
30 gennaio 2024 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Martedì 30 gennaio 2024Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 18 Gennaio 2024, n. 1975 - Inoppugnabile il verbale di conciliazione anche se il lavoratore non è iscritto al sindacato
La decisione in commento interviene sulla tematica della rappresentanza e dell’assistenza al lavoratore nei casi di stipulazione di un accordo di conciliazione in sede sindacale.
In particolare, una lavoratrice, dopo aver stipulato un verbale di conciliazione con la società per cui lavorava, aveva deciso di proporre ricorso contro la stessa per ottenere, previa declaratoria di nullità della conciliazione, l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e le conseguenti differenze retributive.
Nella fase di merito, il tribunale dichiarava inammissibile la domanda della lavoratrice proprio in virtù dell’intervenuta conciliazione. Secondo il giudice, infatti, alla luce di quanto disposto dall’art. 2113 c.c., la conciliazione stipulata in sede sindacale risulta inoppugnabile per l’effettiva partecipazione dei rappresentanti sindacali, che fanno venire meno la condizione di inferiorità implicita del lavoratore.
Nonostante la Corte d’appello avesse confermato la pronuncia di primo grado, la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a 8 motivi, all’interno dei quali la lavoratrice faceva emergere il ruolo svolto dal rappresentante sindacale nell’ambito della conciliazione. In particolare, a suo dire, il conciliatore non aveva prestato effettiva assistenza alla lavoratrice, bensì il suo ruolo sarebbe stato solamente formale, in quanto (i) da un lato lo stesso aveva gestito la conciliazione in assenza del conferimento di un mandato preventivo da parte della lavoratrice e (ii) dall’altro, la stessa lavoratrice non risultava iscritta alla sigla sindacale cui apparteneva il conciliatore.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Infatti, come correttamente affermato nella fase di merito, secondo quanto disposto dall’art. 2113 c.c., ultimo comma, la Suprema Corte ha ribadito il ruolo di effettiva partecipazione del rappresentante sindacale all’iter transattivo, che farebbe venir meno la condizione di inferiorità del lavoratore. Il fatto che il verbale di conciliazione sia stato sottoscritto in sede sindacale è funzionale ad assicurare al lavoratore la consapevolezza dell’atto che sta per compiere e, da ultimo, che la sua volontà sia genuina e non coartata. La mancata iscrizione della ricorrente al sindacato non ha rilevanza giuridica, in quanto ciò non preclude la possibilità di concludere una conciliazione con l’assistenza di un rappresentante sindacale (rappresentanza che, secondo quanto accertato in merito, è stata effettiva, visto che dal verbale si evince che il rappresentante sindacale ha avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione e della sua inoppugnabilità e sono indicate espressamente le rivendicazioni della lavoratrice).
Inoltre, prosegue la Corte “sul piano formale, infatti, il legislatore non richiede affatto che il mandato al rappresentante sindacale sia anteriore o preventivo rispetto al tempo e al luogo in cui viene stipulata la conciliazione”. E, in ogni caso, anche su un piano sostanziale, pur ammettendo che la contestualità del mandato rispetto alla stipula dell’atto potrebbe costituire un mero indizio circa la non effettività dell’assistenza sindacale, tale circostanza deve essere in ogni caso “rinforzata” e corroborata, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., da altri elementi indiziari che possano inficiare la validità della conciliazione. Ma, a prescindere da tutto, “tale onere probatorio è da ritenersi posto in capo alla lavoratrice parte attrice, che ha domandato la previa declaratoria di nullità della conciliazione”.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice affermando l’inoppugnabilità della conciliazione con il datore se vi è effettiva assistenza sindacale, anche se la lavoratrice non è iscritta al sindacato e anche se il mandato è contestuale alla stipula dell’accordo.
Corte di Cassazione, 16 gennaio 2024, n. 1604 - Non raggiunge i risultati attesi: licenziamento sì o no?
La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice per mancato raggiungimento dei risultati attesi.
Nella fase di merito, il Tribunale aveva ritenuto legittimo il licenziamento, rigettando l’impugnazione della lavoratrice che lamentava l’insussistenza della condotta posta alla base del licenziamento. La stessa aveva, quindi, proposto ricorso in appello. In riforma della pronuncia di primo grado, i giudici di appello accoglievano il ricorso, evidenziando come i fatti contestati non integrassero un intento “di sottrarsi scientemente all’integrale esecuzione delle prestazioni” poiché era emerso che la dipendente “avesse compiuto quanto possibile per porsi nelle condizioni di eseguire le prestazioni, seguendo diligentemente il periodo di affiancamento con il "tutor”, richiedendo ausilio tra i colleghi ovvero supporto tra i referenti esterni; ed aveva avuto un'interlocuzione costante con il superiore ed i colleghi”. Infatti, “quand'anche si potesse riconoscere nei fatti addebitati "un inadempimento nella sua materialità” esso risultava comunque deprivato di quel necessario carattere di illiceità disciplinare necessario per giustificare un licenziamento”.
Pertanto, la società veniva condannata a reintegrare la lavoratrice.
La Società proponeva, dunque, ricorso per cassazione, denunciando l’errore della corte territoriale consistente nella mancata valutazione di fatti decisivi ai fini del licenziamento. La Suprema Corte ha, tuttavia, respinto il ricorso, affermando che “lo stesso annullamento del licenziamento impugnato sarebbe conseguito quand'anche si fosse potuto riconoscere nel comportamento della ricorrente “un inadempimento nella sua materialità”; posto che ai fini della tutela accordata dalla Corte alla lavoratrice, prevista dall'art. 18, 4 comma della legge 300/70 novellato dalla legge n.92/2012, rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto; e tale tutela va quindi accordata anche nell'ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata nella sua materialità.”
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