
14 febbraio 2025 • 9 minuti di lettura
Labour News - Le novità della settimana
14 febbraio 2025In evidenza
Corte di Cassazione, 5 febbraio 2025 n. 2803 - Sul licenziamento in caso di amministrazione giudiziaria
Il contesto in cui ha avuto luogo la vicenda in esame è quello di una società in stato di amministrazione giudiziaria posta sotto sequestro per possibili violazioni del D. Lgs. N. 151/2001 (c.d. Codice Antimafia).
In particolare, il direttore di tale società era stato sottoposto a indagini per il reato di traffico illecito di rifiuti, motivo per cui l’amministratore giudiziario aveva proceduto al suo licenziamento sulla base delle disposizioni del Codice Antimafia (che consentono di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale indagato per determinati reati e, ciò, in assenza delle garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare).
Il dipendente licenziato, tuttavia, presentava ricorso davanti al Tribunale, lamentando che il licenziamento fosse avvenuto durante il periodo di malattia e in violazione della normativa dell’art. 7 l. 300/1970, per il solo fatto che egli risultava persona sottoposta alle indagini.
Il ricorso veniva rigettato e la relativa pronuncia appellata.
I giudici di seconde cure, nel riformare il provvedimento di primo grado, hanno ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo, proprio in virtù del mancato rispetto ’assenza delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970.
La società, dunque, ha proposto ricorso davanti la Corte di Cassazione, lamentando l’omesso esame da parte della Corte di Appello della circostanza che il dipendente, in quel momento, si trovasse indagato per uno dei reati contemplati dal Codice Antimafia.
La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi, ha affermato che la disciplina del Codice Antimafia “è improntata alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla funzionale destinazione dell’azienda all’esercizio dell’impresa”, motivo per cui l’amministratore giudiziario è tenuto alla custodia e all’amministrazione dell’impresa, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare.
La Corte, infatti, nell'affermare che “la decisione di risoluzione del rapporto di lavoro non assume natura disciplinare, risultando espressione di un potere funzionale alla gestione del bene sequestrato e alla tutela delle esigenze di ordine pubblico”, ha riconosciuto in capo all’amministratore giudiziario il potere di risolvere il rapporto di lavoro pur in assenza delle garanzie procedimentali e ha accolto il ricorso della Società confermando la legittimità del licenziamento.
INPS: Messaggio del 7 febbraio 2025 n. 483 - Esonero dal contributo addizionale Naspi per i lavoratori stagionali
L'INPS ha chiarito che l'esonero dal versamento del contributo addizionale Naspi (pari all’1,40%, e dall'incremento previsto in occasione di ogni rinnovo, pari allo 0,50%) trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato instaurati per motivi sostitutivi. L’Ente ha precisato altresì che detto esonero trova applicazione anche per i contratti di lavoro a termine destinati allo svolgimento di attività stagionali (i) previste nell'elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e (ii) per quelle definite da contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, da organizzazioni dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative. I lavoratori interessati dovranno essere indicati nel flusso Uniemens con la qualifica 3, uguale a "G", che si riferisce agli stagionali assunti tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e, a partire da gennaio 2020, per attività definite da avvisi comuni o da CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Agenzia delle Entrate, Risposta del 7 febbraio 2025 n. 22/E - Chiarimenti sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione del regime previsto dall’articolo 5 del d.lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (cd. nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati).
Tale regime si applica ai lavoratori che hanno prodotto redditi di lavoro all’estero e si impegnano a trasferire la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni. A tali soggetti è riconosciuta un’esenzione del 50% sul reddito di lavoro, fino a un limite annuo di 600.000,00 euro.
Il quesito posto all'Agenzia riguardava la possibilità di accedere all’agevolazione nel caso in cui il lavoratore, rientrato in Italia, emettesse fatture a un unico cliente estero che in passato fosse stato il suo datore di lavoro.
A tal proposito, la normativa prevede che, se il lavoratore presta attività per lo stesso soggetto presso cui era impiegato all’estero o per un’azienda dello stesso gruppo, il periodo minimo di permanenza all’estero richiesto aumenta. Infatti, rispetto agli ordinari tre periodi di imposta precedenti in cui il lavoratore non sia stato fiscalmente residente in Italia, sono richiesti sei anni o sette anni a seconda a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.
Nel caso specifico, quindi, il contribuente che rientra in Italia per svolgere attività professionale per la stessa società per cui ha lavorato all’estero potrà sicuramente beneficiare del regime agevolato, purché siano rispettati tutti i requisiti di legge.
Le altre novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 5 febbraio 2025 n. 2806 - Licenziamento per accesso abusivo ai conti correnti
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza che, in appello, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente di una banca, al quale erano stati mossi diversi addebiti disciplinari.
In particolare, al lavoratore veniva contestata la violazione della normativa sulla privacy per presunti accessi abusivi ai conti correnti di vari clienti e colleghi senza legittime ragioni di servizio, l'abuso di un permesso ex l. 104/1990, nonché l'opposizione all'ordine di trasferimento presso un'altra filiale, nonostante avesse in precedenza già dato il proprio consenso.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso presentato dalla banca e rigettato il controricorso presentato dal lavoratore per il riconoscimento della natura discriminatoria, mobbizzante e ritorsiva del comportamento datoriale.
Innanzitutto, la Corte ha ribadito che il licenziamento per giusta causa può fondarsi su violazioni del "minimo etico" e su condotte che ledano il vincolo fiduciario, anche in assenza della previa affissione del codice disciplinare, quando si tratta di violazioni di norme di legge o dei doveri fondamentali di lealtà, correttezza, nonché riservatezza.
A tal proposito, la Consulta ha chiarito che, nel caso di specie, l'accesso abusivo ai conti correnti dei clienti e colleghi senza ragioni di servizio configura una grave violazione dell'obbligo di fedeltà e riservatezza, oltre che del codice privacy.
Per quel che riguarda l'opposizione al trasferimento, gli ermellini hanno ritenuto che tale comportamento costituisca una condotta di insubordinazione disciplinarmente rilevante in quanto il datore di lavoro aveva riposto il proprio affidamento nella disponibilità allo spostamento precedentemente espressa dal lavoratore.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa corte, il licenziamento per giusta causa può fondarsi su violazioni del "minimo etico" e su condotte che ledano la fiducia del datore di lavoro, anche in assenza della previa affissione del codice disciplinare, quando si tratta di violazione di norme di legge o di doveri fondamentali di lealtà e riservatezza.
Circolari e Prassi
INPS: Circolare del 7 febbraio 2025 n. 39 - Sostegno al reddito per il settore moda
La legge 20 dicembre 2024, n. 199, che ha modificato il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, ha introdotto modifiche al sostegno al reddito per il settore della moda, ampliando la platea dei destinatari e la durata della misura. Il sostegno, infatti è stato esteso ai lavoratori dei settori della pelletteria, della meccanica generale (ATECO 25.62.00), oltre ai settori tessile, calzaturiero, abbigliamento e conciario già previsti.
Possono beneficiarne i datori di lavoro con una forza occupazionale media inferiore a 15 dipendenti, con sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, per un periodo massimo di 12 settimane entro il 31 gennaio 2025.
I datori di lavoro devono inviare la domanda all'INPS entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, allegando dichiarazioni relative all'attività e all’impossibilità di ricorrere ad altri ammortizzatori sociali. Il limite di spesa per il 2024 è di 73,6 milioni di euro, mentre per il 2025 è di 36,8 milioni, con monitoraggio dell’INPS.
Per quanto concerne le modalità di pagamento, il trattamento è corrisposto direttamente ai dipendenti e recuperato dai datori di lavoro tramite conguaglio.
Relazioni Sindacali
CCNL Agenzie di somministrazione: sottoscritta l’ipotesi di Accordo per il rinnovo
Il 3 febbraio 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le Agenzie di somministrazione tra Assolavoro e le associazioni sindacali di categoria, che dovranno ora sottoporre il testo ai propri organismi decisionali per la definitiva approvazione.
Fra le novità, si segnala il potenziamento delle risorse dedicate alla formazione e allo sviluppo delle nuove competenze, nonché delle prestazioni sanitarie e assicurative.
Inoltre, l’accordo di rinnovo recepisce la nuova disciplina in materia di periodo di prova nei contratti a termine, elevando la durata minima da uno a due giorni.
Infine, si rileva l’aumento sia dell’indennità di disponibilità ordinaria sia di quella in costanza di procedura di ricollocazione, incrementate rispettivamente da 800 a 1.000,00 euro lordi mensili e da 1.000,00 a 1.150,00 euro lordi mensili.
Tema della settimana
Gli screenshot dei messaggi WhatsApp sono prove nel processo civile
I messaggi di WhatsApp conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di WhatsApp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, i quali costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
È questo, in sintesi, l'insegnamento che si trae dalla la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 1254/2025, che si colloca in quel filone giurisprudenziale che – aprendo al diritto vivente – si occupa di adattare le regole probatorie del processo civile alle evoluzioni tecnologiche.
La pronuncia si dimostra favorevole all’utilizzo delle prove digitali nel processo civile, riconoscendo la centralità che i sistemi di messaggistica istantanei (e le comunicazioni elettroniche in generale) rivestono nella realtà di oggi.
Seppure gli screenshot non abbiano, da punto di vista probatorio, l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c., la Corte di Cassazione ha quindi statuito (in linea con quanto già ammesso nell'ordinanza n. 22012 del 24/07/2023) che le riproduzioni fotografiche dei messaggi WhatsApp possono costituire prova documentale nel processo civile, purché ne sia verificata l’attendibilità. Ciò significa che se la parte contro cui è prodotto lo screenshot non lo disconosce (ossia non contesta la sua conformità al messaggio originale), esso assume piena efficacia probatoria. In caso di contestazione, invece, chi vuole avvalersi dello screenshot come prova dimostrarne l’autenticità con mezzi di prova ulteriori, come una perizia informatica.