
11 aprile 2025 • 8 minuti di lettura
Labour News - Le novità della settimana
11 aprile 2025In evidenza
Cassazione Civile, 2 aprile 2025, n. 8707 - Legittimo il controllo investigativo sul lavoratore in caso di fondati sospetti illeciti
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente addetto alla raccolta rifiuti, sorpreso a effettuare frequenti e prolungate pause non autorizzate presso un bar durante l’orario di lavoro. Il comportamento, accertato mediante tracciamento GPS dei mezzi aziendali, testimonianze e indagini investigative, avrebbe infatti integrato una violazione dell’art. 8 del D. Lgs. 66/2003, oltre che degli obblighi contrattuali.
Di particolare rilievo è la posizione assunta dalla Corte di Cassazione sul tema dei controlli difensivi. Secondo la stessa, sarebbe legittimo l’utilizzo di agenzie investigative private da parte del datore di lavoro ove vi sia il fondato sospetto di condotte illecite non riconducibili al solo inadempimento dell’obbligazione contrattuale, ma potenzialmente fraudolente o lesive del patrimonio aziendale, ivi incluso l’elemento reputazionale. La Suprema Corte ha precisato che tali controlli possono anche essere effettuati in maniera occulta, purché non comportino un monitoraggio continuo dell’attività lavorativa - vietato dagli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori-, e siano finalizzati alla verifica di comportamenti gravi, già sospettati.
La Corte ha inoltre ribadito che, in presenza di violazioni del c.d. "minimo etico", la mancata affissione del codice disciplinare non preclude l’irrogazione del licenziamento, trattandosi di comportamenti che il lavoratore non può non percepire come lesivi del rapporto fiduciario.
Ministero del Lavoro, decreto attuativo del Decreto-Legge del 24 luglio 2024 n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” - al via gli incentivi per le start up green e digital
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto attuativo degli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici legati allo sviluppo tecnologico e alla doppia transizione digitale ed ecologica, previsti dall’art. 21 del Decreto-legge “Coesione”.
Si prevedono, in particolare, due tipologie di incentivi. Un primo incentivo, per gli imprenditori nei settori individuati dal Decreto, è dedicato alle assunzioni di persone disoccupate under-35 e prevede un contributo di 500 euro mensili, per un massimo di 3 anni. Il secondo incentivo è rivolto alle assunzioni di under-35 con contratti di lavoro a tempo indeterminato, secondo le seguenti modalità: esonero contributivo della durata di 3 anni e fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente, per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Ministero del Lavoro, Decreto direttoriale del 31 marzo 2025 n. 41 - Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il 61° elenco dei soggetti autorizzati a eseguire le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, come previsto al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto dell’11 aprile 2011, ai sensi dell'art. 71, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
Le ulteriori novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 31 marzo 2025, n. 8422: la NASpI erogata quale incentivo all’autoimprenditorialità non va restituita integralmente in caso di rapporto di lavoro subordinato di breve durata
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla restituzione della NASpI liquidata anticipatamente quale incentivo all’autoimprenditorialità ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 22/2015.
In particolare, secondo tale normativa “il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
A tal proposito, la Corte ha chiarito che l’erogazione anticipata della NASpI ha una funzione assistenziale, volta a sostenere l’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale, e richiede un impegno esclusivo da parte del beneficiario, anche in ragione delle spese iniziali da affrontare.
Pertanto, a differenza della NASpI mensile - che può essere sospesa temporaneamente in presenza di rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi - la liquidazione in un’unica soluzione non è compatibile con lo svolgimento di alcun tipo di attività subordinata, neppure occasionale.
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che, qualora l’attività autonoma sia stata realmente intrapresa e proseguita, la restituzione dell’importo anticipato non deve essere integrale, ma commisurata alla durata del rapporto di lavoro subordinato eventualmente svolto.
Circolari e Prassi
Ministero del Lavoro, Circolare del 27 marzo 2025 n. 6 - Lavoro agile: obblighi di comunicazione e tempistiche
Come noto, a fronte dell'entrata in vigore del c.d. Collegato Lavoro, a partire dal 12 gennaio 2025, i datori di lavoro che desiderano attivare la modalità di lavoro agile per i propri dipendenti, devono comunicare telematicamente i nominativi, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni, al Ministero del Lavoro, entro cinque giorni.
Se il lavoro agile viene interrotto anticipatamente, con Circolare n. 6 del 27 marzo 2025, il Ministero del Lavoro chiarisce che il termine di cinque giorni decorre dalla nuova data di interruzione.
La Circolare precisa poi che la comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'inizio effettivo del lavoro agile, e non dalla data di stipula dell'accordo. Inoltre, viene precisato che, per garantire la regolarità amministrativa e probatoria della prova, l’accordo individuale tra le parti deve essere redatto per iscritto.
Le modalità di comunicazione restano quelle stabilite dal Decreto n. 149/2022, con sanzioni da 100€ a 500€ per ciascun lavoratore in caso di comunicazione omessa o tardiva, come stabilito dal D.lgs. n. 276/2003.
Infine, per i lavoratori della Pubblica Amministrazione, la comunicazione deve essere fatta entro il 20 del mese successivo all’inizio del lavoro agile, come previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996.
Tema della settimana
Il licenziamento del lavoratore che testimonia in giudizio a favore di un collega è nullo in quanto ritorsivo - una riflessione su Cass., Sez. Lav., 3.4.2025, n. 8857
Il lavoratore che testimonia in giudizio a favore di un collega e contro l'azienda non può essere licenziato dal datore di lavoro solo perché quest'ultimo ritiene che il dipendente abbia deposto il falso durante l'escussione testimoniale, pena la ricorsività del licenziamento con conseguente condanna alla reintegrazione.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza del 3.4.2025, n. 8857.
Il caso in esame ha visto coinvolto un lavoratore a cui la società datrice di lavoro aveva contestato disciplinarmente di aver deposto il falso in qualità di testimone durante una causa intentata da un collega del dipendente, promossa con la finalità di riqualificare un contratto di agenzia in un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società datrice di lavoro. Il procedimento disciplinare si concludeva con il licenziamento del "dipendente testimone" e quest'ultimo impugnava il recesso ritenendolo nullo in quanto intimato per rappresaglia.
In primo grado, il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso del lavoratore e dichiarava il licenziamento ritorsivo con conseguente condanna alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento del danno.
La Corte d'appello di Milano, salvo una rideterminazione degli importi a titolo risarcitorio, confermava per il resto integralmente la sentenza di primo grado, sottolineando come la ritorsività del licenziamento fosse "nei fatti, posto che il lavoratore è stato licenziato per aver reso una testimonianza ritenuta dal datore di lavoro falsa in quanto contrastante con i propri assunti difensivi". In particolare, la Corte precisava che la falsità della deposizione fosse stata esclusa dal Tribunale davanti a cui la testimonianza era stata resa, considerato che il giudice del procedimento non aveva ritenuto di informare gli organi inquirenti di alcun fatto potenzialmente qualificabile come reato di falsa testimonianza e, allo stesso tempo, la società non aveva sporto denuncia nei confronti del dipendente. La falsità della testimonianza restava quindi una mera convinzione del datore di lavoro non corroborata da alcun fondamento fattuale.
Il datore di lavoro proponeva ricorso per Cassazione con tre distinti motivi lamentando, in sintesi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1345 c.c. per aver erroneamente ritenuto la Corte territoriale nullo il licenziamento in quanto comminato per motivo illecito, sostenendo che la motivazione fosse apparente, ed infine criticando la modalità di calcolo per l'indennità risarcitoria.
La Cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza del 3.4.2025, n. 8857, ha rigettato integralmente il ricorso ritenendo tutti i motivi infondati.
In particolare, gli ermellini hanno ribadito e confermato le statuizioni della sentenza d'appello, precisando che i giudici di secondo grado avessero ritenuto ritorsivo il licenziamento non in via presuntiva, bensì a seguito di una accertata insussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro, ossia della falsità della deposizione testimoniale resa dal dipendente in altro giudizio promosso da un collega contro la stessa società datrice di lavoro. Pertanto, esclusa la sussistenza di giusta causa, correttamente la Corte aveva ravvisato direttamente "nei fatti" il carattere ritorsivo di un licenziamento intimato esclusivamente come reazione all'esito vittorioso in giudizio del collega grazie alla deposizione testimoniale del dipendente.
La Cassazione conclude, quindi, rilevando che il motivo illecito alla base del recesso fosse effettivamente unico, esclusivo e determinante, confermando così la natura ritorsiva del licenziamento che si configura quando l'intento di vendetta ha una efficacia esclusiva nel determinare la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto, mentre il giudice non deve procedere a un giudizio di comparazione tra le diverse ragioni, ciò tra quelle riconducibili a una ritorsione e quelle connesse oggettivamente ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento.