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7 aprile 20236 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

In evidenza

Parlamento Europeo: parità di retribuzione tra uomini e donne

Il 30 marzo 2023, il parlamento europeo ha approvato in prima lettura una Direttiva per rafforzare, in ambito dell’Unione europea, l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate per l’applicazione del principio della parità di retribuzione.

 

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 24 marzo 2023, n. 8453 - Processo penale e licenziamento per giusta causa

La Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a pronunciarsi sull’interferenza tra processo penale e del lavoro.

Nel caso di specie, una funzionaria comunale era stata licenziata per giusta causa all’esito di un procedimento disciplinare: in particolare, le venivano contestate plurime irregolarità nella registrazione della presenza in servizio e dei relativi orari di entrata e uscita. In relazione a queste circostanze, era stato attivato parallelamente un procedimento penale. Nella fase di merito, venivano giudicati adeguatamente dimostrati i fatti addebitati sulla scorta delle risultanze delle indagini della Guardia di finanza seppure il giudizio penale si fosse chiuso con l’assoluzione della dipendente.

La lavoratrice ricorreva, dunque, dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando, tra le altre doglianze, l’errore della corte territoriale per aver trascurato “che il fatto costituente addebito disciplinare era stato, con sentenza penale di assoluzione (con formula “per insussistenza del fatto”), ritenuto insussistente”.

In primo luogo, la Corte di legittimità ha giudicato inammissibile la produzione in giudizio della sentenza penale in sede di memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., posto che, nel caso di specie, il giudicato “non assume alcuna valenza enunciativa della "regula iuris" alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, mentre la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all'affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità”.

La Corte di Cassazione ha, dunque, confermato la decisione dei giudici del merito, ribadendo il consolidato principio secondo cui nel pubblico impiego vige “la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell'accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente”. Infatti, per la Corte non potrebbe trovare spazio una diversa interpretazione e/o revisione dei fatti e delle risultanze istruttorie, posto che in tal caso le doglianze si rivelerebbero “più che altro finalizzate a un riesame del merito, chiaramente precluso in questa sede”.

Corte di Cassazione, Sezione Penale, 24 marzo 2023, n. 12520 - Sul diritto di satira del dipendente

Secondo la Corte di Cassazione non configura il reato di diffamazione la condotta dell’imputato (dipendente di una nota casa automobilistica) che accosta - ancorché sui c.d. “social networks” - il suo datore di lavoro ad “Adolf Hitler” e lo stabilimento presso cui opera a un campo di concentramento, poiché paragoni usati satiricamente per esprimere un malcontento generalizzato tra colleghi.

In particolare, lo stabilimento presso il quale l’imputato era adibito era stato interessato da una chiusura protrattasi per circa due mesi, durante la quale il personale era stato destinato ad attività unicamente formativa.

Secondo la Suprema Corte, le modalità espressive utilizzate nei social dal dipendente tendevano a sottolineare in maniera “chiaramente paradossale il disagio dei lavoratori costretti a una forzata... destinazione ad attività diversa da quella lavorativa in senso stretto, situazione percepita soggettivamente come vessatoria”. Per gli Ermellini, dunque, le espressioni - proprio per il tipo di accostamento operato – “non apparivano come un’aggressione personale e gratuita, ma erano funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo, che aveva ingenerato un malessere generalizzato”. Conseguentemente le espressioni del dipendente dovevano ritenersi rientranti nei limiti della c.d. “continenza espressiva”, benché aspre e pungenti.

La pronuncia in esame ha pertanto richiamato la giurisprudenza di legittimità della medesima sezione in tema di esercizio del diritto di critica, qualora la stessa si realizzi attraverso la satira, precisando che: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p., qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rv. 257255)".

 

Normativa e prassi

INPS - Circolare del 4 aprile 2023 n. 39 in materia di permessi

L’INPS fornisce indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato sulle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, che ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.

INPS: Circolare del 3 aprile 2023 n. 38 Pignoramento presso terzi - nuovo limite di impignorabilità

L’INPS comunica che - a decorrere dal 22 settembre 2022 - con l’intervento della legge n. 142/2022 (di conversione del decreto-legge n. 115/2022, c.d. decreto Aiuti bis) è stato innalzato l’importo del “minimo vitale” per i pignoramenti presso terzi su pensioni.

In particolare, è stata elevata la soglia di impignorabilità, per cui le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della citata legge di conversione, sui procedimenti esecutivi “pendenti”. Per “pendenti” si intendono quei procedimenti esecutivi notificati ai sensi dell’articolo 543 del c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS, nella qualità di terzo esecutato, l’ordinanza di assegnazione, che rappresenta l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata.

INAIL - Circolare del 30 marzo 2023, n. 13 - Retribuzioni convenzionali anno 2023

L’Inail ha pubblicato una circolare con la quale comunica il valore delle retribuzioni convenzionali, per l’anno 2023, su cui calcolare il premio assicurativo per i lavoratori operanti all’estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.


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