
24 maggio 2024 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Venerdì 24 maggio 2024Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 9 maggio 2024, n. 12679 - Licenziamento e permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992
La vicenda in oggetto trae origine da un licenziamento comminato per giusta causa a un lavoratore per abuso dei permessi concessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. In particolare, il dipendente nell’ambito dei suddetti permessi accompagnava la moglie affetta da una grave forma di asma in una località marittima e portava dal veterinario il proprio cane.
Il Tribunale aveva, inizialmente, respinto l’opposizione proposta dal lavoratore contro l’ordinanza che, in una fase sommaria, aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento.
Tuttavia, a seguito dell’impugnazione, la Corte d’appello - in riforma della suddetta decisione - dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la società alla reintegrazione del dipendente.
In particolare, i giudici di secondo grado ritenevano che “il soggiorno al mare, anche nei periodi invernali, possa portare giovamento ai pazienti asmatici” e che debba escludersi la condotta abusiva nell’impiego di una frazione limitata di tempo rispetto alla durata complessiva del permesso per portare il cane dal veterinario.
Il datore di lavoro ha proposto, conseguentemente, ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione deducendo la nullità della sentenza di appello, per la violazione e falsa applicazione degli artt. 33, comma 3, l. n. 104/1992, 115 e 116 c.p.c., nonché per aver omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro, sposando i principi richiamati dalla Corte territoriale secondo cui “l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendosi ritenersi esclusiva al punto di impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione” (Cass. 5.12.2017, n. 29062 e Cass. 19.07.2019, n. 19580).
Nella sua motivazione, la Corte ha altresì ribadito che i permessi ex lege 104 possono essere fruiti “per assistere, in forme non specificate, segnatamente in termini infermieristici o di accompagnamento, una “persona con handicap in situazione di gravità” (cfr. Cass. 24.8.2022, n. 25290) e che la verifica in concreto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, appartiene alla competenza e all'apprezzamento del giudice di merito.
Per queste ragioni, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società e ha confermato l’illegittimità del licenziamento, escludendo che il lavoratore nel caso in esame abbia posto in essere condotte abusive.
Corte di Cassazione, 7 maggio 2024, n. 12393 - Sulle registrazioni delle conversazioni e licenziamento
La pronuncia in esame ha per oggetto la vicenda di un dipendente che, a seguito di reintegrazione sul posto di lavoro conseguente all’annullamento di un licenziamento per assenza ingiustificata, riceveva un’altra contestazione disciplinare - cui seguiva un “secondo” licenziamento - per aver utilizzato, nel giudizio relativo al primo licenziamento, due registrazioni audio (relative, rispettivamente, a una conversazione intrattenuta nel corso di una visita di controllo con il medico di fiducia della Società e a una conversazione avvenuta con un dirigente della medesima). Entrambe le registrazioni, infatti, erano state effettuate all’insaputa degli interlocutori. Proprio per questo motivo, la Società procedeva al licenziamento in tronco del lavoratore.
Nel corso del giudizio di merito veniva dapprima rilevata la tardività della contestazione e successivamente venivano ritenute legittime le registrazioni in quanto effettuate dal lavoratore a fini difensivi. Pertanto, la pronuncia di primo grado dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la Società alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria nel limite delle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Tuttavia, la Corte di Appello, in parziale accoglimento del reclamo della Società, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e ha dato applicazione alla sola tutela indennitaria, nella misura di diciotto mensilità. Le registrazioni, infatti, erano state ritenute illegittime, “in quanto effettuate quando non erano ancora insorte esigenze difensive che le potessero giustificare ed in quanto prive, comunque, di sostanziale pertinenza rispetto alla tesi difensiva sviluppata dal lavoratore”. Nonostante ciò, i giudici di Roma confermavano l’illegittimità del recesso datoriale alla luce della tardività dello stesso rispetto al momento in cui la Società era venuta a conoscenza delle registrazioni, dando applicazione alla sola tutela indennitaria.
La Società, tuttavia, con l’obiettivo di vedere ridotto l’ammontare dell’indennità, impugnava la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Infatti, la conoscenza delle registrazioni da parte della società era avvenuta solamente in coincidenza della notifica del ricorso del lavoratore relativo al primo licenziamento (momento in cui il lavoratore era, di fatto, “licenziato” e non più alle dipendenze della Società ingiustificate). Secondo la Società, la tempestività era ravvisabile nel dato fattuale che la contestazione era stata mossa non appena il lavoratore era stato reintegrato sul posto di lavoro ed era quindi tornato “alle dipendenze” del datore di lavoro.
La Suprema Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso della Società, con un’argomentazione che muove le sue premesse dall’assunto che “il licenziamento illegittimo non è idoneo a risolvere il rapporto ma determina una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma, a causa del rifiuto del datore di ricevere la stessa, e non esclude che il datore di lavoro possa rinnovare il licenziamento”.
Da ciò consegue che, secondo la Corte, stante la persistenza del rapporto di lavoro anche nel corso del giudizio relativo al licenziamento, non vi erano ostacoli in ordine alla possibilità per la Società di procedere “senza ritardo” alla contestazione dell’addebito, come richiesto dallo Statuto dei Lavoratori.
In tema di licenziamento disciplinare, infatti “l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti), con valutazione riservata al giudice di merito”. Su queste basi, la Corte riconosce e conferma la valutazione di tardività del licenziamento effettuata nel giudizio di merito, e attribuisce natura sostanziale al vizio di tardività della contestazione, in quanto “derivante dalla violazione dei principi di correttezza e buona fede”.
Per queste ragioni, la Corte ha respinto il ricorso della società, confermando la illegittimità del licenziamento e confermando l’applicazione della tutela indennitaria c.d. forte, nella misura di diciotto mensilità corrispondenti all’ultima retribuzione globale di fatto.
Prassi
Garante per la protezione dei dati personali - Newsletter del 21 maggio 2023, n. 523
Il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che l’installazione degli “occhi elettronici” nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy.
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