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22 gennaio 20247 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Lunedì 22 gennaio 2024
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezione Penale, 9 gennaio 2024, n. 788 - Appellato come pazzo su Facebook: non è reato

Nel caso di specie, i giudici di appello, in riforma della decisione di primo grado, avevano assolto una datrice di lavoro per la particolare tenuità del fatto a lei ascritto, in ordine al reato di diffamazione nei confronti” di una sua ex dipendente.

Alla datrice di lavoro imputata era stato contestato di aver offeso la reputazione della vittima pubblicando sul proprio profilo personale "Facebook”, tra le altre, frasi dal seguente tenore: "Sembra che la mia vecchia segretaria … (la quale vive a … come me) non riesca a trovare la propria ispirazione! Ha usato il mio cv come se fosse il suo, dicendo delle bugie sulla sua carriera, raccontando alle persone di aver lavorato per dei miei clienti! …, ed ancora, … avrei dovuto aspettarmelo da questa maniaca!.

La sentenza d'appello ha ritenuto che, del più ampio post pubblicato, fossero da ritenersi diffamatori, perché incontinenti e non coperti dalla scriminante del diritto di critica, i contenuti riferiti alla inettitudine ed incapacità totale della persona offesa ed all'epiteto di maniaca.

La datrice di lavoro imputata ha proposto ricorso per cassazione eccependo che il provvedimento impugnato sarebbe stato in violazione di legge in quanto non ha assolto la ricorrente per insussistenza del fatto né ha riconosciuto la scriminante del diritto di critica.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione della ricorrente nella parte in cui la stessa ha dedotto la sussistenza della scriminante del diritto di critica, sicché la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui il riconoscimento del diritto di critica tollera giudizi anche aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, purché gli stessi colpiscano quest'ultimo con riguardo a modalità di condotta manifestate nelle circostanze a cui la critica si riferisce; ma non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata.

A parer dei giudici di legittimità, le espressioni utilizzate non sono da considerarsi come attacchi personali alla morale o alla sfera personale altrui, ma sono pertinenti, anche nell'epiteto freak, chiaramente riferito al comportamento della vittima limitato al suo lavoro stilistico, al tema in discussione e rientranti nella continenza espositiva, condizioni per la sussistenza della causa di esclusione della punibilità invocata.

Su tali considerazioni, del resto, già in passato, questa Sezione ha chiarito che non ha natura diffamatoria l'espressione pazzo se inserita in un contesto peculiare professionale, con ricadute strettamente collegate all'ambito lavorativo in cui viene pronunciata (cfr. Sex. 5, n. 17672 del 8/1/2010).

Corte di Cassazione, 9 gennaio 2024, n. 741 - Sul licenziamento ritorsivo

Un lavoratore è stato licenziato in tronco (all’esito di un procedimento disciplinare) per essersi reso destinatario di diversi addebiti, tra cui la gestione del negozio in maniera disordinata, l’aver scaricato la responsabilità sugli altri colleghi e l’aver strattonato un’altra collega.

All’esito della fase sommaria, il licenziamento è stato dichiarato legittimo. Decisione che è stata ribaltata integralmente nel giudizio di opposizione, per difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva.

In particolare, i giudici di appello hanno accolto il reclamo principale del lavoratore e, in riforma della sentenza di primo grado, hanno dichiarato nullo (in quanto ritorsivo) il licenziamento, condannando la società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno commisurato all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegra.

La Corte di Cassazione, richiamando i principi già consolidati, ha statuito che poiché il motivo illecito attiene alla sfera dell'elemento psicologico o alla finalità dell'atto datoriale, la sua efficacia determinativa esclusiva va verificata in relazione all'assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite, restando su un piano ancora diverso la valutazione di tali ragioni rispetto ai parametri normativi di giusta causa o giustificato motivo. Da tali premesse discende che, poiché il licenziamento per ritorsione costituisce la reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare, la concreta valutazione di gravità dell'addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere rilievo presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo, perché il motivo illecito possa assurgere a fattore unico e determinate, che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l'intimazione del licenziamento, si che questo risulti non solo sproporzionato ma volutamente punitivo. In terra di licenziamento nullo, il carattere unico e determinante del motivo ritorsivo non può desumersi unicamente dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa, ma è necessario che la prova presuntiva poggi su elementi ulteriori, come l'elevato grado di sproporzione della sanzione espulsiva, anche rispetto alla scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, idonei a giustificare la collocazione dell'atto datoriale nella sfera della illiceità, anziché in quella della illegittimità.

Con riferimento ai principi sopra richiamati, i giudici di legittimità hanno ritenuto che a tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che, se pure ha accertato la commissione dell'illecito disciplinare (respingendo l'appello incidentale basato sulla non credibilità della dipendente che ne era stata vittima), ed ha confermato la valutazione del tribunale in ordine alla sproporzione della sanzione espulsiva, tuttavia, a differenza del primo giudice (…), ha attribuito efficacia determinativa esclusiva al motivo ritorsivo solo a cause della inidoneità dell'addebito, per difetto di proporzionalità, a integrare una giusta causa di licenziamento, cosi finendo per confondere e per sovrapporre le categorie della nullità e della illegittimità del recesso.

 

Prassi e Contrattazione Collettiva

INPS - Circolare del 16 gennaio 2024, n. 11: Decontribuzione 2024 per i lavoratori dipendenti

L’INPS fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo che l’articolo 1, comma 15, della Legge n. 213/2023, eccezionalmente riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in favore dei lavoratori dipendenti.

INPS - Circolare del 16 gennaio 2024, n. 11: Decontribuzione 2024 per i lavoratori dipendenti

Il 12 gennaio 2024 si è raggiunto l’accordo di rinnovo del CCNL dello Sport che ha armonizzato il testo contrattuale con la riforma del lavoro sportivo introdotta con il D.L.vo n. 36/2021 tra Confederazione dello Sport, con l’assistenza di Confcommercio-Imprese per l’Italia, e le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom Uil.


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