
31 marzo 2023 • 4 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
31 Marzo 2023Normativa
Dal 30 marzo 2023: nuove regole in vigore in materia di “Whistleblowing”
Si ricorda che il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1037: viene ampliato l’utilizzo di strumenti, criteri e procedure a garanzia della riservatezza e della tutela da possibili ritorsioni per tutti coloro che segnalino illeciti al fine di garantire l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, al cui contesto lavorativo appartiene il soggetto segnalante.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 16 marzo 2023, n. 7712 - Licenziamento del dirigente e conflitto di interessi
La vicenda ha a oggetto il licenziamento intimato per giusta causa a un dirigente in conflitto di interessi (con il datore di lavoro) taciuto al consiglio di amministrazione.
Nella fase di merito venivano respinte le domande del dirigente volte alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dalla società.
In particolare, la Corte d'appello ha affermato che al dirigente erano state contestate una serie di condotte sleali e infedeli, poste poi a base della lettera di recesso in cui era ribadito che: "L'avere consentito la partecipazione di sua moglie nelle attività di società nostre concorrenti e l'avere lei stesso avvantaggiato l'attività'” di società concorrenti alla propria datrice di lavoro “approfittando del suo inserimento all'interno della nostra organizzazione imprenditoriale con il ruolo elevato fiduciario - di direttore tecnico e responsabile dell'area Campania - costituisce evidente gravissima violazione dell'articolo 2105 c.c. aggravata dall'occultamento alla proprietà ed al Consiglio di Amministrazione della sopra descritta situazione di conflitto di interessi che coinvolgeva anche l'operato del precedente amministratore. Ugualmente infedele ed in contrasto con il dovere di diligenza e' l'indebita percezione di buoni pasto per cifre assai elevate prive di causale da lei perpetrata almeno dall'anno 2015 e sino ad oggi". Nella lettera di licenziamento era specificato che "gli addebiti (...) sia singolarmente considerati e ancor più' nel loro complesso, costituiscono gravissima violazione dei doveri di diligenza e fedeltà che le derivano dal rapporto di lavoro con noi in corso, come previsti dagli articoli 2104 e 2105 c.c.”. La Corte d’appello aveva, dunque, circoscritto l'esame degli addebiti agli episodi che hanno visto il dirigente direttamente coinvolto in interessi di altre società e ha ritenuto che “i fatti esaminati, descritti nella lettera di contestazione, fossero provati nella loro oggettività e rivelassero un comportamento sleale, contrario al principio di fedeltà ed avessero gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario”;
A conferma di quanto statuito nella fase di merito, la Suprema Corte ha affermato che “la Corte d'appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e di proporzionalità della misura espulsiva ed ha motivatamente valutato la gravità' dell'infrazione e la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario”.
Tribunale di Napoli, 15 dicembre 2022, n. 6663 - Sul danno da mobbing
È stata pubblicata di recente un’interessante pronuncia di merito: in particolare, il Tribunale di Napoli è stato chiamato a pronunciarsi su un caso di mobbing.
Nello specifico, un lavoratore (“Direttore di ragioneria e biblioteca” presso il Conservatorio di Napoli) adiva il Tribunale al fine di veder dichiarati e accertati danni a seguito di comportamenti persecutori e vessatori da parte della Direttrice Amministrativa, in violazione dell’art. 2087 cod. civ., che l’avrebbero costretto a cambiare ufficio.
Dall’istruttoria emergeva che il lavoratore era sprovvisto di un proprio ufficio, collocato in locali definiti “insalubri sottoscala, privi di qualsiasi dotazione” ed era spesso destinatario di comportamenti iniqui.
Pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto che “nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dimostrato che il danno professionale quale conseguenza del demansionamento consisterebbe nelle diminuite opportunità di progressioni di carriera e di conseguimento di posizioni di responsabilità e, comunque, nell'impoverimento del proprio bagaglio professionale e nella perdita di competitività e competenza lavorativa. Ebbene, nel ripercorrere la vicenda - gli episodi di allontanamento del ricorrente dalla propria funzione lavorativa, come il distacco presso altre amministrazioni abbia comportato, essendo state affatto diverse le mansioni svolte presso gli enti utilizzatori, una evidente dispersione del bagaglio professionale”.
Sulla base di tali motivazioni, il Tribunale ha condannato il datore di lavoro a risarcire al lavoratore il danno non patrimoniale e il danno alla professionalità in quanto il dipendente, indotto ad abbandonare la propria sede di lavoro, ha subìto una diminuzione e un impoverimento del proprio bagaglio professionale.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Alessandra Giorgi e Avv. Davide Maria Testa.
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