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23 maggio 20259 minuti di lettura

Labour News - Le novità della settimana

23 maggio 2025
In evidenza

Corte di Cassazione 16 maggio 2025 - Patto di non concorrenza e limiti sin dalla sottoscrizione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un patto di non concorrenza privo, sin dalla sottoscrizione, dell'indicazione dei limiti in termini di spazio, tempo e oggetto, come invece prescritto dall’art. 2125 del Codice civile.

Il caso riguardava un impiegato bancario che, alla cessazione del rapporto di lavoro, aveva contestato la validità del patto per la sua natura indeterminata o, comunque, indeterminabile. Nel caso di specie, la formulazione dell’accordo risultava ambigua, in quanto individuava l’ambito territoriale nella Regione Toscana oppure in quella diversa in cui si trovasse la sede di lavoro al momento della cessazione del rapporto, includendo inoltre ogni area situata entro un raggio di 250 km dal luogo di lavoro, anche al di fuori della regione.

La Suprema Corte ha confermato in tale occasione che i limiti del patto di non concorrenza devono essere chiaramente determinati o almeno determinabili fin dal momento della sua stipula. Secondo la Corte, tale limitazione territoriale - suscettibile di variazioni o addirittura di estensioni potenzialmente illimitate - non garantiva, nel caso di specie, la necessaria determinatezza o determinabilità richiesta dalla norma del Codice. Inoltre, il corrispettivo previsto a favore del lavoratore non era proporzionato rispetto all’ampiezza delle restrizioni imposte.

Protocollo aggiuntivo del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni

Il 15 aprile 2025 è stato firmato da Federdat, Ciu Unionquadri, Flaits, Consil e Conf.I.A.L. il protocollo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale di lavoro Logistica, Trasporto merci e Spedizioni del 4 maggio 2023 (in vigore fino ad aprile 2026).

Tra le modifiche principali sono previsti aumenti retributivi, che entreranno in vigore a partire da maggio 2025, con ulteriori aumenti programmati per gennaio 2026, gennaio 2027 e giugno 2027, sia per il personale non viaggiante che per quello viaggiante.

Il protocollo in esame ha, inoltre, previsto delle modifiche in materia di rimborso spese ed indennità equivalenti (art. 108 CCNL Logistica) e di preavviso di licenziamento e di dimissioni (art. 111 CCNL Logistica).

INPS, circolare del 19 maggio 2025 n. 92 - Assegno per il nucleo familiare

L'INPS ha comunicato i nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Tali importi, infatti, vengono rivalutati ogni anno - a decorrere dal 1° luglio - in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), calcolata dall’ISTAT.

 

Le altre novità

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 7 maggio 2025, n. 11985: legittimo il licenziamento anche in caso di tenuità del fatto

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di un cassiere, accusato di reiterate irregolarità nella registrazione delle vendite e nel rilascio degli scontrini, anche se riguardanti importi di modesta entità e senza che fosse stata provata l’appropriazione indebita del denaro.

In proposito, la Corte ha ribadito che, ai fini della giusta causa, ciò che rileva non è tanto l’entità del danno economico arrecato al datore di lavoro, quanto il venir meno del vincolo fiduciario.

Pertanto, confermando la decisione di secondo grado, la Suprema Corte ha precisato che anche condotte non penalmente rilevanti, se sintomatiche di una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, possono giustificare il recesso immediato dal rapporto di lavoro.

In particolare, la Corte ha avallato la decisione dei giudici di appello, sottolineando che simili comportamenti ledono in modo irreparabile la fiducia necessaria nel rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale rilevante o di condotte penalmente rilevanti.

 

Circolari e Prassi

Messaggio INPS del 15 maggio 2025, n. 1505: semplificata la procedura per le visite mediche di controllo

Con il recente aggiornamento al Portale VMC (Polo Unico per le richieste di visite mediche di controllo), l’Istituto ha introdotto nuove funzionalità per rendere la procedura di richiesta delle visite fiscali più rapida e intuitiva.

In particolare, tali funzionalità consistono in:

  1. Richieste da attestati di malattia”: consente di selezionare uno o più certificati di malattia per i quali si intende richiedere una visita medica di controllo. Dopo aver confermato i dati del datore di lavoro, si inseriscono quelli relativi alla visita (data, fascia oraria, ecc.).
  2. Verifica richieste da attestati di malattia”: permette di consultare lo storico delle richieste inviate e verificare l’esito dell’acquisizione da parte dell’INPS.

Con le nuove funzionalità, l’inserimento manuale dei dati non è più necessario, con evidenti vantaggi in termini di velocità, precisione e trasparenza dell’intero processo.

INPS: Messaggio del 19 maggio 2025 n. 1561 - Nuova comunicazione ai parasubordinati al raggiungimento del massimale contributivo

L’INPS ha avvertito che, a partire dal mese di maggio, è previsto l’invio di una comunicazione informativa ai lavoratori parasubordinati che, in base alle denunce dei compensi trasmesse dai committenti tramite il flusso Uniemens, abbiano raggiunto il massimale annuo di contribuzione.

Il messaggio, inviato tramite il servizio “MyINPS”, invita i lavoratori a informare i propri committenti affinché cessino l’applicazione della contribuzione previdenziale sui compensi erogati oltre tale soglia. Qualora siano già stati effettuati versamenti eccedenti, l’Istituto precisa che, a partire dall’anno successivo e una volta conclusi i controlli sulle denunce Uniemens relative alla stessa annualità, le somme versate in eccesso saranno rese disponibili per il rimborso tramite apposita istanza.

 

Tema della settimana

Partecipazione dei lavoratori all'impresa: approvata la legge

Il 14 maggio scorso è stato approvato in Senato il testo definitivo del DDL n. 1407 che introduce un nuovo quadro normativo disciplinante la partecipazione dei lavoratori alla vita, alla gestione e agli utili delle imprese.

L'iniziativa legislativa è di impulso popolare si pone l'obiettivo primario di dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione1 (nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dagli ordinamenti sovranazionali), disciplinando la parteci­pazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende ed individuandone le relative modalità.

L'ulteriore ratio sottostante all'iniziativa legislativa, ancor valevole dal punto di vista sociale, è rappresentata dall'intento di “rafforzare la collaborazione tra i datori di la­voro e i lavoratori, di preservare e incremen­tare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale”.

Diverse sono dunque le forme di partecipazione dei lavoratori previste. Vediamone i tratti principali:

Partecipazione Gestionale. Nelle imprese il cui l’amministrazione e il controllo siano affidati a un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza (sistema dualistico ex art. 2409-octies, ss. cc.), gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti ai suddetti organi; allo stesso modo, nelle imprese che non adottano tale sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al CdA (e, altresì, al comi­tato per il controllo sulla gestione, ove costituito) di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori di­pendenti. Tali amministratori saranno individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure de­finite dai contratti collettivi e dovranno, chiaramente, essere in pos­sesso dei necessari requisiti di indipendenza nonché di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della so­cietà.

Economica e finanziaria. L'art. 5 della legge in commento prevede che, per l’anno 20252, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effet­tuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51, d.lgs. n. 81/2015, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a € 5.000 lordi (in luogo dei € 3.000). 

In aggiunta a quanto sopra, nelle medesime imprese possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti che individuino, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavora­tori al capitale della società, anche l’at­tribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato (per l’anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavo­ratori e derivanti dalle azioni attribuite in so­stituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a € 1.500 annui, sono esenti dalle impo­ste sui redditi in misura parti al 50% del loro ammontare).

Organizzativa. Le aziende possono promuovere l’istituzione di commissioni pa­ritetiche, composte in eguale numero da rap­presentanti dell’impresa e dei lavoratori, fi­nalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. Inoltre, le imprese possono proprio prevedere in organigramma figure referenti per tematiche legate alla formazione, al welfare, poli­tiche retributive, qualità dei luoghi di lavoro, tematiche legate alla genitoria­lità nonché alle di­versità ed all’inclusione.

In aggiunta a quanto sopra, v'è anche un ulteriore rafforzamento delle funzioni consultive preventive già diffusamente previste – sia dalla legge sia dai ccnl – in capo ai rappresentanti dei lavoratori in relazione a numerose tematiche afferenti alle scelte e visioni aziendali. Ciò attraverso commissioni paritetiche le cui modalità di composizione (nonché le regole attinenti alle consultazioni ed al raggio d'azione) sono affidate ai contratti collettivi.

Come può agevolmente evincersi, l'intero quadro normativo propone un minimo comune denominatore: la valorizzazione e l'affidamento di un ruolo assolutamente primario alla contrattazione collettiva cui è rimesso l'onere (ed il potere) di disciplinare nello specifico, ad esempio, le regole per (i) l'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori, (ii) la composizione delle commissioni, (iii) consultazioni preventive, etc.

Stante quanto sopra, assistiamo con grande interesse anche all'introduzione di obblighi formativi specifici per coloro che saranno i (lavoratori) rappresentanti delle commissioni paritetiche, dei consigli di sorveglianza e amministrazione, con l'obiettivo di consentire lo sviluppo di competenze tecniche e specialistiche connesse con i relativi ruoli partecipativi (in merito, la legge prevede che debbano esser sostenuti percorsi formativi di durata non inferiore a 10 ore annue).

In chiosa finale, anche nel testo di legge, viene istituita una commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori presso il CNEL volta ad offrire un ruolo di sorveglianza e supporto in relazione al sistema di partecipazione dei lavoratori in corso d'istituzione.

 


1Art. 46, Cost.: “Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”.
2Previsione in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.