
17 maggio 2023 • 21 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
17 maggio 2023Podcast
La polizza assicurativa cyber, le sue criticità e perché è così importante
Chiara Gatti è responsabile cyber risk presso UnipolSai Assicurazioni e in questo episodio di Diritto al Digitale discute con Giulio Coraggio di che tipologia di danni sono coperti con questa polizza e quali servizi sono collegati alla stessa, di quale sia la criticità principale nella stipula di una polizza cyber e nella sua applicazione, anche con riferimento ad attacchi ransomware e del futuro del settore. L’episodio del podcast è disponibile qui.
Technology, Media and Telecommunications
Impatto dell’AI sulla concorrenza e tutela dei consumatori: l’autorità antitrust del Regno Unito avvia un’indagine
Con comunicato stampa del 4 maggio scorso l’autorità antitrust del Regno Unito, la Competition and Markets Authority (CMA), ha informato dell’avvio di un’indagine (Initial Review) relativa all’impatto dei c.d. “foundation models” sulla concorrenza e sulla tutela dei consumatori.
I foundation models sono sistemi basati sull’intelligenza artificiale (AI), che comprendono i c.d. Large Language Models (modelli linguistici) e sistemi di intelligenza artificiale generativa, sviluppati mediante l’elaborazione di ampie quantità di dati e che possono avere diverse applicazioni come, ad esempio, i “chatbot” o la creazione di immagini a fini artistici o commerciali.
L’indagine della CMA fa seguito all’adozione nel mese di marzo 2023 del Libro Bianco sull’AI (intitolato “A pro-innovation approach to AI regulation”), con il quale il Governo britannico ha affidato alle autorità regolamentari del Regno Unito, inclusa l’autorità antitrust, il compito di analizzare come gli sviluppi dell’AI possano coniugarsi con varie esigenze fondamentali, quali, ad esempio, sicurezza, trasparenza, equità e responsabilità.
Al fine di realizzare tale compito, con questa Initial Review la CMA intende comprendere: (i) come i mercati dei foundation models e il loro utilizzo possano evolvere nel tempo; (ii) quali siano le potenziali opportunità e i possibili rischi che l’evoluzione di tali mercati possa comportare per la concorrenza e la tutela dei consumatori; (iii) quali siano i principi più idonei per sostenere il continuo sviluppo dei mercati riguardanti l’intelligenza artificiale, in modo da supportare l’innovazione e, al contempo, far sì che si realizzino benefici per individui, imprese e più in generale per l’economia.
Nel documento di avvio dell’indagine la CMA spiega che tale analisi è anche in linea con il suo obiettivo prioritario di assicurare una concorrenza effettiva nei mercati emergenti. Nel medesimo documento l’autorità antitrust UK chiarisce che la Initial Review si focalizzerà su tre tematiche principali:
- il contesto competitivo e le barriere all’ingresso rilevanti nello sviluppo dei foundation models. Sotto questo profilo, la CMA intende indagare il funzionamento delle attuali dinamiche concorrenziali nello sviluppo dei foundationmodels e se queste possono essere migliorate alla luce degli sviluppi del settore. A questo scopo la CMA analizzerà, tra l’altro, le potenziali barriere all’ingresso (come ad esempio l’accesso ai dati, alle risorse per l’elaborazione di tali dati e ai finanziamenti necessari) nonché se la possibilità di accesso e utilizzo dei foundation models possano rafforzare la posizione delle imprese più grandi;
- l’impatto che i foundation models possono avere sulla concorrenza in altri mercati, come ad esempio in quelli di alcune tipologie di software. Come evidenzia la CMA, molte aziende stanno incorporando tali modelli nei loro prodotti e servizi, e l’autorità ipotizza che tale situazione potrebbe far sorgere criticità anticoncorrenziali, laddove, ad esempio, l’accesso ai foundation models divenisse necessario per competere efficacemente in alcuni mercati e tale accesso fosse controllato o impedito da grandi player del mercato. Un simile scenario, come evidenziato dall’autorità, potrebbe pregiudicare l’innovazione e la concorrenza nonché comportare un danno per utenti ed imprese;
- la tutela dei consumatori. Se da un lato – osserva la CMA – i foundation models e i servizi basati sull’AI potrebbero produrre benefici a favore dei consumatori, dall’altro occorre valutarne i potenziali rischi. La CMA analizzerà quindi se i foundation models che si stanno sviluppando siano conformi agli obblighi posti dalla normativa in materia di tutela dei consumatori.
Secondo quanto affermato dall’autorità britannica, i risultati dell’analisi costituiranno tra l’altro la base per raccomandazioni eventualmente rivolte dalla CMA ad altri soggetti istituzionali nonché per eventuali linee guida destinate agli operatori attivi nei vari livelli del mercato.
Le parti interessate potranno trasmettere i propri contributi ai fini dell’iniziativa in commento entro il 2 giugno 2023. Come reso noto dalla CMA, gli esiti delle analisi svolte nell’ambito dell’Initial Review saranno pubblicati nel mese di settembre 2023.
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Data Protection & Cybersecurity
I dati pseudonimizzati non sono sempre dati personali: l’importante chiarimento del Tribunale dell’Unione Europea
Con la sentenza del 26 aprile 2023 (causa T-557/20), il Tribunale dell’Unione Europea ha fornito un importate chiarimento in merito alla nozione di “dati pseudonimizzati” e alla possibilità che tali informazioni rientrino nella più generale categoria dei “dati personali”.
L’applicabilità del GDPR e – più in generale – della normativa privacy è legata innanzitutto alla definizione di “dato personale”. Tale definizione è molto ampia, proprio per assicurare una tutela forte, tramite l’applicazione estesa della normativa in questione.
Stabilire – come ha fatto il Tribunale UE – che i dati pseudonimizzati non devono sempre considerarsi dati personali significa escludere l’applicabilità della normativa privacy – e degli obblighi stringenti dalla stessa previsti – in tutta una serie di casi, aprendo nuovi inattesi spazi per lo sfruttamento di informazioni che non sono più riconducibili ad individui identificati o identificabili.
Facciamo un passo indietro ed esaminiamo con maggior dettaglio la decisione del Tribunale UE.
Un primo chiarimento è d’obbligo: la sentenza non ha avuto ad oggetto l’interpretazione del GDPR bensì del Regolamento (UE) 2018/1725, che disciplina il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione Europea. Tuttavia, le nozioni di dato personale e dato pseudonimizzato previste nei due Regolamenti coincidono. Per questo, le conclusioni del Tribunale UE sono pienamente applicabili anche nell’interpretazione del GDPR.
Nell’ambito del programma di risoluzione del Banco Popular Espanol, il comitato di risoluzione creditizio unico (CRU) aveva chiesto agli azionisti e creditori della banca di presentare dei documenti giustificativi, che includevano anche dati personali degli interessati (in particolare, il documento di identità e la prova della proprietà degli strumenti di capitale della banca). Inoltre, il CRU aveva invitato azionisti e creditori a presente delle osservazioni sulla decisione preliminare presa dal CRU in merito al programma di risoluzione della banca.
Il CRU aveva poi attribuito un codice alfanumerico a ciascuna osservazione ricevuta. Il codice alfanumerico consisteva in un identificativo unico universale a 33 cifre, generato in modo casuale al momento della ricezione delle osservazioni di azionisti e creditori.
Il CRU aveva poi trasmesso a Deloitte – quale valutatore indipendente – le suddette osservazioni dopo averle filtrate, classificate ed aggregate. Le osservazioni recavano il codice alfanumerico attribuito dal CRU, senza però che Deloitte avesse le informazioni necessarie per poter risalire all’identità dei soggetti che avevano formulato le diverse osservazioni. Infatti, il CRU era l’unico soggetto a poter risalire all’identità degli interessati e a collegare le osservazioni agli altri dati personali ricevuti da questi ultimi.
Ciononostante, l’EDPS aveva riscontrato una violazione da parte del CRU, per non aver indicato Deloitte fra i soggetti destinatari dei dati personali, nell’informativa privacy fornita agli interessati.
Il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione dell’EDPS, precisando che “per stabilire se le informazioni trasmesse a Deloitte [costituiscano] dati personali, occorre porsi dal punto di vista di quest’ultima per determinare se le informazioni che le sono state trasmesse si riferiscano a persone identificabili”.
In buona sostanza, la nozione di “dato pseudonimizzato” è relativa, potendo variare a seconda del soggetto dalla cui prospettiva si guarda l’accesso a quelle informazioni. Il solo fatto che un soggetto disponga delle informazioni necessarie per risalire all’identità degli interessati (come il CRU, nel caso di specie) non significa che le stesse conclusioni debbano raggiungersi in relazione ad altri soggetti, che hanno ricevuto i dati dal primo.
Il Tribunale UE chiarisce che per stabilire se un’informazione sia pseudonimizzata o anonima, si deve fare una valutazione delle circostanze concrete, volta a verificare se il soggetto che tratta i dati sia in grado di risalire all’identità degli individui a cui questi dati si riferiscono. In caso di risposta negativa, le informazioni devono considerarsi dati anonimi e, come tali, non soggetti all’applicazione della normativa privacy.
Come anticipato sopra, questa sentenza apre nuovi spazi allo sfruttamento dei dati. Spazi che la normativa privacy tende a soffocare, in nome del nobile intento di proteggere la riservatezza e la libertà degli individui.
Si tratta senz’altro di un fine di primaria importanza, riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale e dai Trattati dell’Unione Europea. Un fine che però deve essere adeguatamente contemperato con altri interessi meritevoli di tutela. Si pensi ad esempio alla ricerca scientifica o alla libertà di iniziativa economica.
Troppo spesso iniziative di istituzioni pubbliche e private che hanno come fine – mediato o immediato – l’interesse collettivo si scontrano con i limiti di imposti dalla normativa privacy, dovendo rinunciare a iniziative meritevoli.
Questa decisione del Tribunale dell’Unione Europea rappresenta un passo importante per poter superare i limiti di un approccio “privacy-centrico”, senza minare nella sostanza le garanzie che la stessa prevede a tutela delle libertà degli individui.
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Intellectual Property
La tutela delle informazioni confidenziali: tra segreti commerciali e concorrenza sleale
Nella sentenza n. 1634/2023 il Tribunale di Torino ha analizzato la disciplina in materia di informazioni confidenziali la cui acquisizione non autorizzata è protetta sia ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., che disciplinano la tutela dei segreti commerciali, sia ai sensi dell’art. 2598 c.c., in quanto la l’illecita asportazione di dati riservati può configurare un’attività di concorrenza sleale.
Il giudizio è stato promosso da una società operante nel settore della vendita di autoveicoli che ha citato una concorrente, lamentando una condotta di sviamento di clienti posta in essere tramite l’illecita estrazione di informazioni confidenziali, quali dati informatici e documentazione riservata. Secondo la ricostruzione attorea, un ex-dipendente, passato alle dipendenze della convenuta, avrebbe utilizzato dati confidenziali estratti da piattaforme in uso dall’attrice, per attirare clienti dell’ex-datrice di lavoro, attuando condotte di concorrenza sleale. Secondo l’attrice tali informazioni avrebbero costituito segreti commerciali con un significativo valore economico, in quanto patrimonio acquisito e affinato dalla società nel corso degli anni. Inoltre, sarebbero state trasferite rilevanti quantità di dati in formato digitale verso account o dispositivi esterni. Tali condotte avrebbero costituito un’acquisizione indebita di segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., poiché i dati contenuti nei sistemi della società avevano natura segreti ed era erano accessibili solo con user ID e password. La convenuta avrebbe anche posto in essere una condotta di concorrenza sleale finalizzata allo sviamento della clientela.
Ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i., la protezione come segreti commerciali è riconosciuta a informazioni aziendali e a esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, posto che queste (i) non sono generalmente note o accessibili in modo facile agli esperti e operatori del settore; (ii) hanno un valore economico proprio perché sono tenute segrete; e (iii) sono sottoposte a misure che sono ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha escluso che la sottrazione dei dati indicati dall’attrice potesse configurare violazione della disciplina dei segreti commerciali, dal momento che i sistemi informatici dai quali sarebbero state trasferite le informazioni oggetto del giudizio sono di proprietà della casa automobilistica i cui prodotti vengono commercializzati dall’attrice. La banca dati contenuta in tali sistemi è pertanto liberamente e facilmente accessibile da tutti i concessionari: lo scopo di tale software è proprio quello di condividere i dati relativi alla clientela e alle condizioni contrattuali applicate con tutta la rete dei venditori. Secondo il Tribunale di Torino, non sussistono i requisiti previsti all’art. 98 c.p.i., dal momento che le informazioni sono agevolmente accessibili a tutti gli esperti di settore e non sono state adottate delle misure adeguate a rendere segrete i dati immesse nei sistemi.
Esclusa la violazione della normativa in materia di segreti commerciali, il Tribunale ha valutato se potesse configurarsi una condotta concorrenza sleale. La giurisprudenza e la dottrina concordano che le informazioni confidenziali non sono solo tutelabili come segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.: l’art. 2598 n. 3 c.c., che sanziona gli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale, può ricomprendere anche l’acquisizione illecita e scorretta di informazioni che siano confidenziali, ma che non siano classificabili segreti commerciali data dall’art. 98 c.p.i.. In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 18777/2019 ha sancito che l’illecita asportazione di dati riservati sia sanzionabile ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. anche quando si tratta di “complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segregati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e che configurino una banca data che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito”.
Lo sviamento della clientela non è un illecito tipizzato dalla giurisprudenza in modo consolidato: costituisce una forma di concorrenza, che per divenire illecita deve avere luogo, direttamente o indirettamente, tramite mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. La natura illecita della condotta deve essere determinata in base all’insieme dell’attività che dovrebbe danneggiare il concorrente o che è finalizzata ad approfittare dell’avviamento di quest’ultimo sul mercato. Ciò non si configura se vengono utilizzati i rapporti commerciali e le conoscenze di un ex-dipendente di un concorrente, che non sia vincolato da un patto di non concorrenza.
Sulla base della facile accessibilità dei dati relativi ai clienti dell’attrice, caricati su un sistema condiviso tra i concessionari, il Tribunale di Torino ha ritenuto infondata anche la sussistenza di condotte di concorrenza sleale poste in essere con l’indebita acquisizione e trasferimento di informazioni confidenziali, che appunto nel caso di specie non erano proteggibili come segreti commerciali. Secondo il Tribunale, il comportamento della convenuta è rientrato nei normali canoni di concorrenza anche tenendo conto che nel settore di riferimento la clientela è legata al singolo venditore da un rapporto di fiducia e il cliente può rivolgersi più concessionari per ricercare le condizioni migliori di vendita. Infine, il numero di clienti che sarebbero stati sviati a danno dell’attrice non è stato quantitativamente tale da costituire una sistematica acquisizione della clientela, non configurandosi pertanto alcun profilo di illiceità nell’attività della convenuta. Pertanto, il Tribunale di Torino ha rigettato integralmente le richieste attoree, stabilendo che l’assenza di modalità illecite lesive della correttezza professionale nello sviamento di clientela non ha determinato nemmeno una violazione ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. da parte della società convenuta.
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Deposito di un disegno o modello e caricamento delle prospettive: i consigli dell’EUIPO
Ai fini di un corretto deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario è necessario adottare alcuni accorgimenti per prevenire l’insorgenza di irregolarità ostative alla registrazione del disegno o che potrebbero rallentarne l’iter di registrazione.
Di seguito, una breve disamina dei principali aspetti pratici connessi alla fase di deposito e, in particolare, al caricamento delle prospettive del disegno o modello su cui l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) invita ad avere maggiore accortezza e rispetto ai quali si registra una maggiore frequenza di errori.
Premesso che il disegno o modello deve essere riprodotto con almeno una prospettiva e che non possono essere depositate più di sette prospettive per disegno o modello, più altre tre prospettive non protette, è necessario tenere a mente quanto segue:
- Tutte le prospettive devono corrispondere a un unico disegno o modello.
In una domanda singola non è possibile depositare prospettive raffiguranti oggetti di tutela con caratteristiche differenti, sebbene appartenenti alla medesima classe di Locarno. In questo caso occorre depositare più domande di registrazione singole quanti sono i disegni o modelli.
Una soluzione alternativa e più economica è il deposito di una domanda multipla, ossia contenente disegni o modelli diversi. Tuttavia, è necessario sottolineare che condizione di deposito di una domanda multipla è il rispetto del requisito dell’“unicità della classe”, secondo il quale tutti i prodotti indicati relativamente ai disegni o modelli contenuti in una domanda multipla devono appartenere alla stessa classe tra le 32 della classificazione di Locarno, ossia il sistema di classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), fatta eccezione per l’indicazione ornamenti o prodotto/i X (ornamenti per -), nella Classe 32-00, per la quale si ammette la combinazione con le indicazioni dei prodotti rientranti in un’altra classe. Non occorre invece che i diversi disegni o modelli siano correlati o altrimenti simili in termini di aspetto, natura o scopo.
- Non devono essere aggiunti ulteriori elementi che non fanno parte del disegno o modello.
Una prospettiva che presenti anche simboli, testi o indicazioni, quali ad esempio note esplicative, numeri, frecce, etc., costituisce motivo di rilievo. Ulteriori informazioni possono essere rese note mediante la sezione dedicata alla descrizione del disegno o modello.
- Il disegno o modello deve essere riprodotto su sfondo neutro.
L’immagine raffigurante un prodotto inserito in un comune ambiente reale costituisce motivo di rilievo.
- Ogni immagine può contenere una sola prospettiva del disegno o modello.
L’immagine contenente due diverse prospettive del disegno o modello costituisce motivo di rilievo dell’Ufficio.
- Eventuali colori presenti nel disegno o modello devono essere gli stessi in ogni prospettiva.
L’Ufficio considera come un disegno o modello diverso lo stesso prodotto presentato in un colore differente. Parimenti, l’Ufficio riscontrerà una irregolarità anche di fronte al deposito di immagini concernenti la combinazione di prospettive a colori e in bianco e nero. Da ciò di deduce che le prospettive di un disegno o modello devono essere necessariamente presentate negli stessi colori.
- Le prospettive ingrandite devono essere caricate come immagini separate.
L’inserimento della prospettiva ingrandita di uno specifico elemento del disegno o modello all’interno di una diversa immagine che già lo propone in dimensioni minori costituisce una irregolarità.
- Le rinunce visive devono sempre comparire in tutte le prospettive in cui figura la dichiarazione di rinuncia.
Quando si intende presentare la domanda di registrazione di disegno o modello per una specifica componente di un prodotto è necessario assicurarsi di presentare delle immagini che mostrino correttamente le rinunce visive, ovverosia le indicazioni grafiche che suggeriscono le esatte componenti del prodotto che non si intendono registrare. A tal fine, è possibile tratteggiare i contorni delle componenti per le quali non si intende ottenere tutela.
- Le serie di articoli o i prodotti complessi devono essere rappresentati nella loro integralità in almeno una prospettiva.
Ai fini di un corretto deposito di una domanda di registrazione come disegno o modello di una serie di articoli o di un prodotto complesso è necessario che nella selezione delle prospettive vi sia almeno una prospettiva integrale.
- L’indicazione del prodotto deve corrispondere alla riproduzione del disegno o modello.
Deve esserci coerenza tra l’indicazione del prodotto e la prospettiva del disegno o modello caricata.
- L’indicazione del prodotto deve essere sufficientemente specifica da permetterne l’attribuzione a una classe e sottoclasse della classificazione di Locarno.
L’EUIPO richiede che l’indicazione del prodotto sia formulata in modo da farne risaltare chiaramente la natura e permetterne la classificazione in una sola classe e sottoclasse. A tal fine, uno strumento a disposizione degli utenti è lo strumento web DesignClass dell’Ufficio, utile ai fini della ricerca delle indicazioni dei prodotti che meglio corrispondono ai prodotti per cui si desidera registrare un disegno o modello tra quelle presenti nella banca dati armonizzata delle indicazioni dei prodotti. In tale banca dati, basata sulla stessa struttura delle classi e delle sottoclassi in cui si articola la classificazione di Locarno, figurano non solo le indicazioni dei prodotti ivi contenute, ma anche molte altre che sono approvate dagli uffici di PI degli Stati membri dell’UE e dall’Ufficio.
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Gambling e Gaming
Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) pubblica la nuova lista di siti web di gioco inibiti
Il 10 Maggio 2023 ADM ha pubblicato la lista dei siti internet sotto posti a black-list ai sensi dell’art.102, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, ordinando la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti.
In particolare, a seguito delle modifiche normative intervenute nel 2020, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ADM ha il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori.
Con il presente provvedimento, ADM ha ordinato l’integrazione dell’elenco del di n. 38 nuovi siti internet e l’immediato ripristino della connessione alla rete internet di 2 siti internet. I destinatari degli ordini hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. Di fatto, quindi, il sito non risulta più accessibile per gli utenti italiani nonostante esso sia ancora accessibile dall’estero. Poiché i gestori del sito non ricevono una notifica da parte di ADM, questi ultimi vengono a conoscenza dell’inserimento del loro sito nella lista web in virtù del drastico crollo di accessi dal mercato italiano.
Infatti, sotto il profilo procedimentale, l’art. 102 del D.L. n. 104/2020 non prevede che l’Amministrazione comunichi l’avvio del procedimento di rimozione dell’offerta illegale dal sito web al soggetto terzo titolare del sito, ma prevede la notifica nelle forme della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia. In realtà, quando il provvedimento è pubblicato, l’ordine è già emesso, pertanto il procedimento finalizzato all’emissione del provvedimento si è concluso.
Le condotte contestate spesso riguardano l’attività di intermediazione o raccolta diretta delle scommesse, vietata ai sensi dell’articolo 4 e ss. della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 recante “Interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e tutela della concorrenza nello svolgimento di competizioni agonistiche” che vieta espressamente la partecipazione “a concorsi, giuochi, scommesse” su siti di gioco che siano gestiti senza una concessione emessa da ADM. Il potere di ADM infatti non può estendersi alla repressione di fenomeni che siano al di fuori della propria competenza (a titolo esemplificativo, la conformità con la normativa pubblicitaria sul gioco su cui è competente AGCOM).
Nel caso in cui un gestore del sito ritenga che il proprio dominio sia stato inserito erroneamente nella lista web dei siti di gioco inibiti, in assenza di contradditorio, si raccomanda di procedere nel più breve tempo possibile a depositare un’stanza di ripristino che dovrà essere quanto più esaustiva e chiarificatrice possibile, al fine di assistere ADM ad adottare le corrette determinazioni. In caso di espresso diniego, il ricorso all’autorità amministrativa (TAR Lazio) per l’impugnazione del provvedimento è imprescindibile.
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La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Emanuele Gambula, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra.
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui.
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Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.