
18 ottobre 2024 • 7 minuti di lettura
Labour News – Le novità della settimana
Venerdì 18 ottobre 2024In evidenza
“Decreto Omnibus”: Pubblicata la Legge 7 ottobre 2024, n. 143
È stata pubblicata la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, relativo a misure fiscali urgenti, proroghe di termini e interventi economici. Tra le principali novità per aziende e lavoratori vi sono: il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES), misure fiscali per chi trasferisce la residenza in Italia, e il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale. Rilevante per i lavoratori dipendenti è l’art. 2-bis, che introduce un bonus di Natale di 100 euro per i lavoratori con un reddito complessivo fino a 28.000 euro e con particolari condizioni familiari. Il bonus sarà erogato nella busta paga di dicembre e non concorrerà alla formazione del reddito complessivo.
Corte di Cassazione, 9 ottobre 2024, n. 26320: Sull’accordo per la riduzione della retribuzione
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non accompagnato da una modifica delle mansioni, è nullo se non stipulato in sede protetta.
Nel caso di specie, un dirigente aveva contestato la validità di un accordo formalizzato con il precedente datore di lavoro, che prevedeva la riduzione della sua retribuzione al di sotto dei minimi contrattuali. Il ricorso del dirigente veniva accolto. La società pertanto ha proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato in primo luogo che, secondo il principio dell’irriducibilità della retribuzione, la retribuzione concordata in fase di assunzione non può essere ridotta e, ciò, nemmeno a seguito di un accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore; di conseguenza, ogni patto a ciò contrario è da ritenersi nullo.
Tuttavia, rileva la Corte, l’art. 2103 c.c., comma 6 - così come modificato dal D.lgs. n. 81/2015 - prevede un’eccezione a tale principio: la retribuzione, infatti, può essere ridotta in caso di modifica delle mansioni, se concordate, ed esclusivamente qualora l’accordo sia stipulato in sede protetta, ciò sempre a pena di nullità.
Pertanto, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, l’accordo di riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi contrattuali, nel caso in cui tali condizioni non siano rispettate, dovrà ritenersi nullo.
La Suprema Corte ha ritenuto che il caso di specie rientrasse in quest’ultima ipotesi, confermando quindi la nullità dell’accordo sottoscritto tra la società datrice e il dirigente.
Approvata la direttiva sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali: presunzione semplice di subordinazione per i riders
Il 13 ottobre 2024 è stata approvata dal Consiglio dell’Unione Europea la direttiva europea sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali, che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dovrà essere attuta dagli Stati membri entro due anni.
Fra gli obiettivi della direttiva, vi è quello di aumentare la trasparenza nell’uso degli algoritmi per la gestione delle risorse umane, assicurando che i sistemi automatizzati siano supervisionati da personale “umano” e che i lavoratori possano contestare le decisioni prese automaticamente.
Inoltre, questo atto mira a superare le simulazioni nei rapporti contrattuali, introducendo una presunzione legale semplice di subordinazione per i lavoratori delle piattaforme digitali.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: sgravio contributivo e contratti di solidarietà
Con un comunicato pubblicato sul sito istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il periodo per l’invio delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali relativi all’anno 2024 sarà dal 30 novembre al 10 dicembre 2024, utilizzando l’applicativo web “sgravicdsonline”.
L’applicativo sarà disponibile per la precompilazione delle richieste dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno ed è accessibile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (dove è presente anche la normativa di riferimento) o accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro”.
Le altre novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 10 ottobre 2024 n. 26440: Giusta causa e comportamenti aggressivi verso clienti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente, confermando la decisione che, in appello, aveva convalidato il licenziamento per giusta causa del lavoratore. Il ricorrente, addetto al banco macelleria di un supermercato, era stato licenziato dopo un episodio di comportamento sgarbato e aggressivo nei confronti di un cliente anziano. La Corte d’Appello, ha ritenuto infatti che il lavoratore avesse violato le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro che richiedono cortesia e rispetto verso i clienti.
Il lavoratore ha quindi impugnato la decisione avanti alla Corte di Cassazione, contestando l’omesso esame di alcuni fatti decisivi ai fini del giudizio, tra i quali l’attendibilità del cliente e la condotta provocatoria di quest’ultimo. Tuttavia, la Corte ha respinto tutte le censure, sottolineando che il comportamento del lavoratore, contraddistinto da volgarità e aggressività, legittima il licenziamento per giusta causa, soprattutto considerando i precedenti disciplinari del lavoratore e la sua reiterata noncuranza delle regole aziendali.
Circolari e Prassi
Ministero del Lavoro, Nota del 3 ottobre 2024 n. 16631: Tirocini di inclusione sociale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce alcuni chiarimenti circa la possibilità di attivare tirocini di inclusione sociale (TIS) in favore di beneficiari dell’Assegno di Inclusione o di individui in simili condizioni di disagio socio-economico.
I tirocini sociali, ovvero i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione sono tra i sostegni erogabili esclusivamente dai servizi sociali in favore dei beneficiari Assegno di Inclusione (ADI) non attivabili al lavoro nell’ambito del Patto per l’Inclusione Sociale.
Nella Nota in esame viene specificato che le indennità correlate ai TIS non rilevano ai fini del reddito per la verifica del diritto o dell’importo dell’assegno di inclusione e che i case manager dovranno sempre inserire il TIS nella piattaforma per la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale tra i sostegni erogati nell’ambito dei patti stessi. In questo modo sarà possibile comunicare automaticamente ad INPS che si tratta di tirocinio sociale.
Tema della settimana
Gli obblighi di trasparenza dei criteri adottati nell’applicazione della clausola sociale nei cambi appalti. La posizione della Cassazione nella sentenza 18114 del 2.7.2024.
Con la pronuncia n. 18114 del 2.7.2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha fornito due importanti chiarimenti in tema di applicazione della c.d. clausola sociale nell’ambito del cambio appalto.
In primo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in mancanza di una espressa previsione all’interno della clausola sociale, la società subentrante nell’appalto può limitare il numero di lavoratori da assumere qualora il perimetro dell’appalto si sia ridotto.
Tale considerazione appare decisamente rilevante in quanto, come noto, più volte la rigidità della clausola sociale è stata sottoposta al vaglio dei giudici, anche amministrativi, che ne hanno regolarmente ridimensionato la portata vincolante in favore dell’impresa subentrante, facendo prevalere la libertà dell’imprenditore di organizzare la propria azienda rispetto alle prescrizioni della norma collettiva, senza possibilità di imposizione circa il numero di dipendenti da utilizzare per svolgere la propria attività d’impresa.
Al contempo, però, la Corte di Cassazione ha fornito una importante indicazione sulle modalità con cui tale libertà deve essere esercitata, ovverosia garantendo comunque l’adozione di criteri (rectius obblighi di) trasparenza e correttezza.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in assenza di accordo con le OO.SS., era onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall’appaltatore uscente a quello subentrante, “mediante graduatoria o sistema similare, ma comunque espresso e conoscibile” con conseguente onere processuale, secondo il principio di vicinanza alla prova, di chiarire quale criterio fosse stato utilizzato nella selezione del personale da assumere per effetto del cambio appalto.
In altre parole, la Corte di Cassazione ha rilevato la necessità per l’impresa subentrante, che non intenda assorbire l’intero bacino del personale precedentemente impiegato sull’appalto, di organizzare la selezione del personale mediante graduatorie formate avvalendosi di criteri chiari, oggettivi e verificabili.
In conseguenza delle considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma, con rinvio alla stessa in diversa composizione, con invito a procedere ad un nuovo esame della domanda dei lavoratori alla luce del principio di diritto che la norma contrattuale collettiva (i.e. la clausola sociale) impone vincoli procedurali a garanzia della correttezza e trasparenza dell’operazione di subentro e la previsione della necessità di criteri verificabili riguardanti l’intero bacino dei lavoratori per il passaggio del personale già impiegato nell’appalto.