
12 settembre 2025 • 8 minuti di lettura
Labour News - Le novità della settimana
12 settembre 2025In evidenza
Corte di Cassazione, 4 settembre 2025, n. 24558 - Report investigativo e diritto di difesa
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza pronunciata dai giudici in appello, i quali - in riforma della sentenza di primo grado - avevano annullato il licenziamento intimato al lavoratore per uso abusivo dei permessi “104” e ordinato la reintegra dello stesso con indennità risarcitoria di 12 mensilità.
In particolare, i Giudici di secondo grado avevano ritenuto che le attività poste in essere dal lavoratore potessero rientrare nella fattispecie assistenziale prevista dalla norma sopracitata e che, nel caso di specie, vi fosse stata una violazione del diritto di difesa del lavoratore in quanto il report investigativo utilizzato per contestare la suddetta condotta è stato messo a disposizione del dipendente soltanto in sede di giudizio e che vi fosse un difetto di prova relativo all’autorizzazione degli investigatori alla data dei fatti.
Sul punto, la Suprema Corte ha dichiarato che in tema di esercizio del potere disciplinare, la contestazione dell’addebito ha la funzione di indicare il fatto contestato al fine di consentire al lavoratore la difesa, ma non ha ad oggetto le relative prove, essendo sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza. Tuttavia, a tal proposito, nell’ordinanza in esame si legge che “nel caso di specie, non sono stati preindicati specificamente i fatti addebitati e, peraltro, non è stato dimostrato nemmeno in giudizio che il personale autore del report fosse autorizzato”.
Decreto-legge n. 95/2025 - prorogata la causale “individuale” nei contratti a termine
Con il Decreto-legge n. 95/2025 (c.d. Decreto Economia) - convertito in legge, con modifiche, dalla L. 08.08.2025, n. 118 - è stato prorogato sino al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le parti individuali possono individuare in autonomia le causali che legittimano l’apposizione del termine oltre i 12 mesi ai contratti a termine, in assenza di previsioni dei contratti collettivi.
Decreto attuativo del c.d. Decreto Coesione per gli incentivi all’autoimpiego
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro degli Affari Europei, PNRR e le Politiche di Coesione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo degli artt. 17 e 19 del decreto-legge n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).
Il decreto promuove l’inserimento lavorativo e l’inclusione attiva dei giovani under 35, attraverso incentivi destinati all’avvio di attività autonome, imprenditoriali e professionali. Al fine di accedere a tali misure i richiedenti devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) essere in condizioni di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione; b) essere inoccupati, inattivi o disoccupati; c) essere disoccupati e beneficiari del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).
Il fondo complessivo a disposizione è di 800 milioni di euro e sono previsti finanziamenti per percorsi di formazione, tutoraggio e accompagnamento nella fase di progettazione e sviluppo delle attività.
Multiservizi - siglato l'accordo integrativo all’accordo di rinnovo
Il 6 agosto 2025 le principali organizzazioni datoriali e sindacali (Agci - Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl, Uiltrasporti - Uil) hanno sottoscritto un accordo integrativo all’accordo di rinnovo del 13 giugno 2025 del contratto collettivo nazionale di lavoro servizi di pulizia, servizi integrati/multiservizi.
Sul piano economico, l’intesa definisce l’aggiornamento dei minimi retributivi, distribuiti in otto tranche con decorrenze da luglio 2025 a marzo 2029. Per il secondo livello, con parametro 109, l’aumento complessivo previsto è di euro 215 nel periodo 2025 – 2028.
L’accordo stabilisce anche gli importi degli scatti biennali per gli impiegati (6,25% della retribuzione tabellare vigente al momento della maturazione dello scatto e dell'indennità di contingenza al 1° agosto 1983) e dell’anzianità forfettaria per gli operai.
Le altre novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 4 settembre 2025, n. 24564 – legittimo il licenziamento del dipendente poco produttivo
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato nei confronti del lavoratore, dopo che – a seguito di controlli da parte di agenzia investigativa – era emerso che questi aveva dichiarato, tramite il device in sua dotazione, l'inizio e la cessazione dell'attività lavorativa in orario di gran lunga antecedente all'effettiva uscita dalla sua abitazione o successivo al suo rientro e durante l'orario di lavoro si era recato in luoghi estranei alle attività che avrebbe dovuto svolgere ed è più volte rimasto immotivatamente inoperoso all'interno della vettura aziendale a lui concessa in uso. Parimenti, dai controlli emersi tramite agenzia investigativa, era risultato che in determinati periodi contestati al dipendente, questi non avesse indossato gli abiti da lavoro e nemmeno i dispositivi di protezione individuale.
Nel caso specifico, il dipendente ricorreva davanti alla Corte di Cassazione lamentando l'inutilizzabilità delle prove acquisite tramite agenzia investigativa, asserendo una violazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. La Corte, riprendendo un orientamento consolidato, ha riaffermato la legittimità del controllo effettuato tramite agenzia investigativa diretto ad accertare attività fraudolente ovvero realizzato in presenza di illeciti commessi dal dipendente. La Corte ha inoltre confermato che i controlli investigativi sono stati – nel caso di specie - avviati solo a partire da un fondato e legittimo sospetto, condizione che la giurisprudenza considera necessaria per la legittimità dei controlli difensivi “in senso stretto” .
Corte di Cassazione, 2 settembre 2025, n. 24416 - Contributi e rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso
Con l’ordinanza in commento, accogliendo il ricorso presentato dall’INPS, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributivi anche nell’ipotesi in cui il dipendente rinunci all’indennità sostitutiva del preavviso.
Infatti, secondo la Corte, la rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso rappresenta un atto di natura negoziale che non può incidere sull’obbligazione contributiva.
Come precisato dalla sentenza, l’indennità sostituiva del preavviso “è assoggettata all’obbligo contributivo nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia”.
Dunque, la circostanza che l’indennità sostitutiva del preavviso non venga corrisposta in forza di accordi transattivi tra il datore di lavoro e il lavoratore è ininfluente e non può essere opposta all’INPS.
Legislazione
Nuove regole su ingressi regolari e permessi di soggiorno: approvato il decreto del Consiglio dei Ministri
Nella seduta n. 140 del 4 settembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto per rafforzare le regole sull’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione dei flussi migratori. Tra le varie novità introdotte, cambiano i tempi per i nulla osta, che partiranno dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, mentre si estendono i controlli sulle dichiarazioni dei datori di lavoro relativamente alle domande di nulla osta.
Il decreto amplia poi a 12 mesi i permessi di soggiorno per vittime di sfruttamento e per motivi di protezione sociale, con accesso all’assegno di inclusione. Infine, la collaborazione con la Croce Rossa Italiana per la gestione dell’hotspot di Lampedusa viene prorogata di due anni, fino al 31 dicembre 2027.
Tema della settimana
Dipendente in malattia e controlli investigativi: i limiti secondo la Cassazione
Con ordinanza n. 23578 del 20 agosto 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in relazione ai confini entro cui il datore di lavoro può svolgere controlli sul dipendente in malattia tramite il supporto di agenzie investigative.
Nel caso in esame, un dipendente veniva licenziato in quanto l'azienda datrice di lavoro, mediante il supporto di un'agenzia investigativa, aveva riscontrato la violazione da parte del lavoratore delle fasce di reperibilità stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva durante la malattia.
Il monitoraggio del lavoratore da parte dell'agenzia investigativa si era spinto ben oltre le fasce di reperibilità, con pedinamenti e osservazioni in luoghi pubblici e privati.
La Corte d’Appello di Venezia aveva giudicato tali prove inutilizzabili, dichiarando di conseguenza l'illegittimità del licenziamento.
Successivamente, la Corte di Cassazione confermava quanto statuito in sede di gravame: controlli di questo tipo violano i principi di proporzionalità, pertinenza e minimizzazione del trattamento dei dati, risultando troppo invasivi rispetto alla finalità perseguita.
Il riferimento normativo resta lo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970) che, da un lato protegge la dignità e la privacy del dipendente, dall’altro – con l’Articolo 5 – stabilisce che le assenze per malattia possano essere verificate esclusivamente tramite gli organi pubblici competenti, attraverso la visita fiscale. L’azienda dispone quindi già di uno strumento legittimo per effettuare i controlli, senza necessità di investigazioni parallele.
La Suprema Corte ha anche ribadito i confini dei cosiddetti “controlli difensivi”: questi sono ammissibili soltanto se indispensabili, proporzionati e mirati ad accertare comportamenti illeciti che non potrebbero emergere con altri mezzi. Diversamente, le prove raccolte risultano inutilizzabili e il licenziamento basato su di esse rischia di essere dichiarato illegittimo.
Per i datori di lavoro il messaggio è chiaro: di fronte a sospetti di assenze non giustificate in malattia, la via corretta è attivare i controlli previsti dalla legge, evitando indagini invasive che possono ritorcersi contro l’azienda. Per i lavoratori, la pronuncia riafferma la centralità del diritto alla riservatezza, che deve sempre bilanciarsi con le esigenze organizzative e produttive dell’impresa.