
30 maggio 2025 • 8 minuti di lettura
Labour News - Le novita della settimana
30 May 2025In evidenza
Corte di Cassazione, 22 maggio 2025, n. 13747 - Presenta in ritardo il certificato medico: sì al licenziamento
La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore per reiterate assenze ingiustificate, a causa della tardiva presentazione del relativo certificato medico.
La Suprema Corte ha confermato l’applicazione al caso di specie delle disposizioni del CCNL, il quale prevede che il lavoratore - salvo comprovato impedimento - debba comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro entro un giorno dall’inizio dell’assenza. Nel caso di specie, il lavoratore aveva invece fornito la certificazione medica solo alcuni giorni dopo l’inizio delle assenze e non aveva prodotto valide giustificazioni per il ritardo. La Corte ha infatti sottolineato come l’onere di provare l’esistenza della malattia e le eventuali cause del ritardo nella comunicazione gravi sul lavoratore.
Secondo il giudizio degli Ermellini, l’obbligo di correttezza e diligenza, che caratterizza il rapporto di lavoro, impone al dipendente di informare tempestivamente il datore di eventuali impedimenti allo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché il mancato adempimento di tale obbligo, in assenza di giustificazioni adeguate, legittima il recesso datoriale per violazione del dovere di fiducia.
Messaggio INPS del 21 maggio 2025, n. 1606 - Aspettativa ai sensi dell’art. 31, legge n. 300/1970
L’INPS, a seguito dell’aumento delle assunzioni con contratto di lavoro part-time e dell’evoluzione giurisprudenziale successiva al messaggio INPS n. 55/2008, fornisce chiarimenti sull’accredito della contribuzione figurativa per lavoratori subordinati in part-time e collocati in aspettativa sindacale o politica che contemporaneamente instaurano un altro rapporto di lavoro subordinato part-time, anche con partiti politici e/o organizzazioni sindacali.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito la “compatibilità tra l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’Associazione sindacale e lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l’Associazione medesima e l’eletto per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso” (cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 17 ottobre 2013, n. 23615, e Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 3 ottobre 2016, n. 19695).
Di conseguenza, si ammette l’accredito della contribuzione figurativa del lavoro part-time da cui si è in aspettativa sindacale o politica, purché sia nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro e in misura del pro-quota.
Infine, l’INPS ha chiarito che le indicazioni fornite dal messaggio n. 55/2008 restano valide esclusivamente per lavoratori dipendenti dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali con contratto di lavoro a tempo pieno collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del 1970.
Ispettorato Nazionale del Lavoro: pubblicata la relazione sulle convalide delle dimissioni
Il 20 maggio 2025, l’INL ha pubblicato la relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, relativa agli anni 2023 e 2024.
Dalla relazione emerge che nel biennio la tipologia di recesso più frequente dei provvedimenti convalidati è quella delle dimissioni volontarie, che rappresentano oltre il 97% delle convalide totali.
Restano, invece, residuali le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali, che ammontano tra l’1 e l’1,3%.
Inoltre, quanto alla distribuzione di genere, si rileva che nel 2024 l’INL ha registrato un numero di convalide totali pari a 42.237 per le lavoratrici madri e pari a 18.519 per i lavoratori padri.
Le altre novità
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 22 maggio 2025, n. 13689 - Non è sufficiente la Visura camerale per provare le dimensioni dell’azienda per la tutela reale
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze (proposte da un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo) riguardanti la legittimità formale del recesso stesso e ha, altresì, ritenuto infondate le censure riguardanti la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e l’osservazione dell’obbligo di repêchage.
La pronuncia in esame ha, comunque, cassato con rinvio la sentenza di appello, ritenendo censurabile la statuizione adottata dalla corte territoriale in relazione alle conclusioni tratte in merito al requisito dimensionale della società datrice di lavoro basandosi sulla sola visura camerale.
La Suprema Corte, infatti, ha ribadito che in materia di licenziamenti, “l’assenza dei presupposti per l’applicazione della tutela reale avverso il licenziamento illegittimo deve essere provata dal datore di lavoro con scritture aziendali, dovendosi escludere che la dimostrazione del numero dei dipendenti, inferiore al limite di legge per la tutela reale, possa essere fornita con una mera visura camerale storica”.
Dunque, nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici del gravame fossero incorsi in un errore di diritto nell’aver attribuito alla visura camerale la natura di “indizio serio”circa la dimensione della stessa e nell’avere onerato il lavoratore di provare il contrario.
Legislazione
Contrasto dell’immigrazione irregolare: approvato in via definitiva il nuovo decreto
Il 23 maggio 2025, il Parlamento ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 la Legge 23 maggio 2025, n. 75, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare
Circolari e Prassi
Circolare INPS del 26 maggio 2025, n. 95: aumento delle indennità per il congedo parentale
Con il provvedimento in esame, l’Istituto ha dato attuazione alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio in merito all’indennità di congedo parentale.
Infatti, l’articolo 1, comma 217, della legge ha introdotto un potenziamento dell’indennità economica, confermando la misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, che prevedeva un innalzamento del congedo al primo mese all’80%, e introducendo un innalzamento dell’indennità rispettivamente dal 60% e dal 30% all’80% della retribuzione.
A tal proposito, l’Istituto chiarisce che le nuove disposizioni si applicano ai genitori lavoratori dipendenti che:
- abbiano terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024;
- fruiscano del congedo parentale a partire dal 1° gennaio 2025;
- siano genitori naturali, adottivi o affidatari.
Inoltre, è necessario che i periodi di congedo parentale siano fruiti entro il sesto anno di vita del figlio, oppure entro sei anni dall’ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affidamento), e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso:
- il portale ufficiale dell’INPS;
- il Contact Center Multicanale;
- gli Istituti di patronato.
Tema della settimana
Sul divieto di monetizzazione delle ferie (Cassazione, Ordinanza n. 13691 del 22 maggio 2025)
Il Decreto Legislativo n. 66 del 2003 stabilisce principi chiari a tutela della salute e del benessere dei lavoratori. In particolare, l’articolo 10 vieta la monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro, sancendo che il diritto alle ferie deve tradursi in un effettivo periodo di riposo e non può essere sostituito da un’indennità economica, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Solo al termine del rapporto di lavoro è dunque possibile liquidare le ferie, obbligatoriamente previste da legge, che non siano state godute in corso di rapporto. Sono previste alcune eccezioni solo laddove le ferie eccedano il limite legale (ovvero, quattro settimane).
Nel pubblico impiego, la relativa disciplina (art. 5, comma 8, del Decreto-Legge n. 95/2012) prevede un divieto pressoché assoluto di monetizzazione delle ferie non godute da parte dei dirigenti pubblici in caso di cessazione del rapporto.
Su questo tema è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con la decisione in commento: in particolare, il caso riguardava un dirigente pubblico, licenziato per giusta causa, che aveva richiesto la liquidazione di 37 giorni di ferie maturate e non godute nel biennio 2014-2015. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda, ritenendo applicabile il divieto previsto dalla normativa sopra citata.
La Corte di Cassazione, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha ribadito che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (anche se dirigente) e, correlativamente, un obbligo in capo al datore di lavoro. Pertanto, l’applicazione automatica del divieto di monetizzazione delle ferie previsto per i dirigenti pubblici deve essere temperata dai seguenti principi di diritto:
(a) spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di consentire la fruizione delle ferie annuali retribuite;
(b) la perdita del diritto alle ferie, e della conseguente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, può avvenire solo qualora il datore di lavoro provi di avere: (i) invitato il lavoratore a fruire delle ferie (se necessario, anche formalmente), e (ii) informato lo stesso, in modo chiaro e con congruo anticipo, del fatto che, in caso di mancata fruizione, le ferie sarebbero andate perse al termine del periodo di riferimento o di un eventuale periodo di riporto autorizzato.
La Corte di Cassazione ha dunque escluso la possibilità di applicare il divieto di monetizzazione in modo automatico e generalizzato, riconoscendo che, in assenza di una rinuncia libera e consapevole da parte del lavoratore, il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute non può essere negato.