo

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’imputabilità degli oneri contributivi nei confronti dell’impresa cedente, nel caso in cui la cessione di ramo d’azienda sia dichiarata illegittima con conseguente ricostituzione dei rapporti di lavoro con i lavoratori ceduti.

La vicenda trae origine da una cessione di ramo d’azienda che, a seguito di impugnazione, veniva dichiarata illegittima, con conseguente ricostituzione di tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori ceduti in capo all’impresa cedente.

A seguito della ricostituzione dei rapporti di lavoro, l’INPS nell’ambito di un accertamento ispettivo, agiva nei confronti della società cedente chiedendo il versamento degli oneri contributivi maturati dai lavoratori ceduti nel periodo di impiego alle dipendenze della cessionaria, nell’ambito della cessione di ramo d’azienda successivamente dichiarata illegittima.

Ad avviso dell’INPS, infatti, gli oneri contributivi maturati in tale periodo dovevano essere corrisposti dall’originale datore di lavoro e, ciò, in considerazione dell’accertata illegittimità dell’atto di cessione.

Nel conseguente giudizio promosso dall’impresa cedente avverso il verbale di accertamento dell’INPS, la corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso della società, ritenendo che nei confronti della cedente non vi fossero obblighi contributivi relativi al periodo in cui i lavoratori avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria.

Avverso tale pronuncia, l’INPS proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza della corte d’appello in quanto quest’ultima non aveva considerato che la fonte degli oneri contributivi fosse da individuare nel rapporto di lavoro in quanto tale e non nell’obbligazione retributiva dalla cessionaria.

La Corte di Cassazione, investita della questione, accoglieva il ricorso dell’INPS condannando il datore di lavoro, al tempo qualificato come impresa cedente, a corrispondere tutti gli oneri contributivi maturati dai lavoratori nel periodo di impiego alle dipendenze della cessionaria.

Nell’accogliere il ricorso dell’INPS, la Suprema Corte ha quindi affermato che “in caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, permane l'obbligo contributivo previdenziale del cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del cessionario per lo stesso periodo”.

 

Prassi

Ministero del Lavoro: Rapporti di lavoro con dipendenti Ambasciate, Consolati, e organismi internazionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che in data 6 aprile 2023 è stata sottoscritta la “Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia“. La “Disciplina” regolamenta, per il nuovo triennio 2023-2025, gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Rappresentanze estere in Italia, in base alla normativa italiana vigente in materia e alle previsioni della contrattazione collettiva riferita al settore pubblico e privato, per quanto applicabili.

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota del 14 aprile 2023, n. 2572 - Controllo a distanza e rilascio del provvedimento autorizzativo

L’INL fornisce, al proprio personale ispettivo, indicazioni in merito al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970, che traggono spunto dall’esperienza applicativa e dalle problematiche operative emerse anche in relazione all’evoluzione tecnologica dei sistemi adottati. Tali indicazioni tengono conto degli orientamenti del Garante per il trattamento dei dati personali.


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