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14 marzo 202510 minuti di lettura

Labour News - Le novità della settimana

14 marzo 2025
In evidenza

Corte di Cassazione, 9 marzo 2025 n. 6221 - Reintegra in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo soffermandosi, in particolare, sulla tutela prevista nel caso di insussistenza del fatto a giustificazione del recesso datoriale.

Nel caso di specie, una lavoratrice, dipendente di una struttura alberghiera, proponeva ricorso per cassazione censurando - tra gli altri - il regime sanzionatorio di tipo indennitario applicato dai giudici di merito ratione temporis, in quanto assunta dopo il 7 marzo 2015, stante l’assenza di alcuna prova idonea a dimostrare l’effettiva sussistenza del processo di riorganizzazione aziendale dedotto dalla società nella lettera di licenziamento. Il datore di lavoro non aveva, infatti, adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 5 della L. n. 604/66, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

La Corte, pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso della lavoratrice, avente a oggetto il regime sanzionatorio applicato ratione temporis, ha richiamato una recente pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 128 del 16 luglio 2024), la quale ha ritenuto incostituzionale la disposizione di cui all’art. 3, comma 1 del D.lgs. n. 23/2015, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria venga applicata anche nei casi in cui il fatto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo risulti insussistente, come nel caso in esame.

Alla luce di quanto stabilito dalla suddetta pronuncia, la Corte ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, la declaratoria di incostituzionalità di una norma implica che quest’ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, considerato che la lavoratrice aveva contestato proprio la corretta applicazione del regime sanzionatorio in relazione all’accertata insussistenza del motivo organizzativo addotto dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento, la Corte ha ritenuto applicabile la nuova interpretazione della normativa conseguente alla pronuncia di incostituzionalità.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione della corte di appello, che aveva dichiarato risolto il rapporto fra le parti, disponendo l’applicazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 23/2015, come risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità n. 128 del 2024.

Ministero del Lavoro – Ritirato il Decreto attuativo del Bonus Giovani under 35

Il 7 marzo 2025 è stato ritirato il Decreto interministeriale, approvato negli scorsi giorni, relativo al Bonus Giovani under 35 attuativo della misura volta a favorire l'occupazione giovanile stabile di cui all’art. 22 del D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).

La suddetta norma prevede che ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.

Il Decreto che doveva definire i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo denominato bonus giovani risulta sul sito ufficiale attualmente “non adottato”.

INPS, Messaggio del 3 marzo 2025, n. 766 - Nuove regole per l’accertamento della disabilità

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sulla riforma dell’accertamento della disabilità, introdotta dal D.L. 202/2024 e convertita nella legge 15/2025. Una delle principali novità riguarda l’estensione della fase di sperimentazione, a partire dal 30 settembre 2025, a nuove province, tra cui Alessandria, Aosta, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza e la Provincia Autonoma di Trento. Inoltre, è stato ampliato l’elenco delle patologie rientranti nei nuovi criteri di valutazione, includendo disabilità legate ad artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche. La sperimentazione, iniziata il 1° gennaio 2025, proseguirà fino al 31 dicembre 2026. L’obiettivo è migliorare l’efficienza e l’uniformità del processo di accertamento, garantendo maggiore tutela alle persone con disabilità.

 

Le ulteriori novità

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 7 marzo 2025 n. 6133 - Licenziamento e l'assenza non giustificata con le modalità prescritte dalla legge

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente del pubblico impiego privatizzato per plurime assenze ingiustificate, non ritenendo sufficiente un'attestazione medica non proveniente da soggetto autorizzato dalla legge, richiamando le precedenti pronunce sul punto. Secondo la Suprema Corte, infatti, l'assenza può considerarsi giustificata solo ove il relativo certificato venga presentato nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge. In particolare, la vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione riguardava una dipendente del pubblico impiego privatizzato, con invalidità civile riconosciuta nella misura del 67%, licenziata per aver superato il limite di assenze ingiustificate fissato dalla legge ai sensi dell'art. 55 quater lett. b) del D.lgs. 165/2001. La lavoratrice si era poi difesa sostenendo che le assenze dovevano invece ritenersi pienamente giustificate in considerazione della produzione del certificato attestante l'effettuazione di specifiche cure rilasciato da un centro di fisioterapia. La Corte ha ribadito, tuttavia, che l'assenza può e deve ritenersi giustificata solo ove venga giustificata nei modi e nelle forme stabilite dalla legge e, precisamente, in base al combinato disposto di cui all'Art. 55-septies, comma 1, D.lgs. 165/2001 e Art. 7 comma 2 del D.lgs. 119/2011, tramite una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, non potendosi invece accogliere un certificato rilasciato da un centro di fisioterapia.

Legislazione

Ministero del Lavoro - pubblicato l’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Con decreto direttoriale n. 17 del 10 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (Elenco n. 60). Tale elenco è stato adottato in applicazione del D.L. dell’11 aprile 2011, recante la "disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". Il nuovo elenco, dunque, sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 59 pubblicato l'11 febbraio 2025.

 

Circolari e Prassi

ANAC, Delibera n. 14 del 2025 – giudizio di equivalenza dei CCNL negli appalti

L' ANAC ha fornito le prime delucidazioni circa i criteri indicati nel cd. "Correttivo appalti" (Decreto Legislativo n. 31 dicembre 2024, n. 209, rubricato "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici") in merito al giudizio di equivalenza tra diversi CCNL. In particolare, con riferimento ad una procedura di appalto pubblico, ANAC si è espressa in merito al giudizio di non equivalenza del CCNL applicato dall'operatore, con il CCNL indicato negli atti di gara. Tale giudizio, infatti, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è sindacabile dall’Autorità solamente per, si legge nella delibera, "vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità". ANAC ritiene che, in caso di adozione di diverso CCNL indicato dal bando di gara da parte di un operatore, la dichiarazione di equivalenza debba “dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele equiparabili (…) La valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile”. Segnatamente, per quanto riguarda le tutele economiche, il giudizio di equivalenza deve essere riferito alle seguenti componenti:

  • retribuzione tabellare annuale;
  • indennità di contingenza;
  • eventuale Elemento Distinto della Retribuzione – EDR;
  • eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima);
  • eventuali ulteriori indennità previste.

Per quanto riguarda, invece, il giudizio di equivalenza circa le tutele normative, gli operatori devono prendere come riferimento:

  • la disciplina del lavoro supplementare e le clausole elastiche nei rapporti di lavoro part-time;
  • la disciplina e i limiti massimi del lavoro straordinario;
  • la disciplina delle ex festività soppresse e la relativa compensazione attraverso la previsione di permessi individuali;
  • la durata del periodo di prova;
  • la durata del periodo di preavviso;
  • la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio, nonché il riconoscimento di eventuali indennità integrative di malattia e infortunio;
  • la disciplina della maternità;
  • il monte ore di permessi retribuiti;
  • eventuali iscrizioni ad enti di previdenza integrativa e sanità integrativa.

 

Tema della settimana

"Ammortizzare" le crisi: quali soluzioni nel 2025?

Molteplici sono le misure di rifinanziamento fondi e le nuove disposizioni introdotte - per l'anno 2025 - in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito.

La finalità cui si ispirano tali interventi normativi (ad opera del Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) e dell'ultima Legge di Bilancio (L. n. 207/2024) non può che essere ricondotta, in questo particolare e complesso momento storico, alla ratio stessa degli ammortizzatori sociali, ossia quello di perseguire un duplice e valevole obiettivo:

  • offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso (o che rischiano di perdere) il posto di lavoro;
  • tamponare, ritardare e/o evitare le situazioni di crisi aziendali consentendo alle imprese di provvedere alle necessarie riorganizzazioni strutturali.

Con circolare n. 3 del 15 gennaio 20251 , l'INPS ha pubblicato un utile riepilogo delle principali novità e, soprattutto, delle soluzioni percorribili dalle aziende. Da un lato, come noto, il Collegato Lavoro ha concentrato il proprio focus nel disciplinare la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorative e, come ancora più noto, la tanto discussa risoluzione del rapporto di lavoro dovuta all'assenza ingiustificata del lavoratore.

Dall'altro lato, per quel che attiene specificamente alle situazioni di sofferenza e crisi industriale, spiccano le soluzioni offerte dalla Legge di Bilancio. Tra le altre, si segnala la proroga dei seguenti trattamenti:

  • integrazione salariale straordinaria (e mobilità) in deroga in favore dei dipendenti di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa: il trattamento può essere concesso in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali e, sempre in deroga, anche ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale straordinaria. Inoltre, è stata prorogata, per l’anno 2025, la possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte dele imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva;
  • integrazione della CIGS per il gruppo ILVA;
  • CIGS per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi;

Oltre alle suddette proroghe, la legge ha anche:

  • finanziato misure di sostegno del reddito per i dipendenti del settore call center (tale trattamento in deroga si rivolge alle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con più di 50 dipendenti calcolati nel semestre precedente);
  • riconosciuto un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, in cui sono in corso riorganizzazioni non ancora completate proprio a causa della loro complessità.

Con la speranza che il rifinanziamento e l'utilizzo di tali strumenti possa realmente supportare le aziende nel riemergere dalle – ormai diffuse – situazioni di crisi, in un'ottica di complessivo risanamento dell'economia nazionale così come di profittabilità delle aziende italiane e della loro popolazione di lavoratori.


1Circolare numero 3 del 15-01-2025 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa