
5 giugno 2023 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
5 giugno 2023Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 29 maggio 2023, n. 15002 - Sul licenziamento per inidoneità alla mansione
La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento intimato da una cooperativa Sociale ad una operatrice sociosanitaria (“OSS”) per sopravvenuta parziale inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni cui era addetta.
In sede di reclamo, nell’ambito del rito Fornero, la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendo che la cooperativa avesse violato l'obbligo di verificare la possibilità di effettuare adattamenti organizzativi ragionevoli onde trovare una sistemazione adeguata alle condizioni di salute della lavoratrice.
La cooperativa proponeva, dunque, ricorso dinanzi alla Suprema Corte in quanto, a suo dire, la decisione della Corte distrettuale avrebbe violato il principio della domanda e del contraddittorio per aver sostituito alla valutazione di "idoneità con inibizione della stazione eretta prolungata e la movimentazione manuale di carichi e pazienti" (espressa dalla Commissione medica della A.s.l. nel 2015 e mai contestata dalla lavoratrice) un diverso giudizio sulla capacità lavorative residuali della lavoratrice.
La Corte di Cassazione dopo aver ribadito il proprio principio di diritto secondo cui: “ll vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., n. 9002 del 2018; Cass. n. 8048 del 2019), fermo restando che egli è libero di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate” ha giudicato scevra da tale vizio la decisione della Corte territoriale.
Infatti, secondo Corte, giungere a una diversa conclusione e quindi ritenere sussistente un divieto assoluto di restare in piedi e un divieto di spostare qualunque peso avrebbe condotto ad esiti contraddittori rispetto al giudizio espresso dall’ A.S.L. nel 2015.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla cooperativa e ha richiamato altresì il proprio consolidato principio secondo cui, nell’ambito di un “licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 3, comma 3-bis, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli”.
Tribunale di Udine, 8 marzo 2023, n. 219 - Dirigente scredita la sua sottoposta: condannata anche la società
La vicenda in oggetto trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata in giudizio da un dipendente di un’azienda appartenente al comparto sanità, in ragione del fatto di essere stata soggetta ad atti e comportamenti ostili e mortificanti e per l’essere stata dequalificata e demansionata.
In particolare, la lavoratrice sosteneva che la sua responsabile aveva iniziato ad assumere nei suoi confronti pressioni psicologiche “eccedenti la normale tollerabilità”, rimproverandola continuamente di essere troppo lenta nell’evasione delle pratiche e “dandole addirittura della stupida o rimbambita nel corso delle riunioni, così da screditarla davanti ai colleghi” e che, a causa delle pressioni psicologiche aveva iniziato ad accusare i primi sintomi di malessere, come cefalea e nausea. E ancora, la lavoratrice sosteneva che le sue condizioni di salute venivano aggravate dal fatto che la dirigente, sua responsabile, la tormentava con evidenti finalità ritorsive, richiamandola con toni scortesi, addebitandole la colpa per ogni cosa, ridicolizzandola per la sua fede religiosa e per il suo modo di camminare, con offese in termini irriverenti e confinandola in una stanza angusta denominata “il castigo”, tanto da costringerla a rimanere in diverse occasioni a casa per malattia con diagnosi di cefalea da tensione, ipertensione e stato d’ansia reattivo.
Di contro, la società datrice di lavoro, costituendosi in giudizio, eccepiva che era stata la lavoratrice ad assumere nel tempo un atteggiamento di chiusura, vittimismo e difesa invece di impegnarsi a superare “fisiologiche difficoltà lavorative” e che nessun intento persecutorio era rintracciabile nelle condotte della dirigente sua responsabile.
Il tribunale, pur escludendo l’ipotesi di mobbing, ha accertato in ogni caso gli estremi di una condotta illecita posta in essere dalla dirigente e avallata dalla colposa inerzia della società datrice di lavoro e tale da esporre quest’ultima al risarcimento del danno alla luce della reiterazione nel tempo della condotta, l’attitudine a screditare pubblicamente e gratuitamente la lavoratrice.
In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che “Il riferimento, qui, è - per l’appunto - al danno non patrimoniale derivato dall’offesa alla dignità, al decoro ed all’immagine della ricorrente, per essere stata quest’ultima destinataria, ad opera della Dirigente, di un trattamento che -anche variamente riservato, con diversità di toni ed intensità- alla generalità del personale della S.O.C. “Affari Generali”- non poteva essere in alcun modo considerato quale lecita modalità per impostare seri e professionali rapporti di lavoro, né doveva, perciò, essere tollerato dall’Azienda stessa, la quale, informata dei profili di eccentricità della Dirigente, si sarebbe dovuta subito attivare per richiamarla a contegni maggiormente compatibili con il suo ruolo dirigenziale.”
Prassi
INPS, Circolare del 31 maggio 2023, n. 49: Welfare aziendale e sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare
L’INPS, allo scopo di favorire una visione organica degli interventi sino qui succedutisi in materia di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, effettua una ricognizione del relativo quadro normativo e delle interazioni con il trattamento contributivo del premio di risultato trasformato in misure di welfare.
INPS, Messaggio del 30 maggio 2023, n. 2003, Semplificazione della modalità di richiesta per accedere all’assegno Sociale.
L’INPS ha comunicato che, in via sperimentale, è stata attivata una nuova piattaforma con riguardo alla presentazione della domanda di Assegno sociale da parte del cittadino. Al termine della fase di sperimentazione, la nuova piattaforma verrà estesa anche agli Istituti di Patronato e agli intermediari abilitati.
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