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3 ottobre 2025

Labour News - Le novità della settimana

In evidenza

Tribunale di Bari, 17 settembre 2025 n. 1557 - Compatibilità dello staff leasing con la normativa europea

Il Tribunale di Bari ha rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva di accertare l’illegittimità e la nullità dei contratti di somministrazione, per violazione dell’art. 35 del d.lgs. 81/2015 e della Direttiva 2008/104/CE, asserendo un abuso dello schema della somministrazione.

In particolare, un lavoratore appartenente alle categorie protette di cui alla l. n. 68/1999, aveva prestato attività continuativa presso la stessa azienda utilizzatrice, tramite diversi contratti di somministrazione dal mese di luglio 2018 al mese di agosto 2024. Il ricorrente ricorreva dinanzi al Tribunale sostenendo si trattasse di un abuso della somministrazione, usato per esigenze strutturali e non temporanee, e chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto.

Il Tribunale con la pronuncia in esame ha escluso l’illegittimità dei contratti, chiarendo che lo staff leasing sia compatibile con il diritto nazionale ed europeo, anche in quanto garantisce al lavoratore stabilità e tutela tra una missione e l’altra, avendo questi diritto alla corresponsione dell'indennità di disponibilità.

Peraltro, il Giudice ha affermato che la Direttiva 2008/104/CE “riguarda esclusivamente le missioni a tempo determinato nell'ambito di rapporti di somministrazione”. Invero, la missione a tempo indeterminato, se fondata su un rapporto di somministrazione parimenti a tempo indeterminato, è estranea all’ambito applicativo della Direttiva. 

Salario minimo e contrattazione collettiva- approvato in Senato il disegno di legge delega n. 957/2025

Il Senato ha approvato in Senato il disegno di legge delega n. 957/2025 recante “Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione “. 

L’obiettivo del disegno di legge - abbandonata l’ipotesi di introdurre un salario minimo legale - è quello di rafforzare la contrattazione collettiva e stabilire criteri in grado di assicurare l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati.

A tal proposito, la delega chiede di definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati cui parametrare la corretta retribuzione x art. 36 Cost.

Inoltre, la delega prevede l’estensione dei salari minimi dei contratti collettivi maggiormente applicati ai lavoratori non coperti da contrattazione collettiva.

Il disegno di legge delega mira altresì a introdurre strumenti di misurazione per la contrattazione collettiva, attraverso l’indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo applicato al singolo rapporto attraverso il flusso Uniemens.

Fra le ulteriori misure, infine, si segnalano: incentivi per i rinnovi contrattuali, la promozione della contrattazione decentrata e l’obbligo, in caso di appalto, di riconoscere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali maggiormente applicati.

La delega dovrà essere attuata ora dal Governo entro sei mesi tramite uno o più decreti legislativi.

INPS, circolare del 22 settembre 2025 n. 127 - Indicazioni sulle misure previdenziali nel lavoro sportivo

L'INPS ha fornito diversi chiarimenti sulle disposizioni previdenziali previste dal d.lgs. 36/2021, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare, si rileva che a norma dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. 36/2021, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività.

Inoltre, dal 1° luglio 2023, sono iscritti al predetto Fondo i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 c.p.c., operanti nei settori professionistici.

Mentre il secondo comma dello stesso art. 35 prevede che nel settore dilettantistico, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono attività in forma autonoma hanno diritto alla copertura previdenziale e assistenziale. A tal fine, questi sono iscritti alla Gestione separata, con applicazione del relativo regime previdenziale.

 

Le altre novità

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 24 settembre 2025 n. 26035 - l'obbligo di repêchage va adempiuto anche rispetto a mansioni inferiori

La Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ribadendo che il recesso datoriale è illegittimo qualora non venga correttamente adempiuto l’obbligo di repêchage, anche con riferimento a mansioni appartenenti a un livello di inquadramento immediatamente inferiore.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno accertato che il datore di lavoro avrebbe potuto utilmente assegnare il dipendente a mansioni di livello più basso rispetto a quelle precedentemente ricoperte. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’obbligo di repêchage impone di considerare non solo le posizioni equivalenti, ma anche le effettive disponibilità di mansioni inferiori, purché collocate al livello immediatamente inferiore.

La Corte ha inoltre precisato un importante corollario del principio: le mansioni inferiori devono risultare compatibili con le competenze professionali acquisite dal lavoratore. Nel caso concreto, tale requisito era pienamente soddisfatto, poiché le mansioni inferiori erano già state in passato svolte dal dipendente e, pertanto, perfettamente coerenti con il suo bagaglio professionale.

 

Giurisprudenza

Tribunale di Torino, 16 settembre 2025 - Lite temeraria in caso di utilizzo dell'intelligenza artificiale senza controllo

Il Tribunale di Torino ha affermato che l’uso indiscriminato e non filtrato dell’intelligenza artificiale comporta la condanna al pagamento delle spese di lite e l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

In particolare, nel caso di specie, la parte, avvalendosi dell’intelligenza artificiale senza adeguati controlli, aveva depositato un atto manifestamente infondato e composto da un insieme disorganico di riferimenti normativi e giurisprudenziali astratti, privi di coerenza logica e in gran parte irrilevanti, senza alcun collegamento concreto con la vicenda oggetto del giudizio né controllo critico da parte del professionista.

Questa condotta, secondo il Tribunale, era idonea a compromettere il diritto di difesa e, dunque, sanzionabile ex art. 96 c.p.c.

 

Prassi

Agenzia delle Entrate - Interpello n. 249/2025 -Polizze sanitarie per i dipendenti all’estero: chiarimenti fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alle polizze sanitarie stipulate dalle società in favore dei dipendenti inviati all'estero.

L'Agenzia ha chiarito che i premi pagati dal datore di lavoro non possono essere esclusi da tassazione come contributi assistenziali o previdenziali obbligatori. Trattandosi, infatti, di scelte aziendali e non di obblighi previsti da legge, i premi restano imponibili come fringe benefit ai fini fiscali e contributivi.

Il principio richiamato è quello di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente: tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro è tassabile, salvo specifiche eccezioni. Ne deriva che solo coperture assicurative rese obbligatorie da norme o accordi collettivi vincolanti possono essere escluse dal reddito imponibile.

 

Tema della settimana

Natura del TFR alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Le quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate dopo il 1° gennaio 2007 hanno natura di “retribuzione differita” oppure di “prestazione previdenziale” a carico del Fondo Tesoreria INPS?

Per dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi su tale interrogativo di portata "sistemica" nel nostro ordinamento, con ordinanza interlocutoria n. 25175 del 14 settembre 2025, la sezione lavoro Corte di Cassazione ha rimesso tale questione alle Sezioni Unite.

La vicenda origina dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere il pagamento da parte del Fondo di Garanzia costituito presso l'INPS del TFR maturato, in parte, presso l'originaria datrice di lavoro e, in parte, presso la società cessionaria dell'azienda e nuova datrice di lavoro (sottoposta poi a procedura concorsuale).

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in conferma della decisione di primo grado, ha accolto la richiesta del lavoratore, ritenendo sussistenti le condizioni di legge per l’intervento del Fondo (L. 297/1982, art. 2).

A fronte di ciò, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della qualificazione del rapporto giuridico e, soprattutto, il ruolo rispettivo del Fondo di Garanzia e del Fondo di Tesoreria (introdotto nell'anno 2007 per le imprese con oltre 50 dipendenti) e rilevando per le quote di TFR successive al 2007, non potesse operare il Fondo di Garanzia bensì esclusivamente il Fondo di Tesoreria, configurandosi tale prestazione come previdenziale.

Tale motivo di ricorso ha implicato la necessità di approfondimento rispetto a un contrasto giurisprudenziale di grande rilievo.

Il profilo controverso riguarda la natura della quota del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che i datori di lavoro, che occupano più di 50 dipendenti, devono versare al Fondo di Tesoreria gestito dall'Inps, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 755 ss., della legge n. 296 del 2006 e dal decreto ministeriale attuativo del 30 gennaio 2007, in mancanza di destinazione della quota medesima al sistema di previdenza complementare.

Il contrasto giurisprudenziale rilevato dai Giudici di legittimità si esplica nelle seguenti posizioni:

Un primo orientamento "tradizionale" secondo cui il TFR, anche dopo il 2007, mantiene la propria natura di "retribuzione differita", esigibile al termine del rapporto. Stando a tale posizione giuridica, il datore di lavoro rimane obbligato verso il dipendente e, in caso di insolvenza, il lavoratore può insinuarsi al passivo fallimentare e successivamente accedere al Fondo di Garanzia.

Il diverso orientamento, invece, prevede che, con l’istituzione del Fondo di Tesoreria (L. 296/2006), le quote di TFR hanno assunto natura previdenziale. La conseguenza di ciò si intravede nel fatto che: (i) il datore non rivestirebbe più la qualifica "stretta" di debitore, ma diverrebbe un soggetto tramite per i versamenti previdenziali; (ii) il solo responsabile della prestazione diverrebbe l’INPS; e (iii) conseguirebbe un’automaticità del diritto del lavoratore alle quote di TFR, a prescindere dall’effettivo versamento contributivo.

Il conflitto è stato reso evidente da una serie di pronunce giurisprudenziali del tutto contrastanti tra loro e puntualmente rilevate – nell'ordinanza in commento – dalla Corte di Cassazione, la quale ha dato altresì atto che, recentemente (Cass. 10082/2025) è stata "riaffermata" la teoria della "natura retributiva".

A tal punto, la Suprema Corte ha rilevato che "gli elementi tratteggiati consigliano, dunque, la strada della interlocuzione con le Sezioni Unite al fine di fugare ogni incertezza sulla portata delle affermazioni rese nei precedenti citati, per i numerosi corollari che ne conseguono in ambiti anche diversi da quelli strettamente previdenziali. La natura retributiva ovvero previdenziale delle quote di TFR si riverbera, come anche evidenziato da Cass. n. 10082 del 2025, sul diritto dell'Inps al recupero delle somme corrisposte, in caso di insolvenza datoriale, modulando diversamente la partecipazione dell'ente previdenziale alle procedure concorsuali".