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29 maggio 20235 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

29 maggio
Contrattazione collettiva

CCNL: rinnovato il contratto dei dirigenti dell’autotrasporto e spedizioni

Il 18 maggio 2023 è stato sottoscritto, tra Manageritalia e CONFETRA, il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato.

 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 23 maggio 2023, n. 14114 - Licenziamento e condotte extralavorative

Nella fase di merito era stato ritenuto illegittimo il licenziamento intimato a un dipendente condannato per violenza sessuale a carico di una minorenne. Il lavoratore veniva anche reintegrato. Ciò poiché tale circostanza non era idonea a ledere il vincolo fiduciario alla base del rapporto, tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso (pari a 13 anni) tra la commissione del reato e la relativa condanna definitiva.

Ricorreva così innanzi ai Giudici di legittimità il datore di lavoro.

In considerazione dei motivi di gravame proposti dalla società, gli ermellini hanno accolto il ricorso del datore di lavoro, affermando che la condotta del dipendente, anche se estranea al rapporto di lavoro, era invece assolutamente idonea a ledere il vincolo fiduciario; ciò a prescindere dal contesto in cui il reato era stato commesso e dal tempo trascorso dal fatto, a maggior ragione ove l’attività lavorativa svolta ponga il lavoratore a diretto contatto col pubblico.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti: “Non v'è dubbio che il comportamento per il quale il lavoratore è incorso in una condanna in sede penale, per quanto risalente nel tempo, rivesta un carattere di gravità che non può essere suscettibile di attenuazione solo per effetto del tempo trascorso, dato del tutto neutro. Nè tale condotta può esser considerata meno grave, secondo il diffuso comune sentire, sol perchè si è svolta in un luogo deputato al divertimento. Una violenza sessuale ai danni di una minore di età, in qualsiasi contesto sia commessa, è secondo uno standard socialmente condiviso una condotta che per quanto di per sé estranea al rapporto di lavoro è idonea a ledere il vincolo fiduciario a prescindere dal contesto in cui la stessa è stata commessa e dal tempo trascorso dal fatto, a maggior ragione ove l'attività lavorativa svolta ponga il lavoratore a diretto contatto col pubblico”.

Peraltro, a ulteriore conferma circa la correttezza del provvedimento espulsivo adottato, lo stesso contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro prevedeva la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa nel caso di “condanna passata in giudicato per condotta commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, quando i fatti costituenti reato possano comunque assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario”.

Alla luce di tutto, pochi dubbi permangono sulla legittimità del licenziamento in esame.

Corte di Cassazione, Sez. Penale, 12 maggio 2023, n. 20279 - Sull’infortunio del dipendente

No all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto in caso di infortunio del dipendente per violazione delle norme di prevenzione.

È questo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di applicare l’istituto della “particolare tenuità del fatto” ai datori di lavoro per la sicurezza, imputati per il reato di lesioni personali colpose, a seguito di infortunio patito da un dipendente.

Nel caso di specie, un dipendente si procurava, sul luogo di lavoro, ferite lacero contuse alla mano che gli causavano una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di 56 giorni.

Al termine della fase di merito, veniva accertata la responsabilità penale dei datori di lavoro, che venivano condannati al pagamento di una multa per aver provocato lesioni personali colpose al dipendente, non avendo correttamente osservato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, in appello, veniva esclusa la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che “il fatto non potesse qualificarsi di particolare tenuità in ragione dell’elevata pericolosità della condotta e dell’elevato grado di colpevolezza, desunto dalla consapevole disapplicazione delle misure di sicurezza da parte dei datori di lavoro”, che erano state sostituite da altre modalità operative per ridurre i tempi di lavorazione.

Contro tale sentenza, ricorrevano per cassazione i datori di lavoro chiedendo l’applicazione al caso di specie della causa di non punibilità, già applicata in precedenti casi analoghi e mettendo in rilievo come la società, a seguito dell’infortunio, avesse adottato ulteriori misure di sicurezza.

La Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi infondati, ritenendo che fosse stata ben motivata l’esclusione dell’applicazione della causa di non punibilità da parte della Corte d’Appello, che ha ritenuto non scalfita la gravità dell’offesa e l’elevata pericolosità delle condizioni di lavoro dalla condotta susseguente all’evento-infortunio.

 

Prassi

INPS, 23 maggio 2023, Messaggio n. 1900 - Regolamento in materia di ricorsi amministrativi – precisazioni

L’INPS ha fornito ulteriori precisazioni in merito al nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS, approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023. In particolare, i ricorsi relativi ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale dovranno essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Emma Benini e Avv. Stefano Petri.

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