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4 ottobre 20248 minuti di lettura

Labour News – Le novità della settimana

Venerdì 4 ottobre 2024
In evidenza

Corte di Cassazione, 25 settembre 2024, n. 25661: Comunicazione della malattia dall’estero e licenziamento

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti sulla legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata e delle modalità di comunicazione delle assenze per malattia da parte del dipendente che si trovi all’estero al momento dell’insorgenza della stessa. Secondo la Corte, la mancata comunicazione dello stato di malattia può giustificare il licenziamento solo se impedisce al datore di lavoro di verificare la legittimità dell’assenza o se ostacola il lavoratore nel provare successivamente la malattia, soprattutto in caso di malattie transitorie.

Nel caso esaminato, una società licenziava un dipendente per assenza ingiustificata di oltre quattro giorni; l’assenza del dipendente era legata a uno stato di malattia, insorto mentre lo stesso si trovava all’estero e comunicato via fax al datore di lavoro, come previsto dal regolamento aziendale. La Corte d’Appello ordinava la reintegrazione del lavoratore, sul presupposto che l’invio del fax fosse sufficiente a giustificare l’assenza.

La Suprema Corte ha confermato la validità di questa decisione, sottolineando che l’uso del fax era consentito dal regolamento aziendale e che la legge non esclude l’adozione di modalità alternative di comunicazione, se previste internamente.

La Corte ha anche ribadito che un lavoratore può sempre giustificare l’assenza, anche retroattivamente, qualora sia stato impossibilitato a farlo tempestivamente per cause di forza maggiore, come una grave malattia.

Corte di Cassazione, 5 settembre 2024, n. 23858: Visita fiscale e licenziamento

Nel caso in esame, una lavoratrice impugnava il licenziamento irrogatole a seguito di un pedinamento disposto dalla società durante la sua malattia, dal quale emergeva che in due giornate di assenza si fosse dedicata ad attività ricreative.
La Corte d’Appello accoglieva la domanda della lavoratrice, ritenendo che tali comportamenti non rivelassero automaticamente una simulazione della malattia; a sua volta, la società proponeva ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza.

La Suprema Corte ha confermato la decisione della corte territoriale, sottolineando che spetta al datore di lavoro provare che la malattia sia simulata o che le attività svolte possano compromettere il rientro al lavoro. Gli esiti di un pedinamento non sarebbero, infatti, sufficienti a dimostrare l’incompatibilità tra la malattia dichiarata e l’attività svolta, rendendo necessaria una visita di controllo durante gli orari di reperibilità. Inoltre, secondo la Corte, il lavoratore assente per malattia non è tenuto ad astenersi da qualsiasi attività ludica o di intrattenimento, a condizione che queste siano compatibili con il suo stato di salute e rispettino l’obbligo di correttezza e buona fede.

Pertanto, in assenza di prove concrete, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento.

INPS, Messaggio 19/09/2024 n. 3078 – Ricalcolo dell’importo di prepensionamento: i chiarimenti dell’INPS

L’INPS ha reso noti chiarimenti in merito al prepensionamento e allo scivolo pensionistico attraverso gli strumenti previsti dal nostro ordinamento, siano essi ancora attivi o ormai cessati, tra cui l’isopensione, il contratto di espansione e l’assegno straordinario erogato dai fondi bilaterali. Si precisa che il ricalcolo delle prestazioni di esodo può avvenire qualora il lavoratore presenti successivamente richieste di accredito contributivo, come per il servizio di leva o il riscatto di laurea. In caso di accrediti contributivi dopo la cessazione del rapporto di lavoro e l’ingresso nel regime di esodo – inclusi riscatti di periodi di studi, ricongiunzioni da altre gestioni o l’accredito figurativo della maternità fuori dal rapporto di lavoro – l’INPS sottolinea che il ricalcolo dell’assegno può essere attivato unicamente su iniziativa del datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore. Analogamente, tale procedura si applica per le retribuzioni non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo, come ratei di incentivi e premi erogati successivamente alla cessazione, anche a distanza di uno o due anni.

 

Le altre novità 

Relazioni Industriali

ANAC, delibera 30/07/2024, n. 380 – Sanzione pecuniaria al direttore generale per atti ritorsivi contro il whistleblower

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha comminato una sanzione nei confronti del direttore generale di un’agenzia per aver attuato misure ritorsive contro un dirigente che aveva denunciato presunti illeciti. Il dirigente in questione aveva segnalato presunte irregolarità nei processi di assunzione e conflitti di interesse che coinvolgevano direttamente il direttore generale. A seguito della segnalazione, il dirigente è stato soggetto ad una serie di provvedimenti di riorganizzazione interna, che hanno inciso negativamente sia sulla sua posizione lavorativa che sulla valutazione delle sue performance. L’istruttoria condotta da ANAC ha evidenziato la natura ritorsiva delle misure adottate, dichiarando la nullità delle deliberazioni prese contro il dirigente. Il direttore generale è stato quindi condannato a pagare una sanzione di €10.000,00 (diecimila/00), per aver usato in modo distorto le proprie funzioni e per aver messo in atto condotte discriminatorie nei confronti del segnalante.

Circolari e Prassi 

XXIII Rapporto annuale INPS: l’Istituto alla prova dell’intelligenza artificiale

Dopo l’approvazione dello scorso 8 aprile 2024 del piano triennale 2024-2026 per l’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale, l’INPS prosegue il suo percorso di potenziamento nell’utilizzo dei sistemi di AI.

Come evidenziato dalla relazione annuale del Presidente del 24 settembre 2024, infatti, l’Istituto sta sviluppando alcuni sistemi in grado di migliorare l’interazione con i fruitori dei servizi.

Fra questi, si segnala “Pensam”, un sistema generativo che garantisce un’assistenza virtuale continua nella presentazione delle domande di pensione.

Inoltre, va ricordato anche il “Consulente digitale”, un programma che permette di verificare la possibilità di beneficiare di incrementi nei trattamenti previdenziali e, in caso positivo, offre supporto nella presentazione della domanda.

 

Tema della Settimana

Licenziamento per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inadeguatezza al ruolo? Una riflessione sui confini tra le due fattispecie di recesso e sulla loro legittimità

Il licenziamento per inadeguatezza è una fattispecie di recesso che non è stata espressamente regolamentata dalla legge, ma è frutto dell’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza e si configura quando la performance lavorativa non rispetta le aspettative e le esigenze del datore di lavoro, risultando inefficace rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa.

Nella realtà, questo tipo di recesso non risulta di facile applicazione, anche perché spesso viene confuso con il recesso per mancato raggiungimento degli obiettivi.

Il tema è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che - con l’ordinanza n. 23031 del 22 agosto 2024 - ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato ad un dirigente per inadeguatezza al ruolo e, al contempo, ha spiegato che tale inadeguatezza deve essere legata a gravi carenze nella prestazione lavorativa, piuttosto che al mancato raggiungimento di specifici obiettivi aziendali.

Il caso in esame ha visto coinvolto un direttore generale di una banca, licenziato per giusta causa a causa di alcuni gravi errori commessi nella gestione del recupero dei crediti e nel sistema di controlli interni. Il dirigente, nel contestare il licenziamento, ha sostenuto che lo stesso era illegittimo, poiché basato sul mancato raggiungimento di obiettivi che non erano oggetto del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato tale argomentazione, stabilendo che il licenziamento non fosse basato sugli obiettivi non raggiunti, ma su vere e proprie carenze prestazionali.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il mancato raggiungimento degli obiettivi non costituisce di per sé una giusta causa di licenziamento, soprattutto nel caso di un dirigente. Il motivo è che, per i dirigenti, il parametro fondamentale di valutazione è la diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Un dirigente, pur essendo responsabile di funzioni strategiche, non è vincolato dal punto di vista giuridico al raggiungimento di specifici obiettivi di risultato, ma alla corretta esecuzione delle mansioni che gli sono affidate.

Dunque, secondo la Corte, è necessario dimostrare che la mancata realizzazione degli obiettivi sia frutto di una condotta negligente del dirigente e non di fattori esterni o indipendenti dal suo controllo. Inoltre, tale mancanza deve essere grave e sistematica, e non limitata a episodi sporadici.

Nel caso di specie, le gravi carenze del dirigente nella gestione del credito e dei controlli interni costituivano una violazione degli obblighi fondamentali legati al suo ruolo, indipendentemente dagli obiettivi aziendali prefissati, e ciò alla luce di una più ampia valutazione della sua performance che dimostrava la sua incapacità ad adempiere ai propri doveri con la necessaria diligenza.

Secondo l’ordinanza, il concetto di “inadeguatezza” non si limita a una violazione disciplinare, ma può includere anche una valutazione complessiva della performance lavorativa, che deve essere in linea con le aspettative del ruolo. In particolare, per i dirigenti, il cui contratto presuppone un elevato grado di fiducia e responsabilità, l’inadeguatezza può riferirsi a una generale mancanza di capacità di gestione e leadership, anche senza una specifica condotta colpevole.

In conclusione, la comprovata “inadeguatezza” del dirigente rispetto al ruolo, ai compiti e alle responsabilità affidategli, non rileva quale mancato raggiungimento di dati obiettivi o risultati aziendali, ma unicamente quale violazione dei doveri legati all’esecuzione della prestazione lavorativa.

Tanto costituisce una giusta causa di recesso che legittima il licenziamento.