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24 marzo 20237 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

24 marzo 2023
Normativa

Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 - Distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada

È stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, con il quale viene data attuazione alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2023 n. 67).

 

Giurisprudenza

Sono state pubblicate due interessanti pronunce di merito, di seguito riportate.

Tribunale di Arezzo, 7 marzo 2023, n. 64 - Va allo stadio pur essendo in malattia: no al licenziamento

Il Tribunale di Arezzo è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento irrogato per giusta causa nei confronti di un lavoratore che, nel periodo di assenza per malattia, si era recato allo stadio di Firenze ad assistere a una partita tra Fiorentina e Juventus.

Il datore di lavoro aveva contestato al lavoratore di essersi recato a Firenze con la propria autovettura e di aver assistito all’incontro tra le due squadre senza palesare alcuna sofferenza apparente, poiché lo stesso era stato anche visto correre in prossimità dello stadio. Il datore di lavoro contestava, dunque, la genuinità della malattia e della relativa certificazione, asserendo che il lavoratore aveva artificiosamente fatto certificare una presunta malattia al solo fine di potersi recare a Firenze ad assistere alla partita in un orario di lavoro concomitante con quello di lavoro. La società contestava, inoltre, al lavoratore di aver posto in essere un comportamento negligente, del tutto incompatibile con la presunta lombosciatalgia dallo stesso lamentata, poiché idoneo ad aggravarne le condizioni di salute.

All’esito del procedimento disciplinare, la società decideva quindi di licenziare il lavoratore che, a sua volta, impugnava il provvedimento in sede giudiziale contestandone le motivazioni.

Il Tribunale di Arezzo, investito della questione, all’esito della c.d. fase “Fornero” e della successiva fase a cognizione piena, accoglieva il ricorso del lavoratore dichiarando l’illegittimità del licenziamento disposto dal datore di lavoro nei suoi confronti in quanto non sorretto da valide motivazioni. A fondamento di tale decisione, veniva precisato che la condotta del lavoratore “non è qualificabile alla stregua di un grave inadempimento e pertanto non giustifica l’adozione di una sanzione espulsiva, ma al più una dal carattere conservativo”.

Il Giudice di merito chiariva in particolare che nel caso di specie “non si può parlare di grave inadempimento in quanto il fatto di recarsi ad una partita non necessariamente implica l’aggravarsi della malattia lamentata dal lavoratore. Il fatto che non ci sia stato un aggravarsi dello stato patologico è dimostrato nella misura in cui il lavoratore è tornato nel luogo di lavoro non appena conclusosi il periodo di malattia stabilito nella certificazione”.

Da ultimo, il Tribunale ha precisato che “non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia, ove non oggetto di prescrizione medica e il lavoratore si è recato ad assistere al predetto evento sportivo in orario in cui egli non era reperibile per la visita fiscale, così pienamente esplicando il proprio diritto di libera circolazione assicurato a ogni cittadino che non sia destinatario di provvedimenti restrittivi promanati dall’autorità giudiziaria”.

Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo e il datore di lavoro condannato a reintegrare il lavoratore.

Tribunale di Velletri, 21 febbraio 2023, n. 143 - Sul licenziamento ritorsivo

Il Tribunale di Velletri è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di una lavoratrice con mansioni di cassiera di supermercato che ne rivendicava la natura discriminatoria e ritorsiva.

La dipendente lamentava un atteggiamento vessatorio da parte del datore di lavoro, con turni di lavoro massacranti, diversi rispetto a quelli assegnati agli altri colleghi, e richieste di svolgimento di attività di magazziniera e scaffalista, di livello inferiore rispetto alle mansioni a lei assegnate. La lavoratrice, tramite PEC inviata dal proprio legale di fiducia, contestava al datore di lavoro il mancato pagamento di differenze retributive, e dichiarava la propria indisponibilità a lavorare nella giornata festiva di Ferragosto. A seguito dell’assenza ingiustificata in tale giornata e di altre condotte ritenute dal datore di lavoro oltraggiose e potenzialmente dannose per l’azienda, la dipendente veniva licenziata per giusta causa.

Impugnato il licenziamento, il Tribunale di Velletri, investito della questione, ammetteva l’acquisizione in giudizio, ai fini dell’istruzione della causa, di un CD audio prodotto dalla lavoratrice contenente la registrazione di alcune conversazioni intercorse con altre colleghe dalle quali emergeva che la stessa aveva subito un trattamento differente e discriminatorio durante il corso del rapporto di lavoro.

Con riferimento all’ammissibilità in giudizio di tale mezzo di prova, il Giudice di merito precisava che nell’ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all’insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, a meno che la registrazione della conversazione (a cui colui che registra deve assistere personalmente) sia finalizzata a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa imminente, costituendo essa l’esercizio del diritto di difesa, così da bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto di difesa dall’altra. È infatti possibile prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano pertinenti alla tesi difensiva e non eccedenti le sue finalità.

All’esito della fase istruttoria, il Tribunale riteneva non provata dal datore di lavoro la giusta causa di recesso, affermando che “l’accertata insussistenza della giusta causa, in uno con l’esistenza di una situazione di conflitto tra le parti presumibile dagli elementi innanzi, costituiscono a parere di questo giudicante, elementi che globalmente e unitariamente valutati secondo l’“id quod plerumque accidit”, consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso del datore di lavoro. La società, infatti, dopo l’intervento del legale di fiducia della ricorrente (…) e dopo il rifiuto della dipendente di lavorare il 15 agosto, le ha elevato due contestazioni disciplinari risultate infondate e quindi l’ha licenziata. Si è, dunque, in presenza di un licenziamento nullo (…), che non sarebbe stato intimato in assenza della motivazione ritorsiva, essendo stata raggiunta la prova di un rapporto di causalità tra le situazioni idonee a crearne acredine e l’intento di rappresaglia”.

Il Tribunale accoglieva dunque il ricorso della lavoratrice, dichiarando la nullità del licenziamento intimato in quanto ritorsivo e condannava il datore di lavoro alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento della relativa indennità risarcitoria e regolarizzazione della posizione contributiva per il periodo di illegittima estromissione dall’azienda.

 

Prassi

Direzione Centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) - Nota del 21 marzo 2023 n. 2066

L’INL ha emanato una nota sui contenuti del Decreto Legge n. 20/2023 in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. La nota tratta in particolare di:

  • semplificazione delle procedure di rilascio del nullaosta al lavoro;
  • soggetti cui sono demandate le verifiche;
  • capacità economica del datore di lavoro;
  • verifica della congruità del numero di richieste presentate;
  • asseverazione e protocolli d’intesa tra MLPS e organizzazioni dei datori di lavoro.

INPS - Messaggio del 21 marzo 2023 n. 1104: Prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi

L’INPS fornisce informazioni in merito agli adempimenti previsti in caso di utilizzo, da parte delle società di calcio, delle prestazioni occasionali rese dagli steward negli impianti sportivi (articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017).

INPS, Circolare del 20 marzo 2023 n. 32/2023 - NASpI in caso di dimissioni del lavoratore padre e congedo di paternità

L’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del Decreto Legislativo n. 151/2001.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Silvia Guidaldi e Avv. Antonio Orsini.

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