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7 maggio 20248 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Martedì, 7 Maggio 2024
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 19 aprile 2024, n. 10627 - Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il caso di specie riguarda un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito della riorganizzazione dovuta a un calo dell’attività e del fatturato che ha condotto alla soppressione del reparto magazzino e alla conseguente riduzione degli operai del reparto calzature e plantari-sotto reparto calzoleria, con impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione.

Il Tribunale di dichiarava il licenziamento illegittimo. Successivamente la corte d’appello, in riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha dichiarato legittimo il licenziamento, considerando pacifica la sussistenza della ragione organizzativa-produttiva posta alla base del recesso, escludendo altresì qualsiasi profilo discriminatorio.

In particolare, secondo la corte territoriale i compiti del lavoratore, addetto al laboratorio calzature, non potevano essere ritenuti fungibili a quelli degli addetti vendita e agli stagisti; nessuna violazione di legge era stata poi ravvisata in relazione alle assunzioni a tempo determinato, vista la natura precaria di dette posizioni. Parimenti, la corte d’appello non aveva ravvisato alcun uso fraudolento dei periodi di stage, i quali presentano peraltro contenuti diversi da qualsivoglia rapporto lavorativo.

A seguito del ricorso presentato dal lavoratore, la Corte di Cassazione ha dichiarato che “la sentenza impugnata ha ampiamente esaminato i fatti controversi ed accertato la sussistenza della ragione economica posta alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché l’impossibilità, in concreto, di ricollocazione del lavoratore in altre posizioni e ciò all’esito di una disamina della correlazione tra licenziamento e assunzioni a tempo determinato che ha condotto a rilevare che (oltre all’effettiva riduzione del reparto calzoleria) si configurava un esatto adempimento dell’obbligo di repêchage in quanto i contratti a tempo determinato stipulati con altri lavoratori avevano un lasso temporale limitato, per ragioni di carattere del tutto estemporaneo e gli stage, inoltre, avevano finalità e contenuti del tutto diversi da quelli di qualsivoglia rapporto lavorativo”.

La Suprema Corte ha poi richiamato l’orientamento consolidato che prevede l’obbligo di repêchage nell’esclusivo alveo della fungibilità delle mansioni in concreto attribuibili al lavoratore (senza alcun obbligo di organizzare corso di formazione).

A fronte di tali considerazioni, il ricorso del lavoratore veniva rigettato.

Corte di Cassazione, 16 aprile 2024, n. 10312 - Licenziamento dell’affittuario d’azienda e accordo sindacale in deroga

La Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione a un licenziamento irrogato da parte di un affittuario d’azienda in presenza di un accordo sindacale in deroga stipulato dall’affittante (che prevedeva in modo esplicito le conseguenze indennitario-risarcitorie di eventuali licenziamenti illegittimi, individuali e collettivi, laddove il lavoratore avesse sottoscritto un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ex articolo 411 c.p.c., in cui lavoratore dichiarava di prendere atto che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito e sarebbe stato disciplinato, fra l’altro, dal medesimo accordo sindacale in deroga).

Nel caso di specie, una dipendente di una società affittuaria di azienda dal 28 febbraio 2017, con mansioni impiegatizie, dapprima inquadrata nel IV livello e poi, dal 2017, al I livello con mansioni e ruolo di responsabile amministrativa, è stata licenziata - nell’ambito di un licenziamento collettivo di alcuni dipendenti - per asserita soppressione del reparto cui era addetta.

La dipendente “adiva il Tribunale di Gorizia con impugnazione del licenziamento secondo il rito c.d. Fornero, deducendo molteplici profili di illegittimità e/o nullità del recesso datoriale, in quanto discriminatorio, ritorsivo e comunque fondato su una giustificazione inesistente” e, “all'esito della fase a cognizione sommaria il Tribunale accoglieva la domanda per violazione dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannava la società a pagarle l'indennità risarcitoria in misura non superiore a dodici mensilità. Proposta opposizione dalla società, istruita la causa con ordine di esibizione ed acquisizioni documentali, il Tribunale confermava l'ordinanza e rigettava l'opposizione”.

La Corte d'appello rigettava il reclamo principale proposto dalla società e quello incidentale proposto dalla dipendente. A sostegno della propria decisione, la corte territoriale affermava che:

a) nessuna rilevanza ostativa rispetto all'impugnazione del licenziamento può essere riconosciuta all'accordo individuale concluso dalla lavoratrice in data 15/02/2017 con – affittante d’azienda – atteso che a questo accordo non partecipò – l’affittuaria – che poi un anno dopo ha licenziato la lavoratrice;

b) in ogni caso quell'accordo, per la sua natura transattiva, va interpretato in modo restrittivo e in esso vi era solo il riferimento al danno non patrimoniale per perdita di chance al termine del periodo di CIGS …ma non vi è alcuna rinunzia ad impugnare il licenziamento o in genere la risoluzione del rapporto di lavoro, eventi che sarebbero poi intervenuti ben oltre nel tempo;

c) quanto all'accordo aziendale in deroga ex art. 8 d.l. n. 138/2011, stipulato in data 14/02/2017, esso non rileva per vari motivi: … non contiene un chiaro riferimento alle finalità perseguite, come invece necessario; prevede un importo indennitario minimo e indifferenziato rispetto al momento del licenziamento; risulta comunque illogico ed incomprensibile l'impegno datoriale a non risolvere i rapporti di lavoro (salvo iniziativa dei lavoratori o il ricorso alla CIGS) e dall'altro lato la previsione dell'indennità proprio per i casi di licenziamento, che confliggono con quell'impegno a non risolvere il rapporto di lavoro assunto dalla società”.

Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione e la dipendente vi ha resistito con controricorso. Il secondo motivo del ricorso principale è stato ritenuto fondato dai Giudici della Suprema Corte.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2112 c.c., 8 d.l. n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011), 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione, per avere la Corte territoriale negato rilevanza all'accordo sindacale in deroga stipulato in data 14/02/2017 ai sensi dell'art. 8 d.l. n. 138/2011”.

A parer dei Giudici, il motivo è fondato.

Sul piano oggettivo dei contenuti, in quell'accordo - come riportato dalle parti - era sì previsto l'impegno a non risolvere il rapporto di lavoro mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma tale impegno era stato espressamente limitato nel tempo ad una durata di dodici mesi. Quindi non sussiste quella incompatibilità o illogicità ritenuta dalla Corte territoriale, anche perché poi il licenziamento è stato di tipo collettivo (e non per giustificato motivo oggettivo) ed è intervenuto dopo il periodo di dodici mesi. Pertanto, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, effettivamente si è trattato di una vicenda collettiva che non sconfessa quell'impegno, anzi rispettato sul piano letterale (art. 1362 c.c.).

Sul piano dell'efficacia soggettiva, poi, come deduce e documenta l'odierna ricorrente, in data 15/02/2017 - in vista dell'imminente stipula del contratto di affitto dell'azienda - la società (...) Spa (poi cedente l'azienda) sottoscrisse verbali di conciliazione individuale in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., nei quali ciascun lavoratore dichiarava di prendere atto che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito e sarebbe stato disciplinato, fra l'altro, dal predetto accordo sindacale in deroga, che il lavoratore dichiarava di conoscere e di accettare”.

Su tutte queste clausole la Corte territoriale ha taciuto, limitandosi a sostenerne l'inapplicabilità in quanto contenute in un accordo non stipulato dalla società reclamante, argomento errato perché in violazione dell'art. 2112 c.c. … Ne deriva che il predetto accordo sindacale è certamente invocabile dalla odierna ricorrente perché non si tratta di res inter alios”.

Alla luce di quanto sopra, “la Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale e accoglie il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione, perché rivaluti la controversia alla luce dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, nonché per la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità”.

 

Prassi

Consiglio dei Ministri - seduta del 30 aprile 2024 n. 79: bonus assunzioni giovani e donne

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.

Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.

Si introduce il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.


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