
6 febbraio 2023 • 8 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
6 febbraio 2023Giurisprudenza
Corte d Cassazione, 25 gennaio 2023, n. 2241 - Sulla revocazione della sentenza a seguito di false testimonianze
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità di un’istanza di revocazione presentata da un dirigente licenziato per giusta causa durante il periodo di malattia.
Nella fase di merito, venivano rigettate le domande proposte dal dirigente. La stessa Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore.
Pertanto, il dirigente, mediante ricorso ex art. 395, comma 2, c.p.c., chiedeva alla corte d’appello la revocazione straordinaria della sentenza. La Corte territoriale accoglieva parzialmente il ricorso per revocazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava "la temporanea inefficacia del licenziamento comminato al ricorrente il 31.7.2003" e condannava "la società appellata al pagamento in favore di [dirigente, ndr.] dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di 12 mensilità, oltre accessori dalla maturazione dei singoli crediti al saldo", compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale decisione, il dirigente proponeva ricorso per cassazione e i giudici di legittimità dichiaravano inammissibile la revocazione.
A supporto della propria decisione, la Suprema Corte ha richiamato i principi per cui “E' jus receptum nella giurisprudenza di legittimità che la prova falsa che, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 2), consente la proponibilità dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa è stata utilizzata dal giudice, ma non la deposizione riconosciuta falsa o reticente dal testimone (così, ex plurimis, tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, 24.1.2020, n. 1590)”.
Inoltre, nell'ambito di tale consolidato indirizzo, i giudici di legittimità hanno altresì ribadito che, “ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revocazione in questione è necessario che il giudicato (civile o penale) sul falso si sia formato in un giudizio al quale, abbiano partecipato tutte le parti del giudizio in cui è stata emessa la sentenza assoggettata a revocazione (in tal senso Cass. civ., sez. III, 22.2.2006, n. 3947, con diffusa motivazione; e in termini id., sez. I, 22.11.1996, n. 10358; id., sez. I, 15.9.1995, n. 9770; id., sez. I, 11.8.1982, n. 4527; id., 20.3.1974, n. 780)”.
Corte di Cassazione, 23 gennaio 2023, n. 1960 - Sulla qualifica di dirigente e la legittimità del licenziamento intimato per soppressione del posto
La vicenda in oggetto trae origine dal ricorso presentato da un lavoratore volto a ottenere l’accertamento della natura pseudo-dirigenziale del suo rapporto di lavoro con una società e, conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli per motivi di efficientamento aziendale. Il lavoratore sosteneva, infatti, che il proprio rapporto di lavoro era stato caratterizzato dallo svolgimento di mansioni differenti e inferiori rispetto a quelle previste dalla qualifica dirigenziale attribuitagli dal contratto, in quanto non aveva mai svolto funzioni di coordinamento del personale amministrativo e non aveva mai goduto di autonomia operativa, né esercitato alcun potere discrezionale.
All’esito della fase di merito, la Corte d’Appello aveva escluso la possibilità di rinvenire nel rapporto i caratteri propri della subordinazione tout court in luogo del rapporto dirigenziale, ritenendo, altresì, legittimo il recesso operato dalla società.
Il lavoratore presentava, dunque, ricorso dinanzi alla Suprema Corte sulla base di quattro motivi di doglianza tra cui: la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del CCNL dei Dirigenti del settore Commercio per mancato riconoscimento dell’indennità supplementare prevista dallo stesso CCNL e l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
In primo luogo, la Corte di Cassazione ha censurato le doglianze di parte di ricorrente sotto un profilo processuale, giudicando le stesse “inammissibilmente formulate in modo promiscuo”.
La Corte, entrata poi nel merito del caso di specie, ha ritenuto che dall’escussione testimoniali fosse in realtà, emersa la piena corrispondenza tra la qualifica di Direttore Generale e le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, tra le quali rientrava, tra le altre, il compito di coordinare gli account e di svolgere attività volta al raggiungimento di obiettivi di budget. Dunque, alla luce del consolidato principio secondo cui “la qualifica di dirigente non spetta solo all'alter ego tout court dell'imprenditore, che ricopra un ruolo di assoluto vertice nell'organizzazione, essendo sufficiente, invece, che il dipendente abbia una indubbia qualificazione professionale ed un'ampia responsabilità operando […] con un corrispondente grado di autonomia alla luce delle dinamiche interne della società, della sua ampiezza nonché di quanto previsto dal CCNL di settore”, la Suprema Corte ha ritenuto che le mansioni espletate dal lavoratore non fossero estranee alla qualifica dirigenziale.
Conseguentemente, gli Ermellini hanno ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento di redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa: non essendo la scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro, sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto della Cost. art 41”, sempre che tali ragioni non risultino pretestuose.
In ultimo, la Corte di Cassazione ha riaffermato, con particolare riferimento alla figura dei dirigenti, che, in primo luogo, ad essi non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti e che la nozione di giustificatezza del licenziamento è “ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario […]”, e, che in secondo luogo, anche il c.d. "repêchage" è da escludersi poiché “incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro”.
Sulla scorta di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha giudicato corretta la ricostruzione operata dalla corte territoriale, confermando la legittimità del licenziamento operato nei confronti del lavoratore.
Normativa e Prassi
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Interpello n. 1/2023: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha pubblicato l’interpello n. 1 del 1° febbraio 2023, con il quale ha fornito, alla associazione Confcommercio – Imprese per l’Italia, alcuni chiarimenti in merito alla: «(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».
INPS - Messaggio 27 gennaio 2023, n. 422 - Contributo per genitori con figli con disabilità
L’INPS ha comunicato che dal 1° febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023si potrà presentare la richiesta, relativa all’anno 2023, per il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità, introdotto dall’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei requisiti e delle modalità/istruzioni indicate nella circolare n. 39 del 10 marzo 2022.
In particolare, le domande per il contributo in questione potranno essere presentate tramite la procedura informatica disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, o tramite il Contact Center Integrato.
CCNL Gomma Plastica: sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto
In data 26 gennaio 2023 è stata sottoscritta, tra la Federazione Gomma Plastica ed i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, scaduto lo scorso 31 dicembre e che occupa circa 150 mila lavoratori impiegati in quasi 5500 imprese.
Il contratto avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.
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