
22 giugno 2023 • 19 minuti di lettura
Innovation Law Insights
22 giugno 2023Podcast
L’On. Benifei sulla approvazione dell’AI Act da parte del Parlamento europeo
L’On. Benifei è il rapporteur dell’AI Act appena votato dal Parlamento europeo e in questo episodio di Diritto al Digitale discute di cosa significa questo voto nel mondo dell’intelligenza artificiale. L’approvazione ha infatti un significato politico notevole nell’ottica di riposizionamento dell’Unione europea nel panorama mondiale con riferimento al mondo della tecnologia. L’episodio del podcast è disponibile qui.
Shannon Lazzarini di UniCredit sulle sfide legali per una banca durante la trasformazione digitale
Shannon Lazzarini, Head of Group Legal Advice and Litigation e Group Deputy General Counsel di UniCredit, discute Giulio Coraggio in un’interessante puntata di Diritto al Digitale. Insieme, esplorano l’eccezionale percorso professionale di Shannon, facendo luce sui suoi molteplici e diversissimi lavori e discutendo del panorama attuale e futuro di una banca come UniCredit. L’episodio del podcast è disponibile qui.
Data Protection & Cybersecurity
Il Garante privacy svedese sanziona una nota App di streaming per non aver rispettato il diritto di accesso degli interessati
Con un recente provvedimento, l’Autorità svedese per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 58 milioni SEK (circa 5 milioni di euro) nei confronti di una nota app di streaming musicale e podcast per non aver rispettato il diritto di accesso riconosciuto agli interessati dal Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”). In particolare, la società non aveva pienamente soddisfatto le richieste di accesso ai dati, in quanto non aveva fornito informazioni in modo chiaro e specifico sulla loro fonte, sui destinatari a cui erano stati comunicati e sui trasferimenti internazionali.
La vicenda che ha portato alla sanzione privacy contro l’App di streaming
La vicenda trae origine dall’inoltro al Garante privacy svedese di una segnalazione da parte dell’associazione noyb di Max Schrems, presentata il 18 gennaio 2019 contro vari servizi di streaming, tra cui l’App. Noyb lamentava che la società non consentisse l’esercizio del diritto di accesso ai dati, come previsto dall’art. 15 del GDPR. A distanza di quattro anni, l’Autorità svedese ha confermato la violazione e inflitto una sanzione da circa 5 milioni di euro.
Ai sensi dell’articolo 15 del GDPR, gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali nonché a conoscere le finalità del trattamento, il periodo di conservazione, la loro destinazione verso terze parti e il diritto a richiedere la loro cancellazione.
A seguito delle indagini condotte, il Garante ha constatato che:
- le informazioni fornite dalla società su come e per quali scopi vengono trattati i dati personali non erano sufficientemente specifiche e chiare: secondo il Garante privacy, deve essere facile per l’interessato che richiede l'accesso ai propri dati capire come il titolare del trattamento utilizzi tali dati. Ad esempio, i dati personali di natura tecnica o di difficile comprensione dovrebbero essere spiegati non solo in inglese, ma anche nella lingua madre dell'individuo;
- la società ha suddiviso in più sezioni i dati personali a cui gli interessati possono accedere: l’App presentava diverse sezioni, ad esempio una sezione contenente le informazioni che la società ha ritenuto di maggior interesse per l'individuo, quei dettagli di contatto e pagamento, gli artisti seguiti dal cliente e la cronologia di ascolto per un determinato periodo di tempo. Tuttavia, nel caso in cui l’interessato desiderasse informazioni più dettagliate, ad esempio tutti i file di log tecnici relativi all’utilizzo dell’App, era necessario consultarli in un'altra sezione.
Secondo l’Autorità svedese per la protezione dei dati personali, non vi sono criticità nel suddividere la copia dei dati personali in diverse sezioni purché il diritto di accesso sia comunque garantito e soddisfatto. In alcune situazioni, al contrario, può rendere più facile per l'interessato comprendere le informazioni se vengono presentate in parti separate, almeno quando si tratta di un'ampia quantità di informazioni. Tuttavia, l’Autorità ha ricordato che è importante che l'individuo comprenda quali informazioni si trovano nelle diverse sezioni e come richiederle.
Come riconosciuto dal Garante privacy svedese, la società aveva in effetti adottato varie misure per semplificare il diritto di accesso ai dati e pertanto le criticità riscontrate non sono state considerate gravi. perciò la multa è minima rispetto al fatturato della nota azienda svedese, che ha tuttavia comunicato di voler presentare appello contro la decisione.
Alcune considerazioni per le aziende
Questo provvedimento è interessante per i seguenti aspetti evidenziati dall’Autorità svedese:
- è fondamentale il rispetto dei diritti degli interessati riconosciuti dal GDPR, ivi incluso il diritto di accesso;
- deve essere facile per l’interessato che richiede l'accesso ai propri dati capire come il titolare del trattamento utilizzi tali dati – a tal fine è possibile suddividerli in diverse sezioni; e
- i dati personali di natura tecnica o di difficile comprensione dovrebbero essere spiegati non solo in inglese, ma anche nella lingua madre dell'individuo.
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Intellectual Property
Conferma del carattere descrittivo del marchio collettivo "EMMENTALER"
Con la sentenza T-123/23, il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato il carattere descrittivo del marchio collettivo denominativo "EMMENTALER" per “formaggi a denominazione d'origine protetta "emmentaler””, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento Marchi dell'Unione Europea (RMUE).
In data 4 ottobre 2017, Emmentaler Switzerland ha ottenuto la registrazione internazionale del marchio collettivo denominativo "EMMENTALER" presso l'Ufficio marchi internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che designava inter alia l'Ufficio Marchi per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea (EUIPO). Tuttavia, il processo di registrazione ha successivamente incontrato ostacoli quando l’EUIPO ha respinto la domanda in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei marchi descrittivi.
La ricorrente ha quindi impugnato la decisione, sostenendo due principali motivi di violazione. In primo luogo, ha affermato che l'EUIPO ha erroneamente interpretato l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che consente la registrazione di marchi collettivi dell'Unione Europea che indicano la provenienza geografica dei prodotti. In secondo luogo, la ricorrente ha contestato l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, sostenendo che il segno "EMMENTALER" non indica una caratteristica dei prodotti, ma piuttosto la loro provenienza geografica.
Per valutare la validità del secondo motivo del ricorso, è essenziale comprendere il concetto di designazione geografica. Secondo l'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, i segni che indicano la provenienza geografica dei prodotti possono essere registrati come marchi collettivi dell'Unione Europea, nonostante l'impedimento assoluto previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Tuttavia, la portata di questa disposizione deve essere interpretata in modo restrittivo, limitando la registrazione ai segni che effettivamente indicano la provenienza geografica e non altre caratteristiche dei prodotti.
Di conseguenza, il Tribunale ha diligentemente esaminato le prove presentate e gli indizi rilevanti per valutare se il segno "EMMENTALER" fosse descrittivo per il pubblico di riferimento e, di conseguenza, non registrabile come marchio dell'Unione Europea. Uno degli elementi chiave presi in considerazione è stata la normativa tedesca sui formaggi, che identifica il termine "emmentaler" come indicazione di un tipo di formaggio venduto sul mercato tedesco. Interpretazione avvalorata anche dal fatto che il termine "emmentaler" è definito come un tipo di formaggio anche nel dizionario Duden e nella normativa del Codex Alimentarius. Inoltre, un'ampia quantità di formaggio prodotto in Germania viene commercializzata nel paese utilizzando esclusivamente la denominazione "Emmentaler". Ciò indica chiaramente che il pubblico di riferimento percepisce tale denominazione come caratterizzante tali prodotti e, di conseguenza, come descrittiva.
Il Tribunale, inoltre, ha tenuto conto del fatto che l'Unione Europea si è opposta all'inclusione di "emmentaler" nell'elenco delle DOP nell'ambito dell'Accordo tra la Svizzera e l'UE. Questo elemento ha ulteriormente supportato la conclusione del Tribunale sul carattere descrittivo del segno "EMMENTALER" nel contesto specifico dei prodotti alimentari.
Alla luce di queste prove e indizi, il Tribunale ha concluso che il pubblico di riferimento tedesco avrebbe compreso immediatamente il segno "EMMENTALER" come riferito a un tipo di formaggio. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il segno avesse un carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.
Infine, il Tribunale ha sottolineato che poiché "EMMENTALER" è descrittivo di un tipo di formaggio e non viene percepito come un'origine geografica, non può beneficiare di protezione come marchio collettivo. Pertanto, il ricorso è stato respinto nella sua interezza, confermando la decisione dell'EUIPO di negare la registrazione del marchio "EMMENTALER" come marchio collettivo dell'Unione Europea.
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Le linee guida del Ministero della Cultura per la determinazione degli importi minimi dei canoni per la concessione d’uso dei beni culturali
Con decreto ministeriale n. 161/2023, il Ministero della Cultura ha adottato nuove linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni culturali.
Tali linee guida, adottate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), definiscono gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi di concessione richiesti ai singoli richiedenti per l’uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura dello Stato, di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le linee guida sanciscono che, indipendentemente dal canone o dal corrispettivo individuato, la concessione per l’uso e la riproduzione dei beni culturali è comunque subordinata alla previa verifica di compatibilità della destinazione d’uso della riproduzione con il carattere storico-artistico dei medesimi.
Ai fini della determinazione dei canoni di concessione in uso degli spazi e/o dei corrispettivi di riproduzione, il documento individua due diverse tipologie di concessioni: la riproduzione di beni e l’uso degli spazi; a loro volta, tali tipologie sono suddivise in dodici macro-prodotti: per quanto concerne la riproduzione dei beni, stampe fotografiche, immagini digitali, videoclip, diapositive, fotocolor, microfilm (duplicazione). ingrandimento da microfilm, fotocopie e scansioni. Per quanto concerne l’uso degli spazi: spazio in consegna al concedente, riprese video, cinematografiche e televisive e servizi fotografici.
La sezione A relativa alle ipotesi di riproduzioni di beni culturali riguarda altresì i casi di riuso delle medesime copie e/o riproduzioni, anche in formato di dati e, a seconda della finalità perseguita, la normativa vigente distingue tra riproduzioni a scopo non lucrativo o per finalità non commerciali (a titolo esemplificativo quelle per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa e promozione della conoscenza del patrimonio culturale) e riproduzioni a scopo lucrativo o per finalità commerciali (come nel caso di riproduzioni richieste o eseguite da destinare alla vendita sul mercato). Tali riproduzioni possono essere eseguite da privati con mezzi propri oppure dall’amministrazione su richiesta da parte di soggetti pubblici e privati.
Vi sono due eccezioni interessanti, una delle quali riguarda il riuso di documenti contenenti dati pubblici. Infatti, la direttiva europea 2019/1024 ha stabilito un generale principio di gratuità per il riuso dei dati in possesso di pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, con possibilità di prevedere il pagamento di una tariffa limitata al recupero dei soli costi marginali. Un’altra eccezione è posta per i contenuti prodotti e resi disponibili da biblioteche, musei e archivi in ragione dell’onerosità delle attività di produzione e conservazione dei dati del patrimonio culturale nazionale. Gli istituti culturali pubblici, ivi inclusi quelli statali, possono richiedere il pagamento di tariffe superiori ai costi marginali per generare ricavi rispetto all’investimento pubblico richiesto.
La sezione B, relativa all’uso degli spazi, ha ad oggetto invece la concessione d’uso di spazi a scopo individuale o privato presenti nell’ambito delle strutture in consegna agli istituti concedenti. Gli spazi saranno individuati dall’istituto concedente e dal canone devono essere esclusi eventuali servizi, le somme da destinare al personale del Ministero della cultura per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti e le spese connesse all’eventuale cauzione richiesta dal concedente a garanzia del risarcimento da danni a cose o a persone.
La tabella 7 delle linee guida prevede altresì i coefficienti per percentuale sulle vendite di NFT.
Stando a quanto delineato nelle Linee Guida, ciascun istituto potrà adottare un proprio tariffario e prevedere canoni e corrispettivi superiori rispetto a quanto contenuto nelle linee guida medesime; tali canoni dovranno essere pubblicati nei rispettivi siti istituzionali e trasmessi alla Direzione generale competente per la raccolta e la successiva pubblicazione sulle rispettive sezioni presenti sul sito internet istituzionale del Ministero della Cultura.
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Food and beverages
Pubblicato il Regolamento UE 2023/1115 in materia di materie prime e prodotti associati alla deforestazione
Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE 2023/1115, che abroga il precedente Regolamento UE 995/2010 e stabilisce le norme relative all'importazione ed esportazione di materie prime e prodotti associati alla deforestazione all'interno dell'Unione Europea.
Lo scopo principale del Regolamento è quello di ridurre al minimo il contributo delle nazioni europee alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, nonché di diminuire l'impatto dei Paesi dell'Unione sulle emissioni di gas serra e sulla perdita della biodiversità globale.
Il Regolamento stabilisce che le seguenti materie prime: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, non possano essere immesse sul mercato dell'Unione o esportate se non rispettano i seguenti requisiti:
- Devono provenire da fonti a deforestazione zero;
- Devono essere prodotti nel rispetto della legislazione vigente nel paese di produzione;
- Devono essere oggetto di una dichiarazione di due diligence.
Qualora i prodotti non siano conformi a tali requisiti, ovvero se non è possibile valutare adeguatamente i rischi di deforestazione, degrado forestale o illegalità, gli operatori coinvolti devono astenersi dalla commercializzazione dei prodotti.
Per conformarsi al Regolamento, gli operatori devono raccogliere prove sotto forma di informazioni, documenti e dati verificabili che dimostrino che i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti. Tali informazioni dovrebbero includere soprattutto la tipologia e la quantità di prodotto, il paese di produzione e le entità dei fornitori e dei clienti.
Le disposizioni più importanti del Regolamento, inclusi gli obblighi di due diligence menzionati, diventeranno applicabili il 30 dicembre 2024, ossia 18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento (prevista per la fine di giugno 2023, venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Al fine di agevolare le microimprese e le piccole imprese, il Legislatore Europeo ha stabilito che tali disposizioni diventeranno obbligatorie nei loro confronti a partire dal 30 giugno 2025, ad eccezione del legno e dei prodotti derivati da esso elencati nell'allegato del Regolamento UE n. 995/2010.
È importante notare che il Regolamento non si applica ai prodotti che sono stati fabbricati prima della sua entrata in vigore (29 giugno 2023).
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del Regolamento, sono tenuti a rispettare gli obblighi di legge due categorie di entità:
- Gli operatori con sede nell'UE, definiti come "la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette prodotti interessati sul mercato o li esporta ";
- I commercianti con sede nell'UE, definiti come "la persona nella catena di approviggionamento, diversa dall'operatore che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato".
Nel caso in cui una persona fisica o giuridica sia stabilita in un Paese terzo, gli obblighi previsti dal Regolamento si applicano all'importatore con sede nell'UE.
L'obbligo di conformità, l'implementazione di due diligence e la promozione di pratiche a deforestazione zero evidenziano l'impegno dell'Unione Europea a incoraggiare un approccio responsabile ed etico nel commercio internazionale. Inoltre, il sostegno alle microimprese e alle piccole imprese nel rispettare tali disposizioni dimostra la volontà di promuovere un cambiamento graduale ma significativo verso modelli di produzione e consumo sostenibili.
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Gaming & Gambling
L’impiego dell’intelligenza artificiale nel comparto del gioco regolamentato
Le scommesse sono un’attività che coinvolge la previsione di un evento futuro incerto, e il denaro che si scommette è basato sulle probabilità che si pensa che quell’evento accada o no. Il comparto del gioco regolamentato è un terreno di prova ideale per l’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale funziona attraverso la raccolta di dati, che le permettono di analizzare statistiche ed eventi per migliorare continuamente la sua precisione.
L’industria del gioco si basa molto sullo sfruttamento dei dati storici per anticipare i risultati e i comportamenti futuri. Si tratta quindi di una competenza fondamentale e necessaria per la progettazione dei giochi, la definizione delle quote, la gestione del rischio, la profilazione dei clienti, l’ottimizzazione dei programmi di bonus e l’individuazione delle frodi.
La corretta identificazione della probabilità del verificarsi di un evento
A seguito della regolamentazione sempre più incisiva sia a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo del settore del gioco, gli analisti che operano in tale comparto e che definiscono la probabilità del verificarsi di un evento – da cui poi è possibile fissare le quote da offrire sul mercato – hanno la necessità di dotarsi di strumenti che permettano l’analisi di una grande quantità di dati. A tal proposito, non si fa esclusivamente riferimento ai casi classici di probabilità che una squadra vinca una determinata competizione o un evento. Ma, ad esempio, nell’ambito delle scommesse in tempo reale, potrebbe rivelarsi particolarmente utile calcolare la velocità e le traiettorie dei giocatori in campo per poter prevedere in tempo reale e anticipatamente il realizzarsi di un gol, così da aggiornare correttamente le quote live offerte durante un evento.
Fra i dati più innovati analizzati dall’industria delle scommesse sportive si possono annoverare la forma fisica e la performance passata di un giocatore, le condizioni meteorologiche prima di un determinato evento, i fattori ambientali del luogo in cui si svolge l’evento e ancora le prospettive di crescita di un club. Questo approccio basato sui dati consente ai bookmaker di identificare le tendenze e le statistiche di gioco che possono essere utilizzate per stabilire le probabilità di ogni possibile risultato e, quindi, le quote che saranno offerte ai clienti.
Ciò consente ai bookmaker di stabilire le probabilità più accurate e di offrire quote più competitive ai loro clienti.
Il gioco responsabile e l’identificazione delle frodi
Così come l’intelligenza artificiale facilita la creazione di nuovi prodotti per il gioco, allo stesso modo può fungere da salvaguardia per contrastare gli effetti negativi del settore. Nel contesto della normativa sul gioco responsabile, esistono pratiche piuttosto tradizionali per prevenire i rischi dei giocatori. Ci si basa infatti sui comportamenti di gioco di giocatori che si sono cancellati e autoesclusi. L’intelligenza artificiale può assumere un ruolo importante nell’interazione con i clienti, in particolare nel massimizzare l’esperienza dei giocatori in aree come il servizio clienti che è molto utile anche per individuare, ma soprattutto prevenire, il gioco d’azzardo problematico.
La logica alla base di questa scelta è che le nuove tecnologie fanno un passo avanti nel tracciare e valutare ogni cliente, accumulando un gran quantità di dati comportamentali. Attraverso l’intelligenza artificiale addestrata con i dati comportamentali di noti giocatori problematici, le società possono automaticamente identificare e indicare un cliente con un rischio di gioco problematico, anche se ancora in fase iniziale, così da poter monitorare i suoi pattern e intervenire tempestivamente bloccandone l’operatività prima che l’attività di gioco diventi problematica. I giocatori che ricevono un feedback personalizzato sul loro comportamento di gioco, misurato in termini di tempo dedicato e denaro speso, sono infatti più propensi a modificare il loro comportamento di gioco, rispetto a coloro che non ricevono feedback personalizzati e che individualmente decidono di autosospendersi o limitarsi.
Sotto diverso profilo, l’intelligenza artificiale può utilizzare tecniche di apprendimento automatico per analizzare i dati storici delle scommesse, le informazioni sulle quote, i modelli di gioco dei giocatori per la categorizzazione di schemi anomali di giocata e irregolarità che potrebbero indicare la presenza di frodi. Ad esempio, l’intelligenza artificiale può essere in grado di rilevare un modello di scommesse che sembra irrazionale o sospetto, come un elevato numero di scommesse su un esito improbabile o un grande volume di scommesse su una partita di un campionato sconosciuto.
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per individuare le frodi nelle scommesse può anche migliorare la reputazione dell’industria delle scommesse sportive. Quando i giocatori sanno che l’industria utilizza tecnologie avanzate per prevenire le frodi, sono più propensi a scommettere in modo sicuro e fiducioso. Pertanto, la vera rivoluzione nel mondo delle scommesse consiste nell’utilizzare gli strumenti predittivi di intelligenza artificiale per favorire il gioco responsabile, limitare le frodi, prevenire fenomeni di riciclaggio e i casi match-fixing. Mentre tali strumenti sono in uso per i bookmaker già da un paio d’anni per la corretta identificazione delle quote e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, sarà compito delle Autorità di regolamentazione nazionali lavorare di concerto con gli operatori al fine di garantire la liceità e la supervisione sugli eventi oggetto di scommessa.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Giordana Babini, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Flaminia Perna.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui.
DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.
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