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31 ottobre 2025

Labour News - Le novità della settimana

31 ottobre 2025
In evidenza

Corte Costituzionale - sentenza n. 156/2025 depositata il 30 ottobre 2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato che: "Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, statuto lavoratori, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Compete al legislatore un’organica riscrittura della disposizione censurata, affinché essa, dopo essere stata profondamente incisa dall’esito referendario, e successivamente emendata da questa Corte, venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori".

Decreto-Legge del 28 ottobre 2025 - Sicurezza sul lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. L’intervento mira a un rafforzamento della cultura della sicurezza, all’incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo. Il decreto interviene in modo incisivo anche sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo, tra

l’altro:

  • rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti;
  • rafforzamento della tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.
  • near miss e prevenzione. Viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.
  • visite mediche aggiuntive.
  • destinazione sanzioni.

INPS - Circolare del 28 ottobre 2025, n. 139 - c.d. "Bonus mamme" 2025

L’INPS illustra la disciplina del c.d. "Bonus mamme" consistente in un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli.

Il Bonus spetta alle:

  • madri con due figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
  • madri con tre o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).

Possono usufruirne le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

 

Le altre novità

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 27 ottobre 2025, n. 28365 - Policy aziendali e controlli sul pc

La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata in materia di controlli sugli strumenti informatici aziendali.

Nel caso di specie, la verifica era risultata svolta nel pieno rispetto dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, proprio perché l'azienda aveva dimostrato di aver fornito al dipendente un’adeguata informativa in merito all’applicazione delle regole disciplinari in caso di comportamenti contrari alla policy sull’uso degli strumenti informatici.

La policy in questione - avente a oggetto l’utilizzazione dei sistemi e degli asset aziendali - informava i dipendenti in ordine alla "possibilità di effettuare, in caso di rilevate anomalie, verifiche e controlli nel rispetto delle previsioni di legge, riservandosi, in caso di accertamento di comportamenti non conformi alle disposizioni aziendali, la possibilità di applicare le previsioni contrattuali in materia disciplinare”.

La Suprema Corte ha dunque statuito che in tema di controlli su strumenti informatici aziendali, costituisce adeguata informativa ai sensi dell’articolo 4, comma secondo, dello statuto dei Lavoratori la diffusione di una policy aziendale che comunichi preventivamente ai dipendenti la possibilità di effettuare verifiche e controlli in caso di rilevate anomalie, nel rispetto delle previsioni di legge, con riserva di applicazione di sanzioni disciplinari in caso di accertamento di comportamenti non conformi: ne consegue che è legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del dipendente responsabile di violazioni delle regole aziendali.

Normativa

Programmazione triennale dei flussi d’ingresso 2026–2028

Con il D.P.C.M. del 2 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2025 è stata definita la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026–2028. Il decreto stabilisce le quote annuali per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, prevedendo complessivamente oltre 165.000 ingressi l’anno. Le quote sono ripartite per settore e nazionalità, con particolare attenzione ai Paesi con accordi di cooperazione migratoria.

Tra le novità operative, si segnala l’obbligo di verifica preventiva dell’indisponibilità di lavoratori in Italia presso i Centri per l’Impiego per il lavoro subordinato non stagionale. Per poter assumere lavoratori stranieri è confermato l'obbligo di presentare l’asseverazione da parte di professionisti o associazioni datoriali, salvo esenzioni per i soggetti non autosufficienti.

Circolari e Prassi

INPS: pubblicati i dati 2024 sull’Osservatorio dei lavoratori parasubordinati

Il 22 ottobre 2025 l’INPS ha pubblicato l’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sui lavoratori parasubordinati, con dati riferiti al periodo 2015–2024. Il report analizza l’andamento dei collaboratori e dei professionisti iscritti alla Gestione Separata, evidenziando tendenze demografiche, reddituali e territoriali.

Nel 2024 il numero complessivo dei contribuenti parasubordinati ha raggiunto quota 1.716.247, in crescita rispetto ai 1.434.856 del 2015.

Dal punto di vista di genere, nel 2024 le donne rappresentano il 38,2% dei collaboratori (in lieve aumento rispetto al 2023) e il 47,4% dei professionisti, in crescita rispetto al 41,9% del 2015.

 

Tema della Settimana

Il datore di lavoro deve applicare il CCNL corrispondente a ciascun settore di attività.

Con l’ordinanza del 17 ottobre 2025, n. 27719, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’individuazione del contratto collettivo applicabile quando il datore di lavoro esercita più attività. Il caso riguardava una azienda operante nel settore dei servizi pubblici locali, nella quale alcuni lavoratori addetti alla gestione dei rifiuti si vedevano applicare il CCNL Gas-Acqua anziché il CCNL Federambiente/Utilitalia, utilizzato per altri dipendenti addetti a identiche mansioni all’interno della medesima impresa.

La Corte territoriale aveva ritenuto prevalente la libertà contrattuale individuale, valorizzando la scelta delle parti al momento dell’assunzione e negando l’obbligo di applicare il medesimo CCNL a tutti i lavoratori. I ricorrenti, però, avevano richiamato il rischio di inquadramenti disomogenei e peggiorativi a parità di mansioni, nonché il legame tra iscrizione datoriale all’associazione stipulante e vincolo all’applicazione del CCNL relativo a quella specifica attività.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha ribadito due principi fondamentali del sistema contrattuale privatistico:

a) L’iscrizione datoriale all’associazione stipulante costituisce fonte di obbligo all’applicazione del CCNL di settore, idoneo a spiegare efficacia anche verso i lavoratori non iscritti al sindacato;
b) Quando l’imprenditore esercita più attività economiche, ognuna riferibile a distinte associazioni di categoria, occorre applicare ai lavoratori il contratto collettivo coerente con il settore di effettivo impiego.

La Corte, a tal fine, richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2665/1997 e la più recente Cass. n. 7203/2024, ribadendo che l’efficacia del CCNL non deriva dal criterio merceologico dell’art. 2070 c.c. in via generale, ma può emergere proprio quando il datore appartenga a più settori organizzativi e sia iscritto alle rispettive associazioni. In tali situazioni, infatti, la scelta del contratto non è libera in senso assoluto, non potendo condurre a un trattamento peggiorativo o arbitrariamente disallineato rispetto alle mansioni concretamente svolte.

Significativo è anche il richiamo ai parametri costituzionali, in particolare all’art. 36 Cost. chiarendo che differenziazioni retributive non sorrette da giustificazioni obiettive rischiano di risultare in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato. La Corte sottolinea che non si tratta di parità di trattamento in senso comparativo, ma di tutela dalla violazione del nucleo minimo retributivo costituzionalmente garantito.

La pronuncia si pone nell'ottica di:

  • impedire che la multi affiliazione datoriale venga strumentalizzata per applicare in azienda contratti collettivi “innaturali” rispetto alle mansioni;
  • consolidare un criterio di coerenza tra organizzazione produttiva e disciplina collettiva applicabile;
  • rafforzare l’efficacia generalizzata del CCNL di fatto applicato ai lavoratori di uno specifico settore aziendale.

In conclusione, il principio di diritto enunciato stabilisce che il datore di lavoro, iscritto a più associazioni datoriali, è tenuto ad applicare il CCNL coerente con ciascun settore di attività, indipendentemente da pattuizioni individuali in peius.