
31 maggio 2024 • 4 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Venerdì 31 maggio 2024Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 21 maggio 2024, n. 14046 - L’e-mail fa piena prova
La Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione alla valenza probatoria di una e-mail sottoscritta con firma “semplice” stabilendo che trattasi di un documento informatico ex art. 2712 c.c. e, se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.
In particolare, in termini di valenza probatoria di un messaggio di posta elettronica, la Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:
“I princìpi desumibili dalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi:
- il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.;
- se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
- se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità”.
Corte di Cassazione, 21 maggio 2024, n. 14042 - Utilizzo dei sistemi informatici aziendali e giusta causa
La vicenda trae origine dal licenziamento intimato per giusta causa a un lavoratore (addetto a una struttura che gestisce richieste dell’Autorità Giudiziaria relative a dati sensibili dei cittadini, es. traffico, tabulati telefonici e intercettazioni) che utilizzava i sistemi informatici aziendali per motivi personali.
La Corte d’appello, riformando la sentenza resa in primo grado, riteneva che la condotta posta in essere dal lavoratore integrasse una giusta causa di licenziamento, considerando il ruolo rivestito dal lavoratore che per la delicatezza delle informazioni e dei dati trattati richiedeva un elevato grado di fiducia e collaborazione “sicchè il rispetto delle procedura interne è essenziale” e i poteri attribuiti al lavoratore si giustificano “solo in quanto finalizzato allo svolgimento dell’attività richiesta dall’A.G.”.
Il lavoratore impugnava il provvedimento davanti alla Suprema Corte, la quale cassava la sentenza con rinvio statuendo che il giudice quando è chiamato a valutare la sussistenza della giusta causa di licenziamento, deve cercare un “quid pluris” che caratterizzi la condotta disciplinare in termini di gravità e, invitando la Corte territoriale a “verificare se la condotta - come risultata in concreto all’esito dell’accertamento giurisdizionale - sia eventualmente sussumibile in una delle fattispecie punite con sanzione conservativa” previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità, i giudici di appello erano incorsi in un errore di sussunzione della condotta nella nozione di “giusta causa”. E, infatti, nella contestazione disciplinare venivano attribuiti al lavoratore fatti molto gravi, ossia numerose condotte abusive di consultazione dei sistemi informativi e il suo coinvolgimento in una maxi-truffa realizzata a livello nazionale. Successivamente, però, all’esito degli accertamenti di fatto, anche in sede penale, emergeva la completa estraneità del lavoratore rispetto alla truffa e le uniche condotte effettivamente attribuibili allo stesso rimanevano tre accessi su un sistema diverso da quello utilizzato per le intercettazioni e le richieste dell’autorità giudiziaria, di cui due sulla propria utenza per verificare le condizioni commerciali in corso sulla propria utenza e la terza sull’utenza di un rivenditore di materiali edili (in relazione a quest’ultimo, il lavoratore riferiva di voler contattare quel soggetto per acquisti inerenti a lavori su beni di propria proprietà).
La Corte di Cassazione ha osservato che, in relazione alle prime due consultazioni, poteva dirsi sussistente il fatto materiale ma non il fatto giuridicamente rilevante, poichè prive di apprezzabile offensività rispetto agli interessi della società, potendo le predette consultazioni essere effettuate presso qualunque call center commerciale della società. Per quanto concerne la terza consultazione invece, secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare “se quel fatto, che raggiunge la soglia minima e più bassa di disvalore giuridico, possa essere sussunta nella nozione di “giusta causa” ex art. 2119 c.c.”
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