
9 febbraio 2024 • 8 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Venerdì 9 febbraio 2024Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 26 gennaio 2024, n. 2516 - Svolge attività lavorativa durante la malattia: sì al licenziamento
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di un lavoratore, al quale era stato contestato di aver prestato, durante l’assenza per malattia (durata una settimana) attività lavorativa per due giorni presso l’esercizio commerciale della coniuge (tale attività veniva accertata tramite agenzia investigativa).
Nella fase di merito, il ricorso presentato dal lavoratore e veniva rigettato e veniva, pertanto, confermata la legittimità del recesso.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come, in tema di licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti di natura oggettiva e soggettiva) della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.. L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma elastica), compiuta dal giudice di merito, non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, e in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.
A detta degli ermellini, la sentenza impugnata dal lavoratore non si è discostata da tali principi, in quanto i giudici di merito, da un lato, hanno osservato che il comportamento del dipendente che presti attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia può costituire giustificato motivo di recesso ove integrante una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, tanto nel caso in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, quanto nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante, in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio. Secondo i giudici di legittimità, correttamente i giudici di merito avevano fondato il proprio giudizio di sussunzione del comportamento concreto, quale risultante anche dagli accertamenti peritali svolti nel procedimento dinanzi al Tribunale, nella clausola generale di cui all’art. 2119 c.c., sulla base della potenziale idoneità dell’attività lavorativa svolta a favore di terzi dal dipendente durante il periodo di malattia oggetto della contestazione disciplinare.
Tenuto conto di ciò, la Suprema Corte ha precisato altresì che è del tutto funzionale all’accertamento dell’effettiva violazione dei predetti obblighi, l’approfondimento medico-legale finalizzato alla valutazione dell’attività svolta in favore di terzi in relazione alla patologia giustificante l’assenza dal lavoro presso il datore, per così dire, principale. Nel caso di specie, detto accertamento era risultato nel senso dell’incompatibilità in concreto dell’attività in favore di terzi svolta con i doveri del dipendente nei termini valutativi ex ante come esposti, in quanto l’attività svolta dal dipendente in costanza di malattia era stata ritenuta come potenzialmente idonea a ritardare la guarigione, in quanto ripetuta nel periodo di malattia, con conseguente fondatezza dell’addebito disciplinare posto alla base del licenziamento. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dal lavoratore.
Corte di Cassazione, 25 gennaio 2024, n. 2446 - Verbale di conciliazione e cessazione della materia del contendere
La vicenda in oggetto trae origine dal ricorso promosso da parte di alcuni lavoratori per vedere accertato il proprio diritto ad ottenere il pagamento della c.d. indennità di vacanza contrattuale prevista dal contratto collettivo applicato ai rispettivi rapporti di lavoro.
La Corte d'appello, in riforma della sentenza resa dal giudice di prime cure, dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta dai lavoratori volta a conseguire la condanna della società al pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale, essendo stato sottoscritto apposito verbale di conciliazione sindacale sul punto.
In seguito, i lavoratori impugnavano la predetta sentenza sostenendone l’erroneità laddove statuiva che il verbale di conciliazione avesse determinato la cessazione della materia del contendere. In particolare, secondo i ricorrenti, tale accordo, era stato stipulato tra alcune OO.SS. e una associazione datoriale non munita di efficacia erga omnes e il suo contenuto non era esigibile nei confronti dei lavoratori ricorrenti, iscritti a una organizzazione sindacale dei lavoratori (diversa dalle firmatarie dell’accordo in questione) che espressamente non aveva inteso sottoscrivere il suddetto verbale, pur avendo partecipato alle trattative, in assenza di consultazione preventiva tra tutti i dipendenti, nonché peggiorativo in termini economici rispetto alla quantificazione rivendicata in sede giudiziale, con conseguente efficacia limitata alle parti stipulanti e ai lavoratori dalle stesse rappresentati.
La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dei lavoratori ritenendo che la corte territoriale, dopo avere ricostruito la nozione di cessazione della materia del contendere in conformità con il consolidato orientamento, l’aveva erroneamente applicata, non risultando presenti nel caso di specie elementi abdicativi della pretesa da parte dei lavoratori ricorrenti o di riconoscimento della stessa o di accordo tra le parti.
Ebbene, come illustrato dai ricorrenti nel proprio ricorso, il verbale di conciliazione richiamato dalla corte d’appello a fondamento della propria pronuncia, era un “verbale di conciliazione tra parti collettive e non tra le parti del giudizio” stipulato da parte di sindacati diversi da quello di appartenenza dei ricorrenti, il quale aveva, invece, adottato una posizione espressamente di disaccordo.
Secondo i giudici di legittimità infatti “la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; ne consegue l’inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo, sempreché la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa; quale fattispecie di estinzione del processo nel rito contenzioso davanti al giudice civile, essa deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio, e si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr., tra le molte, Cass. n. 9332/2001, n. 3122/2003, n. 4714/2006, n. 12887/2009, n. 24147/2017, n. 4167/2020)”.
Prassi
Ministero del Lavoro: Interpello del 6 febbraio 2024 n. 1 - Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha fornito risposta a un quesito posto dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, che chiedeva di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto, ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 giorni di assenza per malattia.
A tal riguardo, la Commissione ha chiarito che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.
Garante Privacy - Newsletter del 6 febbraio 2024 n. 517: Lavoro - Nuove tutele per l’e-mail aziendale
Il Garante per la protezione dei dati personali informa che i datori di lavoro pubblici e privati che per la gestione della posta elettronica utilizzano programmi forniti anche in modalità cloud, da oggi hanno a disposizione nuove indicazioni utili a prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori.
INPS: Circolare del 31 gennaio 2024 n. 27 - Esonero contributivo per le lavoratrici madri
L’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, previsti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, connessi all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Sara Verde e Avv. Silvia Guidaldi.
Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui.