
22 settembre 2023 • 38 minuti di lettura
Innovazione e diritto: le novità della settimana
22 settembre 2023Ricerca
Ricerca di DLA Piper sull’Intelligenza Artificiale
Le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale responsabile sono aumentate notevolmente insieme all'adozione dell'IA, e i responsabili politici globali stanno rapidamente formalizzando le regole dell'IA per mitigare le sfide sociali, tecniche e commerciali.
Realizzare il potenziale di trasformazione dell'IA significa distinguere le questioni genuine che destano preoccupazione dai rischi 'fantasma', e consentire un progresso continuo con quadri legali appropriati, protocolli di conformità e guardrail etici.
La ricerca realizzata da DLA Piper offre una prospettiva pratica sulla governance, le strategie, le sfide e i rischi dell'IA. Queste intuizioni si basano su una ricerca condotta tra 600 leader di un'ampia gamma di organizzazioni in tutto il mondo. Abbiamo chiesto cosa stanno già facendo in relazione all'IA, cosa stanno pianificando di fare e quali preoccupazioni devono ancora essere affrontate. La ricerca è disponibile QUI.
Data Protection & Cybersecurity
Il diritto all’oblio oncologico sta arrivando anche in Italia: le tutele ai guariti da patologie oncologiche
Il 3 agosto 2023 la Camera ha approvato il testo del disegno di legge sul diritto all’oblio oncologico, vale a dire il diritto delle persone guarite da malattie oncologiche di non divulgare tale informazione e non subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in alcune situazioni disciplinate dalla legge.
Con la risoluzione del 16 febbraio 2022 “rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro”, il Parlamento europeo aveva richiesto agli Stati membri di prevedere entro il 2025 degli strumenti per garantire il diritto all’oblio oncologico a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e dopo cinque anni dopo il trattamento per i pazienti per la quale la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni.
In seguito a tale risoluzione, si sono susseguiti, sin da ottobre 2022 vari disegni di legge per garantire anche in Italia il diritto all’oblio oncologico. Il 3 agosto 2023 è stato approvato dalla Camera il testo del disegno di legge “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”. Tale disegno di legge si applica ai soggetti che sono stati precedentemente affetti da una patologia oncologica ed il cui trattamento si sia concluso, senza alcuna ricaduta, da più di dieci anni, o, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età, cinque anni. I soggetti qui menzionati, quindi, esercitando il proprio diritto all’oblio oncologico, esercitano il diritto a non fornire informazioni circa la propria pregressa patologia in caso di stipulazione o rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in materia di adozione e ai fini dell’accesso a procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private. qualora siano previsti accertamenti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati. Giova sottolineare, inoltre, che a tutela della riservatezza della persona guarita, l’istituto bancario, finanziario o assicurativo non può venire a conoscenza della pregressa condizione patologica del soggetto neanche attraverso altre fonti, qualora sia già a conoscenza dell’informazione, non la può comunque utilizzare per la determinazione delle condizioni contrattuali e nella valutazione del rischio dell’operazione e della solvibilità del contraente.
In questo momento il testo del disegno di legge è passato al Senato per l’approvazione, se venisse approvato sarebbe introdotta un’importantissima tutela contro le discriminazioni e per la riservatezza delle persone guarite, anche Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali si è espresso, definendo questo diritto una battaglia di civiltà che non si può perdere.
Nell’attesa che questo progetto si concretizzi anche in Italia, si segnala che ci sono Stati membri che hanno già previsto misure per garantire il diritto all’oblio oncologico nel loro ordinamento come: Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Romania.
Il diritto all’oblio oncologico si differenzia dal diritto all’oblio previsto dall’art. 17 GDPR in quanto ha un contenuto più ampio dell’ordinario diritto alla cancellazione dei propri dati. Per saperne di più sul diritto all’oblio secondo l’art. 17 GDPR, può essere interessante l’articolo “Corte di Cassazione: diritto all’oblio e legittimità del global delisting”.
Technology, Media & Telecom
Nuove Linee guida dell’AGCom per la definizione delle campagne di misure sul campo della qualità del servizio dati in mobilità per l’anno 2023
Con determina n. 3/23/DTC l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) ha approvato le “Linee guida per la definizione delle campagne di misure sul campo (drive test) della qualità del servizio dati in mobilità – Campagna 2023”.
Le Linee Guida hanno lo scopo di definire i requisiti tecnici e funzionali per la progettazione, l’esecuzione e la gestione delle campagne di misurazione sul campo, finalizzate a verificare la qualità del servizio dati in mobilità sulle reti degli operatori mobili, in attuazione delle precedenti delibere AGCom n. 23/23/CONS e 138/23/CONS, rispettivamente recanti le “Disposizioni in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali” e la “Disciplina della campagna di misura della qualità del servizio dati a larga banda da rete mobile per l’anno 2023”.
Lo scopo delle misurazioni è la rilevazione delle prestazioni del servizio relativo alla sola rete mobile di accesso, effettuate attraverso l’esecuzione di test attivi che si svolgono tra opportuni dispositivi mobili (client) e server dedicati.
DI seguito le principali caratteristiche dell’attività di misurazione:
- poiché per sua natura il servizio mobile non è legato ad una specifica posizione, ma ad un’area, si procede alla misurazione mediante un approccio statistico, campionando la qualità offerta dalle reti in certi punti scelti in modo opportuno (c.d. punti di test);
- le misure vengono effettuate all’esterno degli edifici, attraverso mezzi mobili che si spostano sul territorio da un punto all’altro, opportunamente attrezzati per rilevare contemporaneamente le reti mobili di tutti gli operatori coinvolti nella misurazione;
- i criteri di definizione dei punti di test sono sostanzialmente definiti (i) dall’omogeneità di distribuzione sul territorio italiano di tali punti e (ii) dall’alta densità di popolazione nell’intorno del punto di verifica;
- sono state scelte un totale di 45 città molto popolose (circa 2 per ogni regione), sulle quali dovranno essere effettuati due diversi tipi di misurazioni:
– misurazioni “nomadiche”, con mezzo fermo in un qualsiasi punto all’interno dell’area scelta, della durata di circa 15 minuti;
– misurazioni “dinamiche” con mezzo in movimento, svolte nel corso dello spostamento tra una misura nomadica e l’altra o tra un punto di misura dinamico (waypoint) e l’altro o tra una città e l’altra (si parla di dinamiche extra urbane);
- le misurazioni consentono di registrare le prestazioni della sola rete mobile, perché sono basate sul collegamento fra i terminali d’utente ed un server collocato presso il bordo esterno della rete mobile;
- nella campagna in esame i test vengono svolti includendo le reti 5G.
Ai fini del test vengono presi in considerazione una serie di indicatori, tra cui la velocità di trasmissione dei dati (misurata per download, upload e browsing), il tasso di insuccesso nella trasmissione dati, il tasso di inaccessibilità della trasmissione dati, il tasso di perdita dei pacchetti, il ritardo di trasmissione dati, la variabilità del ritardo, il tasso di insuccesso nello scaricamento di un video, il tasso di interruzione per freezing e il tasso di insuccesso per eccesso di freezing.
Il resoconto contenente l’esito dei risultati delle misurazioni sarà pubblicato sul sito www.misurainternetmobile.it.
Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Pubblicato il testo unico di revisione e semplificazione degli indicatori di qualità dei servizi di comunicazioni mobili e personali”.
Intellectual Property
Nuova decisione del TUE: la forma di un orsacchiotto è registrabile come marchio per prodotti di gioielleria
Con la recente sentenza T-591/21, il Tribunale dell'Unione Europea (TUE) si è pronunciato sul caso Apart sp. z o.o. contro EUIPO – S. Tous, SL. Il TUE ha ritenuto che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione del marchio oggetto di causa ex art. 7 Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (EUTMR), e ha pertanto concluso che la forma di un orsacchiotto è registrabile come marchio per prodotti di gioielleria.
La vicenda ha riguardato due brand di gioielli, ovvero S. Tous, SL (Tous) e Apart sp. z o.o. (Apart). Nel 2022, Tous ha presentato domanda di registrazione per il marchio figurativo europeo n. 8127128, raffigurante la sagoma di un orsacchiotto. Il 26 gennaio 2010, il marchio è stato registrato anche per i prodotti di gioielleria compresi nella classe 14.
Successivamente, nel 2017, Apart ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio di Tous, sostenendo i) la mancanza di distintività, in violazione dell'art. 7, par. 1(b) EUTMR, ed inoltre ii) che il segno registrato consiste esclusivamente in una forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto recante tale marchio, in violazione dell'art. 7, par. 1(e)(iii) EUTMR.
Nel 2019 la divisione di annullamento dell'EUIPO ha respinto integralmente la domanda di dichiarazione di nullità avanzata da Apart, la quale nel 2020 ha presentato ricorso dinanzi all'EUIPO, che è stato ugualmente respinto dalla commissione di ricorso. Apart ha pertanto proposto appello dinanzi al TUE adducendo una pluralità di motivi a sostegno della propria domanda di nullità del marchio. Tuttavia, il TUE ha nuovamente respinto l'appello.
Si espongono brevemente di seguito i principali motivi dedotti dalla ricorrente al fine di fondare la domanda di annullamento e le relative conclusioni del TUE.
- Sulla distintività del marchio – art. 7, par. 1(b) EUTMR
La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver rinvenuto il carattere distintivo del marchio oggetto di causa, sostenendo – al contrario – l'assenza di distintività del marchio consistente nella forma di un orsacchiotto, che pertanto dovrebbe essere escluso dalla registrazione, ai sensi dell'art. 7, par. 1(b) EUTMR, secondo cui “Sono esclusi dalla registrazione: […] (b) i marchi privi di carattere distintivo; […]”. Affinché un marchio possieda carattere distintivo, esso deve servire a identificare i prodotti per i quali è richiesta la registrazione come provenienti da una determinata impresa, e quindi a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese.
Al fine di valutare la sussistenza del carattere distintivo, il TUE ha analizzato come il segno in questione viene percepito dal pubblico dei consumatori, ritenendo che il marchio contestato non viene immediatamente percepito come la sagoma di un orsacchiotto e riconoscendo pertanto che i prodotti di gioielleria possono assumere la forma di un orsacchiotto. In sede di ricorso, la commissione di ricorso aveva applicato la giurisprudenza europea sui segni consistenti nella forma di un prodotto, indipendentemente dalla loro natura bidimensionale o tridimensionale. Secondo questa giurisprudenza, la percezione del pubblico è diversa nel caso di un marchio bidimensionale/tridimensionale consistente nella forma del prodotto stesso, rispetto al caso di un marchio verbale o figurativo consistente in un segno non collegato all'aspetto del prodotto. In particolare, la commissione osservava che i consumatori non sono soliti associare il brand ai prodotti in base alla loro forma. Tuttavia, è chiaro che più il segno somiglia alla forma che il prodotto in questione assumerà, maggiore è la probabilità che il segno sia considerato privo di carattere distintivo.
Solamente un marchio che si discosta significativamente dagli usi di settore e che quindi svolge la sua funzione essenziale di indicarne l'origine, può essere considerato dotato di carattere distintivo.
Sul punto il TUE ha osservato che il mero fatto che i prodotti di gioielleria possano assumere la forma di un orsacchiotto non è sufficiente per sostenere che il marchio contestato consiste in una rappresentazione bidimensionale della forma dei prodotti in questione. Ciò, infatti, precluderebbe qualsiasi ulteriore utilizzo del segno come marchio figurativo, ad esempio, sulle confezioni o le etichette al fine di consentire ai consumatori di identificare l'origine commerciale dei prodotti.
Secondo il TUE, dunque, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso che il marchio in questione è un marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale dei prodotti in questione. Tuttavia, a tale errore di valutazione non fa seguito l'annullamento della decisione della commissione di ricorso, poiché anche secondo il TUE è corretto concludere che il marchio contestato sia dotato carattere distintivo.
Infatti, secondo il TUE, il marchio oggetto di causa può essere inteso come la rappresentazione della sagoma di un orsacchiotto ma anche come una figura di fantasia. Pertanto, il segno non sarà necessariamente percepito da tutti i consumatori come sagoma di un orsacchiotto. Inoltre, secondo il TUE, la forma dell'orsacchiotto risulta priva di alcuna connessione con i prodotti di gioielleria.
In sede di valutazione circa la sussistenza del carattere di distintività, il TUE ha dunque stabilito che “il marchio controverso è registrato per articoli di gioielleria, tra i quali generalmente figurano prodotti quali anelli, orecchini, collane o bracciali, e che tali prodotti rappresentano il risultato di un processo creativo. Il loro aspetto e la loro stilizzazione possono variare notevolmente sul mercato. […], indipendentemente dalla questione se il segno controverso sarà percepito come un orsacchiotto o come una figura di fantasia, esso non ha alcun nesso con gli articoli di gioielleria”. In ogni caso, ha precisato il TUE, “anche se è vero che i gioielli possono assumere forme diverse, tra cui quella degli animali, non è dimostrato che il pubblico di riferimento associ il motivo di un orso a oggetti come quelli sopra citati. Va precisato che la forma di un orsacchiotto riguarda una categoria diversa di prodotti, vale a dire i giocattoli per bambini, e che essa non può essere associata dai consumatori ai gioielli”.
- Sul valore sostanziale dei prodotti – art. 7, par. 1(e)(iii) EUTMR
La ricorrente sostiene, in sostanza, che il marchio controverso svolge una funzione meramente estetica, senza indicare l'origine del prodotto. Essa sostiene che la forma dell'orsacchiotto aumenta significativamente il valore del prodotto e che tale forma svolge un ruolo decisivo nella decisione dei consumatori di acquistare gioielli, che tengono conto del suo significato. Sul punto, Apart richiama l'art. 7, par. 1(e)(iii) EUTMR, ai sensi del quale “Sono esclusi dalla registrazione: […] e) i segni costituiti esclusivamente: […] iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto; […]”. ll motivo alla base di tale limitazione è quello di impedire la concessione di un monopolio su tali forme.
Sul punto il TUE ha ritenuto che il marchio contestato non rappresenti un segno che consiste esclusivamente nella forma dei prodotti. Richiamando la propria precedente argomentazione in merito alla valutazione del carattere distintivo, il TUE ha precisato che i prodotti di gioielleria non hanno la forma di un orsacchiotto. Pertanto, ha concluso che il marchio contestato non consiste in un segno che rappresenta esclusivamente la forma di tali prodotti, bensì consiste in un segno non correlato all'aspetto dei prodotti su cui viene apposto.
Su un simile argomento può essere di interesse: “Il Tribunale UE su valutazione del nesso tra i marchi in conflitto”.
Coesistenza del brevetto italiano ed europeo sulla medesima invenzione: modifiche all’articolo 59 del Codice della proprietà Industriale
Con la Legge 24 luglio 2023, n. 102 sono state apportate alcune importanti modifiche al Codice della Proprietà Industriale (CPI). Particolarmente significativa è la modifica all’articolo 59 CPI che permette la coesistenza del brevetto europeo e del brevetto italiano sulla medesima invenzione.
La previgente formulazione dell’articolo 59 CPI prevedeva che, qualora per la medesima invenzione un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario fossero stati concessi allo stesso inventore (con la medesima data di deposito o di priorità), il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo o del brevetto europeo con effetto unitario, avrebbe cessato di produrre i suoi effetti.
A seguito delle modifiche intervenute con la riforma, l’articolo prevede ora che quando un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, richiesti per la stessa invenzione, siano stati concessi allo stesso inventore o avente causa, aventi medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo. La nuova formulazione, dunque, rende possibile la sussistenza di due titoli brevettuali distinti, uno nazionale e uno di matrice europea, concernenti la medesima invenzione.
Come riportato dall’ EPO, l’attuale regime previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 59 CPI non è una novità per molti paesi europei che già in passato concedevano il beneficio di questa coesistenza tra brevetti. L’Italia, invece, ha solo recentemente modificato la disciplina anche in vista dello scenario prospettato dall’ Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).
L’accordo prevede che dopo un periodo transitorio di sette anni, durante il quale sarà possibile esercitare l’opt-out rispetto alle domande di brevetto europeo, il TUB avrà giurisdizione esclusiva negli stati contraenti per tutte le controversie aventi ad oggetto brevetti europei. Il beneficio per imprese, inventori e soggetti interessati, sarà quello di potersi avvalere del brevetto unitario con la possibilità di instaurare un’unica causa presso il TUB, anziché intraprendere una pluralità di cause in più Stati.
Questa modifica avrà sicuramente un impatto significativo nel panorama brevettuale in molteplici settori, consentendo di scegliere, in relazione alla medesima invenzione, se richiedere tutela del proprio brevetto italiano davanti ai giudizi nazionali o del brevetto europeo davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).
Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Approvata la riforma del Codice della Proprietà Industriale”.
Gaming & Gambling
Divieto pubblicità gioco: il Tar Lazio accoglie ricorso di Google per pubblicazione video in contrasto con Decreto Dignità
Nel mese di luglio 2022, Google Ireland Limited (Google) è stata oggetto di una sanzione di 750.000 euro dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La sanzione è stata emessa per la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella Legge 9 agosto 2018, n. 96, (Decreto Dignità) relativo al divieto di pubblicità del gioco d'azzardo. Tuttavia, una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ribaltato questa decisione, assolvendo Google dalla sanzione e sollevando importanti questioni sulle responsabilità degli operatori online.
In dettaglio, Google è stata sanzionata per aver consentito la promozione di siti web di gioco d'azzardo che offrono vincite in denaro attraverso video caricati sulla piattaforma YouTube, gestita da Google stessa. L'argomento principale dietro la sanzione era che Google, in quanto fornitore della piattaforma, aveva consentito la diffusione di pubblicità vietata ai sensi del Decreto Dignità italiano.
Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha emesso una sentenza che è destinata a influenzare futuri casi simili. Il TAR ha basato la sua decisione su principi generali applicabili agli operatori che forniscono “servizi della società dell'informazione”, tra cui l'hosting di contenuti generati dagli utenti.
Secondo la legge italiana ed europea, un operatore che offre servizi di hosting non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un utente, a condizione che non sia effettivamente a conoscenza che l'attività o l'informazione sia illecita e che agisca prontamente per rimuoverle una volta informato dell'illiceità. In altre parole, l'operatore di hosting non è considerato responsabile per i contenuti caricati dagli utenti a meno che non agisca in modo attivo per promuoverli o diffonderli.
Nel caso di Google e della piattaforma Youtube da lui gestuta, il tribunale ha concluso che la società aveva agito in modo coerente con queste disposizioni. Nonostante la presenza di video promozionali di gioco d'azzardo su YouTube, Google aveva rapidamente rimosso i video contestati una volta informato dall'Autorità. Di conseguenza, il tribunale ha ritenuto che Google non avesse svolto un ruolo attivo nella promozione dei contenuti vietati.
Questa sentenza ha importanti implicazioni per le piattaforme online e i fornitori di servizi simili. Rafforza la protezione degli operatori di hosting da responsabilità automatica per i contenuti caricati dagli utenti, a meno che non partecipino attivamente alla promozione di contenuti illeciti. Inoltre, sottolinea l'importanza della celerità nella rimozione di contenuti illeciti una volta che un operatore di hosting ne è a conoscenza. La decisione rafforza quindi la protezione degli operatori di hosting e sottolinea l'importanza della tempestiva rimozione dei contenuti illeciti.
Su un argomento simile puoi leggere: “Creatore di video e Google sanzionati su divieto di pubblicità giochi”.
La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna Angilletta, Carolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Silvia Cerrato, Maria Rita Cormaci, Camila Crisci, Cristina Criscuoli, Tamara D’Angeli, Chiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Enila Elezi, Chiara Fiore, Claudia Galatioto, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo Grondona, Marco Guarna, Nicola Landolfi, Giacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara Mastrangelo, Maria Chiara Meneghetti, Dalila Mentuccia, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Roxana Smeria, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra
Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna e Matilde Losa.
Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena Varese, Alessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.
Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.
È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui, e una guida comparativa delle norme in materia di loot boxes qui.
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