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27 gennaio 202316 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 19 gennaio 2023, n. 1584 - Sul licenziamento per scarso rendimento

La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata su un caso di licenziamento per c.d. “scarso rendimento”.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano rilevato che il recesso era stato fondato solamente su precedenti disciplinari del dipendente (tra cui anche una condotta negligente già sanzionata con provvedimento conservativo) dalla quale era stato dedotto - sul piano oggettivo - un rendimento inferiore alla media dei colleghi e - sul piano soggettivo - l'imputabilità della condotta (motivata dalla negligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa).

Nella fase di merito, era stato ritenuto che, in virtù del principio del divieto del ne bis in idem, la Società avesse già consumato il proprio potere disciplinare, concludendo così per l’insussistenza del fatto contestato.

Ebbene, la Suprema Corte ha ricordato che questa tipologia di licenziamento è legittima solo nel caso in cui sia dimostrato: (i) sul piano oggettivo, un rendimento del dipendente inferiore alla media “esigibile”; e (ii) sul piano soggettivo, l’imputabilità dell’inadempimento al lavoratore. Tali presupposti non ricorrevano, invece, nel caso di specie, poiché il c.d. “scarso rendimento” non è idoneo ad essere provato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore, peraltro già sanzionati in passato, poiché ciò porterebbe a una illegittima ed “indiretta duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite”.

Corte di Cassazione, 12 gennaio 2023, n. 770 - Licenziamento e negligenza del dipendente

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento disposto nei confronti di una lavoratrice alla quale era stato contestato di aver svolto le proprie mansioni in modo negligente a danno del datore di lavoro stesso.

Nello specifico, una cassiera di un supermercato, nello svolgimento delle proprie mansioni, si era trovata a fronteggiare tre clienti che - con atteggiamento minaccioso - le avevano manifestato l'intenzione di non pagare alcuni prodotti presenti nel loro carrello, superando la barriera presente in prossimità delle casse.

A fronte del rifiuto dei clienti, la cassiera richiedeva l'intervento della guardia giurata presente all'interno del supermercato e veniva invitata da quest'ultima e dal capo reparto a non intervenire e a proseguire nello svolgimento delle proprie mansioni, attendendo l'arrivo dei carabinieri appena allertati.

Il datore di lavoro licenziava la cassiera per giusta causa, contestandole di aver svolto le proprie mansioni in modo negligente e in particolare di aver consentito ai tre clienti di oltrepassare la barriera della cassa senza pagare i prodotti.

La lavoratrice impugnava il licenziamento, evidenziando l'irrilevanza disciplinare del proprio comportamento, posto in essere al fine di tutelare la propria incolumità.

Il Tribunale, all'esito del primo grado di giudizio, dichiarava la legittimità del licenziamento. Invece, la corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, annullava il licenziamento evidenziando come la cassiera fosse stata lasciata da sola, prima dalla guarda giurata e poi dal capo reparto, a fronteggiare i tre clienti che avevano adottato nei suoi confronti un atteggiamento intimidatorio. Secondo i giudici di appello, infatti, il datore di lavoro, tenuto a proteggere i propri dipendenti, non avrebbe potuto pretendere che la cassiera si ponesse da sola in contrasto con i tre clienti, quando la stessa capo reparto e la guardia giurata avevano deciso di non intervenire e di attendere i carabinieri. Per tale ragione, i giudici evidenziavano che il fatto contestato alla lavoratrice non fosse meritevole di alcuna sanzione espulsiva in quanto privo del carattere di illiceità e quindi irrilevante dal punto di vista disciplinare.

Della questione veniva poi investita la Corte di Cassazione, che nel confermare la pronuncia della Corte d'Appello evidenziava la correttezza dell'operato della cassiera che, legittimamente, si era astenuta dal contrastare l'atteggiamento intimidatorio dei tre clienti, anche alla luce delle indicazioni del personale preposto alla tutela del patrimonio aziendale (la guardia giurata). In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il comportamento della dipendente sul presupposto che: "la parte datoriale fosse venuta meno all'obbligo di protezione della dipendente rispetto ai comportamenti minacciosi da parte dei tre clienti, o comunque così percepiti dalla cassiera secondo un atteggiamento di buona fede e come tali idonei a esporre la stessa a pericolo per la propria incolumità".

Su tali presupposti la Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'illegittimità del licenziamento evidenziando che "in tema licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente del rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’articolo 18, comma quarto, della legge 300/70, come modificato dalla legge 92/2012."

Prassi

Nota del Garante privacy del 25 gennaio 2023: Decreto trasparenza e lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le prime indicazioni sul Decreto trasparenza, in risposta ai numerosi quesiti ricevuti. Il Garante ha anche manifestato la propria disponibilità ad avviare un tavolo di confronto volto a definire una corretta interpretazione delle norme introdotte dal cosiddetto Decreto Trasparenza.

INPS - Circolare n. 7/2023 - Chiarimenti sulla proroga dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti

L'Inps ha fornito specifici chiarimenti per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L’esonero è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Laddove la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l’esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale.


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