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3 agosto 202346 minuti di lettura

Innovation Law Insights

Innovazione e diritto: le novità della settimana
Podcast

Uno dei padri dell’AI Act europeo

In questo episodio di Diritto al Digitale, Gabriele Mazzini della Commissione europea, uno dei padri dell’AI Act, discute con Giulio Coraggio delle attuali negoziazioni sull’AI Act e del futuro della regolamentazione dell’intelligenza artificiale. L’episodio del podcast è disponibile qui.

Technology Media & Telecommunications

I giganti dell'intelligenza artificiale si impegnano a rispettare regole volontarie sull'AI con il governo americano

Il governo degli Stati Uniti ha raggiunto un'importante pietra miliare sull'Intelligenza Artificiale (IA), ottenendo l'impegno volontario delle principali aziende di IA a rispettare le regole per la gestione dei rischi posti da questa tecnologia.

In risposta ai progressi dell'Unione Europea verso l'approvazione dell'AI Act, il Presidente degli Stati Uniti, Biden, ha convocato un incontro alla Casa Bianca con sette importanti aziende di IA: Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI. Durante l'incontro, le aziende si sono impegnate volontariamente a rispettare le regole specifiche necessarie a garantire uno sviluppo sicuro, protetto e trasparente dell'IA.

  • Cosa prevedono gli impegni volontari sull'intelligenza artificiale nei confronti del governo americano?

Questi impegni volontari ruotano attorno a tre principi fondamentali per il futuro dell'IA: sicurezza, protezione e fiducia. Le aziende si sono impegnate a:

  • garantire la sicurezza dei prodotti prima della messa sul mercato, conducendo accurati test di sicurezza interni ed esterni dei loro sistemi di IA per affrontare i rischi significativi dell'IA come la biosicurezza, la cybersicurezza e gli effetti più ampi sulla società. Condivideranno inoltre informazioni vitali sulla gestione dei rischi dell'IA e sulle migliori pratiche in tutto il settore, con i governi, la società civile e il mondo accademico;
  • investire nella cybersecurity e nelle protezioni contro le minacce dei modelli proprietari e non divulgati. Inoltre, faciliteranno la scoperta e la segnalazione da parte di terzi delle vulnerabilità nei loro sistemi di IA, assicurando una rapida identificazione delle stesse; e
  • sviluppare meccanismi tecnici solidi per informare gli utenti quando i contenuti sono generati dall'IA, incorporando funzioni come i sistemi di watermarking. Inoltre, segnaleranno pubblicamente le capacità, i limiti e l'uso appropriato e inappropriato dei loro sistemi di IA, comprendendo sia la sicurezza che i rischi sociali, come l'equità e la parzialità, con particolare attenzione alla ricerca.
  • Cosa differenzia gli impegni volontari americani dall'AI Act dell'UE?

Confrontando gli impegni volontari degli Stati Uniti con la Legge europea sull'IA, emergono tre differenze principali:

  • l'EU AI Act è un atto legislativo più dettagliato e strutturato, che definisce un regime specifico basato sui rischi del sistema AI, mentre gli impegni statunitensi consistono in principi generali senza lo stesso livello di dettaglio;
  • l'EU AI Act è inteso come un Regolamento UE direttamente applicabile a tutte le entità che rientrano nel suo campo di applicazione, mentre gli impegni statunitensi sono volontari senza sanzioni, limitati alle aziende partecipanti; e
  • l'EU AI Act deve ancora essere approvato, con un periodo di transizione prima dell'entrata in vigore, mentre gli impegni amercani sono immediatamente applicabili, sollevando questioni di conformità per i prodotti AI esistenti.
  • Cosa aspettarsi in futuro?

Nonostante queste differenze, gli approcci degli Stati Uniti e dell'Unione Europea presentano delle similitudini e in ogni caso l'Unione Europea sta lavorando contemporaneamente a un codice di condotta volontario per l'IA. Pur non essendo vincolanti, queste regole possono essere applicate immediatamente e potrebbero allinearsi agli impegni degli Stati Uniti. Anche se non ci saranno sanzioni, i principi alla base dell'AI Act sono in qualche modo presenti in altre legislazioni esistenti. Se le autorità interpretano gli obblighi normativi in linea con il codice di condotta e i principali attori del mercato si conformano, il codice potrebbe essenzialmente diventare una disciplina vincolante.

Questo momento entusiasmante per il futuro dell'AI richiede che le aziende adottino un approccio di lungo termine, abbracciando l'AI e garantendo al contempo la conformità al regime normativo imminente. Con la convergenza degli approcci e l'impegno delle aziende leader nell'AI, il percorso verso un'implementazione responsabile dell'AI è più chiaro che mai.

Per supportare le aziende nella gestione della conformità delle loro soluzioni di AI, DLA Piper ha sviluppato uno strumento di legal tech denominato "Prisca", che consente di valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto ai principali atti legislativi e standard tecnici in modo efficiente ed economico. Si può guardare una presentazione del prodotto QUI.

Su un argomento simile, si può leggere l'articolo "Cosa prevede l’accordo sull’AI Act raggiunto dal Parlamento europeo".

Data Protection & Cybersecurity

Deep fake e deep nude generate all’intelligenza artificiale e i loro problemi legali

L’intelligenza artificiale è una tecnologia in continua evoluzione che sta avendo un impatto significativo sul nostro modo di vivere e di interagire con il mondo che ci circonda, portando numerose innovazioni e progressi in molti campi e, al contempo, nuove sfide per la privacy e la protezione dei dati personali. Tra queste sfide, i deep fake e i deep nude generati dall’intelligenza artificiale rappresentano un tema di crescente diffusione e rilevanza, che porta con sé una serie di rischi e criticità legali. Pertanto, in questo articolo, esploreremo le principali problematiche e le possibili conseguenze negative di queste tecnologie con particolare riferimento al furto d’identità, il cyberbullismo e il revenge porn, e il diritto all’oblio.

  • Cosa sono i deep fake e i deep nude?

Innanzitutto, i deep fake sono video o immagini create utilizzando l’AI per sostituire il volto di una persona con quello di un’altra, spesso in maniera così verosimile da risultare quasi indistinguibile dalla realtà. La parola deep fake è un neologismo nato dalla fusione dei termini “fake” e “deep learning”, una particolare tecnologia AI. Il punto di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone (tutti “dati personali” ai sensi del GDPR), trasformati però in “falsi” digitali.

Purtroppo, i deep fake non vengono creati con fini esclusivamente goliardici, ma possono essere anche utilizzati per scopi illeciti, ad esempio per diffondere notizie false o per compromettere la reputazione di una persona.

I deep nude, invece, sono una sottocategoria di deep fake, consistente in immagini manipolate dall’AI con lo scopo di rimuovere gli indumenti di una persona, creando immagini finte e sessualmente esplicite. Questa tecnologia è stata utilizzata per realizzare immagini pornografiche di celebrità e di altre persone senza il loro consenso e appare chiaro come anche i deep nude possano essere utilizzati per scopi estorsivi o diffamatori.

  • I principali rischi e criticità: dal furto di identità alle difficoltà nell’esercizio del diritto all’oblio

La facilità con cui si possono manipolare attributi sensibili della sfera personale di un individuo utilizzando tecnologie come i deep fake è evidente. La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente disponibilità di app e software che consentono la creazione di deep fake altamente sofisticati con dispositivi comuni come gli smartphone, che oggi sono alla portata di tutti, ivi inclusi i minori.

  • Il furto di identità

Come sottolineato anche nel Vademecum del Garante per la Protezione dei Dati Personali, il fenomeno dei deep fake può dare vita a forme particolarmente gravi di furto di identità, poiché le persone coinvolte perdono completamente il controllo sulla propria immagine e sulla rappresentazione pubblica della propria persona.

Non solo la rappresentazione fisica delle persone coinvolte nel deep fake può essere manipolata, ma anche il contesto in cui sono inserite, le persone che le circondano e le situazioni che rappresentano. Inoltre, le possibili conseguenze negative possono estendersi anche al di fuori della sfera personale della vittima, ad esempio danneggiando la reputazione di un’azienda o di un’organizzazione a cui la persona è associata.

  • Cyberbullismo e revenge porn

I video deep fake possono essere creati con l’intento di compiere veri e propri atti di cyberbullismo o addirittura revenge porn, cioè la condivisione online - a scopo di ricatto, denigrazione o vendetta, da parte di ex partner, amanti o spasimanti respinti - di foto e video a contenuto sessuale o addirittura pornografico, che, nel caso del deep nude, sono ovviamente falsi.

Nello specifico caso dei deep nude, i visi delle persone (compresi soggetti minori) possono essere “innestati”, utilizzando appositi software, sui corpi di altri soggetti, nudi o impegnati in pose o atti di natura esplicitamente sessuale. È anche possibile prendere immagini di corpi vestiti e “spogliarli”, ricostruendo l’aspetto che avrebbe il corpo sotto gli indumenti e creando immagini altamente realistiche.

Inizialmente, il fenomeno aveva coinvolto principalmente personaggi famosi allo scopo di screditarli o ricattarli. Ma negli ultimi tempi, con la sempre maggiore diffusione di software che utilizzano questa tecnologia, il rischio coinvolge anche persone “comuni”, le quali possono diventare oggetto di azioni psicologicamente e socialmente molto dannose. Video deep nude possono essere utilizzati, a totale insaputa dei soggetti rappresentati nelle immagini, anche per alimentare la pratica della pornografia illegale e, purtroppo, anche reati gravissimi come la pedopornografia.

  • Violazione del diritto all’oblio

Il diritto all’oblio è una previsione fondamentale del GDPR: tale diritto ha l’obiettivo di garantire agli interessati la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze, ad esempio quando tali dati non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti o quando la persona interessata revoca il proprio consenso al loro trattamento.

Tuttavia, il diritto all’oblio può riscontrare delle difficoltà applicative in concreto in certi casi. Infatti, poiché le immagini e i video creati tramite deep fake possono essere condivisi su molteplici piattaforme online e diventare rapidamente virali, l’interessato che intende avvalersi di tale diritto (e il titolare che deve dare seguito alla relativa richiesta) potrebbe non vedere la propria pretesa integralmente soddisfatta. Nondimeno, vi sono grandi difficoltà anche nell’individuare l’origine dell’immagine manipolata. Ciò può rendere difficile stabilire chi ha creato l’immagine e con quale intento, rendendo difficoltoso identificare i responsabili e adottare le opportune azioni legali.

Le tematiche affrontate sopra sono solo alcune delle sfide significative derivanti dalla diffusione e sfruttamento dei deep fake e deep nude.

È importante, quindi, che i titolari del trattamento dei dati personali, le autorità di protezione dei dati e le società che realizzano tecnologie di AI collaborino per sviluppare soluzioni efficaci per affrontare i rischi associati all’uso dei deep fake e dei deep nude, al fine di garantire la protezione dei dati personali degli interessati e garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR. Solo attraverso un’azione concertata e coordinata sarà possibile affrontare con successo queste sfide e proteggere i diritti delle persone nella società digitale in cui viviamo.

Su un simile argomento può essere di interesse l’articolo: “Il Dott. Ghiglia del Garante privacy sull'intelligenza artificiale (dirittoaldigitale.com)”.

Intellectual Property

Il regime linguistico dell’UPC e le lingue ad oggi più utilizzate 

L’Unified Patent Court Agreement (UPCA) e le Rules of Procedure offrono una disciplina alquanto articolata del regime linguistico dei procedimenti innanzi all’UPC.

Per i giudizi innanzi al Tribunale di primo grado, in via generale, la lingua del procedimento è quella ufficiale dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale e, nel caso in cui ve ne sia più di una, una di quelle; davanti alle divisioni regionali, invece, la lingua da utilizzare è quella designata dagli Stati membri contraenti che condividono detta divisione.

In aggiunta o in sostituzione della loro lingua ufficiale, gli Stati membri contraenti hanno altresì la facoltà di scegliere quale lingua del procedimento una o più lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti (Inglese, Francese e Tedesco).

Inoltre, l’UPCA offre alle parti la possibilità di scegliere la lingua in cui è stato concesso il brevetto oggetto del procedimento, previa approvazione del Collegio. Nel caso in cui quest’ultimo non accolga la richiesta, le parti possono chiedere che la causa venga deferita alla divisione centrale.

La decisione di utilizzare quale lingua del procedimento la lingua del brevetto può anche provenire direttamente dal Collegio o dal Presidente del Tribunale di primo grado, sentite le parti.

Davanti alla divisione centrale, invece, la lingua del procedimento è sempre quella del brevetto.

Il regime linguistico scelto per il procedimento davanti al Tribunale di primo grado influisce anche sul procedimento davanti alla Corte d’Appello. Infatti, fatta salva la possibilità di utilizzare anche in questa sede la lingua di concessione del brevetto, l’UPCA impone l’utilizzo della lingua impiegata nel giudizio di primo grado.

Ciò detto, qual è la lingua ad oggi più utilizzata nei procedimenti innanzi all’UPC?

Secondo i dati disponibili sulla piattaforma del Case Management System (CSM), al primo posto vi è la lingua tedesca, seguita da quella inglese.

Non mancano tuttavia casi in cui è utilizzata come lingua procedurale una lingua ufficiale nazionale; ne sono un esempio alcuni procedimenti instaurati davanti alle divisioni locali di Milano e dell’Aia, rispettivamente in lingua italiana e in lingua olandese.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Brevetti e plausibilità dell’invenzione: pubblicata la decisione dell’Enlarged Board of Appeal dell’EPO”.

I diritti musicali, la strategia di re-registrare il master e le questioni legali

Taylor Swift ha recentemente pubblicato il terzo album del progetto di ri-registrazione dei propri master, strategia utilizzata per riottenere il pieno controllo dei diritti di sfruttamento del proprio catalogo dopo che la sua prima etichetta aveva venduto i master a Ithaca Holdings nel 2019.

Nelle ultime settimane si è a lungo discusso delle modalità di accesso e dei possibili incassi del nuovo tour di Taylor Swift, che secondo la stima del Wall Street Journal potrebbe essere il primo nella storia ad arrivare ad incassare oltre un miliardo di dollari.

Il successo della cantante e la possibilità di realizzare effettivamente questo tour sono possibili anche grazie ad una strategia vincente adottata in materia di diritto d’autore dalla nota cantautrice americana, che qualche anno fa ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di ri-registrare i suoi primi sei album, ponendo così l'attenzione sul tema della giustizia e dell'equità nei confronti degli artisti nell'industria musicale.

La decisione della cantante è stata motivata dall'acquisizione dell'etichetta discografica Big Machine Label Group, ossia la prima etichetta della Swift – da parte del manager Scooter Braun con la sua società Ithaca Holding. Con questa acquisizione, Braun ha ottenuto i diritti sulle registrazioni originali presenti nei primi sei album di Swift, nonché una percentuale sugli incassi e sull'utilizzo di tali canzoni, oltre al potere di decidere come esse potessero essere impiegate. Successivamente, Ithaca Holdings ha ceduti i predetti master a Shamrock Holdings per 300 milioni di dollari.

Nel contesto delle convenzioni contrattuali tra un musicista e una casa discografica, è tipico che quest'ultima detenga i diritti sulle registrazioni originali, mentre l'artista di frequente riceve un anticipo e, dopo la pubblicazione dell'album, le royalties quali compenso per lo sfruttamento dell’opera.

Di norma, su una singola opera musicale esistono diversi diritti, generalmente divise in due categorie: (i) i diritti d’autore sulla composizione musicale e; (ii) i diritti sulle fonoregistrazioni, ossia sui cd. master.

I primi possono riguardare sia la musica che il testo di una canzone, oppure entrambi. Il possesso di questi diritti consente al titolare di controllare e concedere in licenza ogni ulteriore utilizzo dei testi delle canzoni o degli arrangiamenti musicali. Ad esempio, qualsiasi versione cover di una canzone che utilizzi i testi o gli arrangiamenti musicali originali richiede una licenza da parte del titolare dei diritti d’autore (di norma, l’editore musicale, che ha ottenuto tali diritti dall’autore).

Mentre invece, il termine "master" si riferisce alla registrazione originale di un brano musicale, da cui vengono create tutte le copie successive. Ogni volta che una traccia viene utilizzata, scaricata o riprodotta, si rende quindi necessario ottenere il consenso anche del titolare dei diritti sulla registrazione (generalmente, una casa discografica), ossia il soggetto che – secondo la definizione data dalla Legge sul Diritto d’Autore – ha assunto “l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni“(art. 78 LDA).

Pertanto, un compositore che scrive la musica e il testo di una canzone è titolare del diritto d'autore sulla composizione musicale, normalmente ceduto in parte ad un editore; mentre la casa discografica, grazie alla quale l’artista procede alla prima registrazione dei propri brani, possiede i master della performance.

A seconda poi dei termini di un accordo tra artista e l'editore o l’etichetta discografica, l'artista può conservare una quota più o meno significativa dei diritti d'autore e negoziare termini di durata del contratto più o meno favorevoli a seconda della propria forza contrattuale. Ad oggi, con il nuovo capitolo III della Direttiva Copyright, l’artista viene messo nella posizione – a determinate condizioni – di poter rinegoziare contratti squilibrati e poco equi. Ciononostante, ove l’etichetta non sia disposta a rinegoziare compensi più equi, non vi sono norme che prevedono l’esproprio del master, con l’effetto che la casa discografica resta comunque contrattualmente in una posizione molto forte.

Le leggi sul diritto d'autore possono variare da paese a paese, ma non infrequentemente i contratti firmati dagli artisti prevedono che questi possano ri-registrare le proprie opere dopo un determinato periodo di tempo. Tale scelta può costituire una strategia efficace in alternativa all’acquisto dei master originali, quando a distanza di anni si siano incrinati i rapporti con la discografica, siano cambiati i meccanismi commerciali oppure, più in generale, quando l’artista vuole avere il completo controllo del proprio catalogo, per le più svariate ragioni.

Questo processo presuppone la titolarità o licenza dei diritti editoriali e prevede la ri-registrazione dei brani originali e la distribuzione delle nuove versioni, nel caso di Taylor Swift identificate dalla dicitura "Taylor’s Version", registrata anche come marchio. L'obiettivo principale è dunque quello di ottenere i diritti sulle nuove registrazioni, consentendo una autonoma gestione della distribuzione e sfruttamento commerciale delle stesse.

Infatti, ai sensi dello U.S. Copyright Act, i diritti del proprietario del master non si estendono alla creazione o duplicazione di un'altra registrazione sonora consistente in una fissazione indipendente di altri suoni, anche se tali suoni imitano o simulano quelli presenti nella registrazione originale. Analoghe considerazioni valgono per il diritto italiano.

Dunque, ferma restando la necessità di verificare caso per caso quanto previsto dal contratto sottoscritto tra artista e discografica, finché le nuove registrazioni siano distinguibili dalle originali, non dovrebbero sorgere problemi legali. Ad oggi, le ri-registrazioni di Taylor Swift sono state piuttosto fedeli alle versioni originali, con alcuni sottili aggiornamenti nella produzione, l’aggiunta di nuove canzoni ad alcuni album e la pubblicazione di versioni più lunghe dei medesimi brani.

Pur non essendo il primo caso di ri-registrazioni dei master nella storia, la vicenda di Taylor Swift e il successo ottenuto dai nuovi release potrebbe aprire la strada ad altre azioni simili da parte di artisti che desiderano riottenere un pieno controllo sulle proprie opere creative.

Su un simile argomento, può essere interessante l’articolo “Sampling, interpolation o plagio? Musica che cita musica”.

DOP e IGP

Rafforzamento in Italia della tutela delle DOP e IGP attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi

È stato definitivamente approvato il disegno di legge n. 1134 di riforma del Codice della Proprietà Industriale (“c.p.i.”) con il voto finale della Camera dei Deputati il 18 luglio scorso.

Tra le novità principali spicca il rafforzamento della tutela delle DOP e delle IGP con l’introduzione del divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi delle DOP e delle IGP protette ai sensi della normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

Con questa ampia formulazione si allargano gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi, impedimenti che abbracciano anche i prodotti e/o i servizi differenti dal prodotto tutelato, confermando così la natura delle DOP e delle IGP come strumenti di public policy (nel contesto dello sviluppo rurale e dell’agricoltura) e come diritti collettivi degli operatori agricoli.

La nuova formulazione dell’articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i. ora recita: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte” (evidenziazione aggiunta).

L’articolo 14 in esame già prevedeva il divieto di registrazione dei segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche al comma 1, c-bis), introdotto dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, con il limite che dovesse trattarsi di prodotti dello stesso genere. La formulazione della presente norma abbraccia anche i prodotti e/o i servizi differenti dal prodotto tutelato in linea con l’ampia tutela prevista nei casi di divieto di uso di una DOP/IGP.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) avrà così un ruolo importante nell’impedire la registrazione di marchi commerciali che includono una DOP/IGP o un termine evocativo della stessa anche per prodotti e/o servizi diversi dal prodotto tutelato. In ogni caso, qualora l’UIBM non emette un provvedimento di rifiuto, il Consorzio incaricato di tutelare la DOP o l’IGP o, se questi non siano ancora stati costituiti, il MIPAAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, potrà proporre opposizione, ai sensi del modificato articolo 177, comma 1, lettera d-bis), c.p.i., nonché un’azione di nullità sempre avanti all’UIBM, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 3, lettera a), c.p.i. (possibilità quest’ultima introdotta il 29 dicembre 2022, in alternativa all’azione giudiziaria).

Ne consegue che, oltre al ruolo fondamentale finora svolto dai nostri Tribunali, che a più riprese hanno annullato registrazioni italiane di marchi confliggenti con le DOP o le IGP – basti pensare alle sentenze con cui è stata dichiarata la nullità delle registrazioni italiane di marchio “Champagnerie Malafemmena” per servizi di ristorazione (Tribunale di Milano n. 8951/2017), “Champagne & Co.” per servizi di vendita di vini (Tribunale di Brescia n. 19694/2013), entrambi annullate perché in violazione della DOP “CHAMPAGNE” e ancora la registrazione di marchio “la pasta di Franciacorta” per pasta (Tribunale di Milano n. 9101/2015) annullata perché in violazione della DOP “FRANCIACORTA” – ora, grazie all’ampia formulazione del nuovo articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i., la tutela delle DOP e delle IGP contro i marchi confliggenti risulta decisamente rafforzata.

La presente modifica è stata applaudita dai Consorzi, che sostengono lo sviluppo delle DOP e IGP attraverso una continua attività di salvaguardia e valorizzazione delle eccellenze italiane, in un contesto economico in continua evoluzione e di una normativa UE in attesa di una riforma imminente.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Natura e funzione delle DOP sotto i riflettori nella regolamento UE sulle indicazioni geografiche

Food and Beverages

“Italian sounding: quanto vale e come trasformarlo in export made in Italy”, pubblicato il report ISMEA 2023

È stato reso pubblico il tanto atteso Report per il 2023, intitolato "Italian Sounding: quanto vale e come trasformarlo in export made in Italy" realizzato in collaborazione con ISMEA nell’ambito della Rete Rurale Nazionale e del MASAF.

Questo studio si concentra sull'impatto economico dell'Italian Sounding sull'esportazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Uno dei dati più rilevanti emersi dall'analisi riguarda il valore delle esportazioni di prodotti agroalimentari italiani nel 2022, che ha raggiunto la cifra di 58,8 miliardi di euro. Ancora più sorprendente è poi il valore stimato dei prodotti soggetti a Italian Sounding nel mondo, che ammonta addirittura a 91 miliardi di euro.

La vastità del fenomeno dell'Italian Sounding e il suo valore significativo hanno spinto gli autori del Report a considerare misure adeguate per trasformare la domanda di "Italian sounding" in un effettivo export del settore agroalimentare italiano.

Secondo quanto riportato nel Report, una delle chiavi risiederebbe nell'accelerazione degli investimenti in questo settore, non solo in termini di volumi.

Tra le possibili soluzioni, gli autori suggeriscono anche l'attrazione di nuovi finanziamenti nazionali e sovranazionali per potenziare la competitività, la sostenibilità e la digitalizzazione del settore agroalimentare.

Inoltre, l'attivazione di misure di credito d'imposta per le aziende agricole e alimentari potrebbe incentivare investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità, l'efficienza energetica e l'innovazione nel settore agroalimentare.

Un altro punto importante è il consolidamento delle imprese nel settore, che porterebbe al raggiungimento di una dimensione media superiore che permetta una maggiore massa critica per attirare ulteriori investimenti.

Inoltre, il Report sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza dei consumatori stranieri riguardo alle caratteristiche uniche dei prodotti italiani, per evitare che siano ingannati da prodotti "falsi Made in Italy".

A tale scopo, sono state individuate due leve d'azione principali: una comunicazione efficace del marchio "Made in Italy", tramite campagne di marketing mirate e personalizzate in base al paese di interesse, e iniziative di educazione per i consumatori internazionali volte ad informare e proteggere gli stessi dalle imitazioni fuorvianti.

Il Report si sofferma anche sull'accesso dei prodotti agroalimentari "Made in Italy" a mercati chiave a livello internazionale. Da quanto si legge nel Report, infatti, la limitata presenza di tali prodotti sugli scaffali può comportare non solo una minore visibilità, ma anche un posizionamento dei prezzi poco competitivo rispetto ai prodotti Italian Sounding che cercano di imitare l'autenticità italiana.

Per affrontare questa sfida, gli autori suggeriscono la promozione di accordi di libero scambio tra l'Unione Europea e altri paesi a livello internazionale.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Pubblicato Regolamento UE su prodotti associati a deforestazione (dirittoaldigitale.com)


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna AngillettaGiordana BabiniCarolina Battistella, Carlotta Busani, Giorgia Carneri, Maria Rita Cormaci, Camila CrisciCristina Criscuoli, Tamara D’AngeliChiara D’Onofrio, Federico Maria Di Vizio, Chiara Fiore, Laura Gastaldi, Vincenzo Giuffré, Filippo GrondonaNicola LandolfiGiacomo Lusardi, Valentina Mazza, Lara MastrangeloMaria Chiara Meneghetti, Deborah Paracchini, Tommaso Ricci, Rebecca Rossi, Massimiliano Tiberio, Alessandra Tozzi, Giulia Zappaterra

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’AndreaFlaminia Perna e Matilde Losa.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena VareseAlessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, nonché un report che analizza le principali questioni legali derivanti dal metaverso qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.