
1 agosto 2025 • 7 minuti di lettura
Labour News - Le novità della settimana
1 agosto 2025In evidenza
Tribunale di Ragusa, sentenza dell’11 luglio 2025 - Abuso di smart working e licenziamento
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Ragusa ha affermato la legittimità del licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore che, per un totale di ben 42 giornate, aveva svolto la propria attività in modalità “agile” senza preventiva autorizzazione aziendale e in assenza del necessario accordo tra lavoratore e datore di lavoro.
Infatti, come chiarito dal Tribunale, lo smart working non è un diritto “pieno ed indiscriminato”, ma richiede un accordo individuale - che deve risultare per iscritto - tra le parti ex art. 19 L. 81/2017, non essendo quindi sufficiente una mera comunicazione informale (ad es. tramite WhatsApp).
Secondo il giudice di merito, quindi, la reiterazione della condotta, la piena consapevolezza della sua illiceità e la posizione di responsabilità ricoperta dal lavoratore (impiegato con qualifica di Quadro) giustificano la sanzione espulsiva irrogata, con conseguente integrale rigetto del ricorso del lavoratore.
Legge n. 106/2025 - Via libera alla legge che prevede i congedi per lavoratori affetti da malattie oncologiche
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 106/2025, che entrerà in vigore dal prossimo 9 agosto, la quale introduce importanti misure per i lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti o croniche (con invalidità superiore al 74%). In particolare, la Legge prevede un congedo fino a 24 mesi e, dal 1° gennaio 2026, 10 ore annue di permesso retribuito per visite mediche, da utilizzare anche da chi assiste figli minori affetti dalle stesse patologie.
CCNL Agenzie di somministrazione - firmato il testo definitivo del nuovo accordo
Il 22 luglio 2025 è stato sottoscritto dalle associazioni datoriali e dai rappresentati dei lavoratori il testo definitivo del CCNL per i lavoratori in somministrazione.
Fra le novità, si segnala l'aumento dell’indennità di disponibilità da 800 a 1.000 euro mensili, con un ulteriore incremento a 1.150 euro nei casi di procedura di ricollocazione.
Inoltre, si evidenzia l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore. Si conferma, poi, il potenziamento della procedura di ricollocazione, che assume un ruolo di rilievo nella rioccupazione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione alla fine di ciascuna missione.
In particolare, la nuova procedura prevede un percorso di ricollocazione adottato d’intesa con il lavoratore e con il coinvolgimento sindacale, finalizzato a rafforzare le competenze del lavoratore in vista di una nuova prospettiva occupazionale.
Le altre novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 22 luglio 2025 n. 20686 - Esclusa la detrazione dell’aliunde perceptum nelle prime 5 mensilità
La Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito dei contratti a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015, al lavoratore licenziato illegittimamente spetta sempre un'indennità risarcitoria minima pari a cinque mensilità. Tale importo costituisce una soglia risarcitoria minima non comprimibile, a prescindere dall’eventuale nuova occupazione trovata dal dipendente prima del decorso dei cinque mesi successivi al licenziamento: non può, infatti, essere detratto l'aliunde perceptum eventualmente maturato nel detto periodo.
In particolare, il caso in esame riguardava un licenziamento intimato oralmente, dichiarato inefficace dai giudici di appello, con conseguente diritto alla reintegrazione ex art. 2, co. 1, D.Lgs. 23/2015. Tuttavia, non essendo più possibile la reintegra del lavoratore per cessazione dell'azienda, la Corte territoriale condannava il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla sopraggiunta impossibilità totale della prestazione, detraendo però l’aliunde perceptum, in quanto il lavoratore aveva trovato un nuovo impiego nel mese successivo al licenziamento. Il lavoratore impugnava quindi la decisione in Cassazione, lamentando di non aver percepito il risarcimento nella misura minima di cinque mensilità previsto dall’art. 2, co. 2, del D.Lgs. 23/2015.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha confermato che nei primi cinque mesi successivi al licenziamento l’indennità risarcitoria spetta in misura piena, senza alcuna decurtazione per redditi da altra occupazione.
Circolari e Prassi
Fringe benefit e auto aziendali - i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 192/E del 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i contratti di concessione di veicoli aziendali ad uso promiscuo stipulati dal 1° gennaio 2025, si applicano le nuove percentuali previste dalla Legge di Bilancio 2025. Resta invece in vigore il regime precedente per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 30 giugno 2025, poiché la data di consegna è elemento determinante per l'applicazione del regime transitorio.
Nel caso in cui il contratto di assegnazione sia stato stipulato entro il 2024 ma la consegna del veicolo avvenga dopo il 30 giugno 2025, come nell’esempio analizzato dall’Agenzia, non si applica né il regime previgente né quello nuovo. In tal caso, il fringe benefit si determina secondo il valore normale del veicolo, al netto dell’uso aziendale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR, con riferimento alla sola quota di utilizzo privato da parte del dipendente.
Relazioni Industriali
Nuovi aumenti nel CCNL Unionmeccanica-Confapi
Il 24 luglio 2025 è stata firmata un’ipotesi di accordo tra Unionmeccanica-Confapi per l’aumento dei minimi retributivi del CCNL nel biennio 2025-2026: aumenti fino a 100 euro complessivi per il V livello (da riparametrarsi per gli altri livelli), erogati in tre tranche. Inoltre, è stata confermata la clausola di garanzia contro l’inflazione.
A settembre riprenderà invece il confronto sindacale sulla parte normativa e si voterà l’accordo in tutte le aziende aderenti.
Tema della settimana
Estensione del congedo di paternità anche alla madre intenzionale: una pronuncia di uguaglianza
Con la sentenza n. 121 del 2025, pubblicata il 23 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 (il c.d. "Testo unico sulla maternità e della paternità"), nella parte in cui non estende il congedo obbligatorio di paternità alla lavoratrice madre di una coppia omogenitoriale femminile che risulti come genitore nei registri dello stato civile e che non abbia fruito del congedo di maternità.
La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Brescia, investita di una controversia promossa da Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ contro l’INPS, a seguito dell’impossibilità per le coppie omogenitoriali di presentare, attraverso il sistema informatico dell’Istituto, domande per i congedi di cui al predetto D.Lgs. n. 151/2001. In particolare, nel giudizio di primo grado, era stata denunciata la condotta discriminatoria dell’Istituto il quale aveva adottato una procedura informatica che impediva alle coppie di genitori dello stesso sesso, riconosciute nei registri dello stato civile, di presentare la domanda telematica sul portale web dell’Istituto stesso per la fruizione dei congedi parentali, dei periodi di riposo e delle indennità previsti dal D.Lgs. n. 151/2001. Il sistema segnalava infatti un errore al momento dell’inserimento dei codici fiscali di due persone dello stesso genere.
La Consulta ha ritenuto fondata la questione, sottolineando che l’istituto del congedo obbligatorio di paternità è finalizzato alla condivisione dei compiti di cura del neonato e al rafforzamento del legame affettivo tra genitore e figlio. Negare questo diritto alla madre intenzionale solo in ragione del sesso o della configurazione della coppia è – secondo la Corte Costituzionale - manifestamente irragionevole.
La pronuncia si fonda sull’articolo 3 della Costituzione, nonché sui successivi articoli 30 e 31 in materia di tutela dei diritti dei minori. Nella pronuncia, viene altresì richiamato il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 4 della Direttiva 2019/1158/UE, che attribuisce il diritto al congedo anche al secondo genitore, ove riconosciuto come tale dall’ordinamento nazionale. La sentenza riconosce dunque il valore giuridico del progetto genitoriale: la madre intenzionale, pur non biologicamente legata al minore, ha infatti condiviso pienamente tale progetto con l'altro genitore e partecipa attivamente alla sua attuazione.
L’estensione del congedo di paternità obbligatorio alla madre intenzionale rappresenta, quindi, non solo un atto di uguaglianza, ma una misura a tutela del bambino.
In definitiva, la sentenza segna un ulteriore passo in avanti nel processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale.