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15 dicembre 2025

Innovation Law Insights

15 dicembre 2025
Legal Break

Getty Images vs Stability AI - L’UE avrebbe riscritto l’esito del caso? Avrebbe deciso diversamente?

In questa puntata di Legal Break analizziamo uno dei casi più discussi nel mondo dell’AI: Getty Images v. Stability AI. Esploriamo tre domande chiave:

Perché il tribunale del Regno Unito ha deciso in quel modo?

Cosa ci dice quella decisione sull’addestramento dei modelli di IA basato su immagini protette da copyright?

Un tribunale dell’UE avrebbe raggiunto un risultato diverso?

Guarda l’episodio QUI.

 

Artificial Intelligence

IA e antifrode assicurativa: dall’identificazione automatica alla compliance

L’IA sta rivoluzionando la lotta alle frodi assicurative: dall’analisi predittiva dei dati ai deepfake, le nuove tecnologie impongono alle compagnie e alle autorità una sfida di governance, trasparenza e responsabilità.

L’intelligenza artificiale (IA) è oggi forse la frontiera più avanzata nella lotta alle frodi assicurative. Il machine learning e l’IA generativa vengono utilizzati per analizzare grandi volumi di dati eterogenei (sinistri, social, open data) e individuare pattern anomali che possono segnalare tentativi di frode. Un esempio concreto è la truffa del cosiddetto “ghost broker”: siti e chatbot che, grazie all’intelligenza artificiale generativa, simulano agenzie reali e producono polizze false, riuscendo a ingannare anche gli utenti più esperti.

I sistemi antifrode basati su IA sono in grado di incrociare dati storici, comportamentali e biometrici, rilevando in tempo reale anomalie come, ad esempio, richieste multiple da soggetti diversi ma con dati uguali o simili, documenti falsi generati da IA o sinistri orchestrati in modo seriale. L’IA consente, inoltre, di automatizzare la verifica incrociata tra banche dati pubbliche e private, riducendo drasticamente i tempi di identificazione e il rischio di errore umano.

Tra le applicazioni più avanzate in campo antifrode figurano:

tecniche di computer vision per confrontare immagini di sinistri e validare l’autenticità dei danni rilevati;

biometria comportamentale per rilevare incoerenze nei modelli di interazione degli utenti;

NLP (Natural Language Processing) per analizzare quanto riportati nei reclami e identificare incongruenze linguistiche potenzialmente indicative di frode;

cross-check automatico tra cartelle cliniche, testimonianze e dati satellitari per validare la veridicità di eventi catastrofici.

Il ruolo dell’AI Act e la risposta istituzionale

Per far fronte a queste e altre sfide poste dalla rapida evoluzione dell’IA, l’UE ha adottato il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come “AI Act”, che rappresenta il pilastro della regolamentazione e della governance dell’IA nel mercato interno. Pur avendo come obiettivo principale la tutela della sicurezza e dei diritti fondamentali attraverso un approccio basato sul rischio, l’AI Act ha implicazioni significative anche per il settore assicurativo.

Alcuni sistemi di IA, come quelli dedicati al riconoscimento biometrico, al credit scoring o al riconoscimento delle emozioni, sono classificati come “ad alto rischio” e devono rispettare requisiti rigorosi in termini di valutazione del rischio, trasparenza, tracciabilità e supervisione umana. I sistemi di IA utilizzati per individuare frodi finanziarie non rientrano automaticamente in questa categoria, ma potrebbero esserlo se integrati con altre funzionalità o sistemi già considerati ad alto rischio. Questo scenario apre la strada a una vigilanza più attenta, sia sugli strumenti impiegati dalle compagnie assicurative, sia su quelli utilizzati abusivamente dai truffatori.

L’AI Act introduce inoltre regole specifiche per i sistemi capaci di generare contenuti sintetici, come deepfake o imitazioni realistiche di persone, sempre più frequenti nelle truffe da ghost broker e nei furti di identità. Fornitori e utenti di tali sistemi dovranno garantire trasparenza, apporre watermark digitali e fornire adeguata documentazione, incrementando la tracciabilità degli eventuali usi illeciti. L’AI Act stabilisce anche l’obbligo per gli Stati membri e le autorità competenti di monitorare i sistemi ad alto rischio e di coordinarsi a livello europeo.

Queste novità rappresentano un’opportunità per autorità nazionali come l’IVASS di assumere un ruolo proattivo, non solo nella vigilanza del settore, ma anche nella prevenzione e repressione degli abusi dell’IA in ambito assicurativo.

In tal senso si segnala la costante attenzione prestata dall’Autorità di Vigilanza assicurativa a tentativi di frode a danno degli assicurati, che sono ormai divenuti una costante tra le segnalazioni che IVASS fa del fenomeno sul proprio sito internet.

Che i tentavi di frode riguardino il settore della RC Auto è indubbio, trattandosi di un mercato estremamente ampio, suddiviso tra molti operatori, molti dei quali operanti on line. Ma i tentativi di frode riguardano potenzialmente tutti i settori del business assicurativo, in particolare quelli ad alta serialità.

L’Autorità di Vigilanza Assicurativa non si è ancora espressa in merito all’utilizzo dell’intelligenza artificiale rispetto ai sistemi volti all’identificazione di situazioni fraudolente. E tuttavia l’impiego della AI comincia a essere considerato anche dalla stessa Autorità, per le attività di maggiore routinarietà, come nel caso della gestione dei reclami indirizzati dai consumatori a IVASS.

E’ indubbio che un uso sapiente e ben riposto dell’AI potrebbe contribuire in modo significativo a migliorare in generale i prodotti assicurativi, orientando le imprese a offrire quei servizi sempre più richiesti dall’utenza (come nel caso delle polizze a contenuto assistenziale, dove liberate risorse nella gestione seriale e documentale delle posizioni contrattuali, si potrebbe prevederne l’impiego per servizi di natura personale richiesti dalla clientela).

Si tratta di un percorso indubbiamente lungo e che implica un diverso approccio al mondo dei servizi, ma che, a ben vedere, può considerarsi già tracciato dalla regolamentazione di settore, che nell’imporre un rapporto costo/benefici bilanciato per il cliente di prodotto assicurativo, già indica la strada da seguire.   

Autore: Giacomo Lusardi

 

Data Protection and Cybersecurity

Whistleblowing: Parere del Garante sulle nuove Linee Guida ANAC 

Il 27 novembre, il Garante per la protezione dei dati personali (Garante) ha pubblicato il parere favorevole sulle nuove Linee guida di ANAC in materia di whistleblowing, sui canali interni di segnalazione, nonché sulla delibera di ANAC di modifica e integrazione delle Linee guida sui canali esterni di segnalazione ("Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").

I provvedimenti oggetto del parere introducono importanti chiarimenti sulla corretta interpretazione del D.lgs. 24/2023 (Decreto Whistleblowing), soprattutto al fine di garantire la segretezza sull'identità dei segnalanti e sul contenuto delle segnalazioni. Di seguito si riportano gli aspetti più interessati evidenziati nel parere del Garante.

Obbligo di canali di segnalazione sicuri – Gli enti soggetti al Decreto Whistleblowing devono attivare canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione. A tal fine, si raccomanda l’uso di piattaforme informatiche, che tipicamente consentono l'adozione di stringenti misure di sicurezza, inclusa la cifratura dei dati a riposo. Si sottolinea inoltre la necessità di invitare i segnalanti a utilizzare solo i canali appositamente istituiti, fermo l'obbligo di garantire in ogni caso la riservatezza dell’identità del segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati. Si evidenzia in particolare come la posta elettronica (ordinaria o certificata) non sia considerata di per sé un mezzo adeguato a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, salvo che non sia accompagnato da specifiche contromisure opportunamente giustificate.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati – Spetta ai soggetti destinatari delle segnalazioni – e non ai fornitori della relativa piattaforma – svolgere, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati a norma dell'art. 35 del GDPR. I fornitori dovranno comunque supportare lo svolgimento della valutazione d'impatto, soprattutto fornendo documentazione sulla soluzione tecnologica implementata.

Gestione delle segnalazioni non rilevanti – Ove difettino i requisiti per poter considerare una segnalazione rilevante, è comunque necessario garantire la riservatezza del segnalante, che ha una legittima aspettativa alla riservatezza e tutela della sua persona.

Conservazione delle segnalazioni – Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere cancellate entro cinque anni dalla comunicazione al segnalante dell’esito della procedura, salvo che la conservazione non sia necessaria per la gestione di procedimenti derivanti dalla segnalazione (e.g., procedimenti disciplinari).

Formazione Gli addetti alla gestione delle segnalazioni devono ricevere una specifica formazione anche in materia di protezione dei dati personali.

Rapporti infragruppo – Nei gruppi in cui la gestione del canale di segnalazione è affidata alla capogruppo, quest’ultima deve essere considerata responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Il parere del Garante ribadisce il ruolo cruciale della protezione dei dati personali nell’ambito dell'applicazione e dell'interpretazione del Decreto Whistleblowing, che impone numerosi adempimenti sotto il profilo della compliance con la normativa privacy (e.g. la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, istruzioni sulla protezione dei dati personali e formazione specifica agli incaricati di gestire le segnalazioni, accordi sul trattamento dei dati, ecc.). Questi obblighi si inseriscono in un quadro regolatorio complesso, che richiede una costante attenzione alla protezione dei dati personali e alla privacy dei soggetti interessati.

Autrice: Cristina Criscuoli

 

Intellectual Property

Getty Images v. Stability AI: cosa dice una delle sentenze più attese sul rapporto tra IP e AI generativa

La High Court of Justice del Regno Unito ha pubblicato l'attesa decisione relativa al caso Getty Images v. Stability AI, il primo e finora più rilevante giudizio britannico sulle questioni di proprietà intellettuale (IP) legate all’AI generativa. La sentenza offre chiarimenti e spunti utili nell'ambito della violazione secondaria di copyright, ma – avendo Getty rinunciato ad alcune domande durante il processo – non affronta i temi più importanti relativi alla violazione primaria del copyright e in particolare l’uso di materiali di terzi per addestrare i modelli di AI.

La vicenda

Il procedimento vedeva contrapposte Getty Images, leader mondiale nelle immagini stock, e Stability AI, sviluppatore del modello Stable Diffusion. Getty aveva inizialmente avanzato numerose rivendicazioni, in particolare lamentava:

  • violazione di copyright, che si biforca sotto due profili tipici del diritto inglese:
    • violazione primaria: si tratta di una violazione diretta dei diritti esclusivi dell’autore e si verifica quando un soggetto senza autorizzazione compie uno degli atti riservati al titolare del copyright;
    • violazione secondaria: è una violazione indiretta e richiede consapevolezza (knowledge o reasonable grounds for knowing) che si stia facilitando una violazione primaria.
  • violazione del diritto sui database;
  • violazione di marchio;
  • passing off: nel diritto inglese si tratta di un tort, ossia un illecito extracontrattuale che protegge la goodwill di un’impresa contro la misrepresentation che induce il pubblico a credere che beni o servizi di un soggetto siano quelli di un altro.

I claim abbandonati

Nel corso del procedimento, tuttavia, alcuni claim sono stati abbandonati da Getty, soprattutto a causa della difficoltà di fornire prove sufficienti ed adeguate a supporto delle proprie domande. In particolare, sono stati abbandonati i seguenti claim:

  • Claim relativo al training dell'AI: Getty sosteneva che Stability, per sviluppare e addestrare Stable Diffusion aveva scaricato milioni di immagini protette da copyright dai siti Getty Images e iStock; le aveva copiate, memorizzate e utilizzate come training data. Tuttavia, i ricorrenti hanno incontrato notevoli difficoltà nel raccogliere prove a sostegno del fatto che il training fosse avvenuto, almeno parzialmente, nel Regno Unito. Pertanto, in assenza di tale prova e stante il fatto che il copyright non ha portata extraterritoriale, Getty ha rinunciato alla relativa domanda.
  • Claim relativo agli output generati dall'AI (violazione primaria di copyright): Getty sosteneva che la generazione di immagini simili alle proprie comportava una violazione diretta da parte di Stability. Tuttavia, poiché durante il procedimento Getty aveva identificato alcuni prompt che avrebbero generato immagini simili alle originali, ma prima del trial Stability aveva bloccato tali prompt e impedito la riproduzione delle immagini contestate, la domanda è stata abbandonata in quanto il rimedio che Getty avrebbe ottenuto in caso di vittoria si era già realizzato nella pratica.
  • Claim relativo ai diritti sul database: Getty sosteneva di avere un database protetto e che Stability avesse estratto (extraction) e riutilizzato (re-utilisation) parti sostanziali di tale database durante il training. Tuttavia, poiché questa domanda era strettamente connessa a quella sul training, in assenza di prova di addestramento nel Regno Unito non era più sostenibile alcuna estrazione o riutilizzo nel Regno Unito.

La violazione di marchio

Getty sosteneva che Stable Diffusion era in grado di generare output che riproducevano i marchi registrati "GETTY IMAGES" e "ISTOCK", in particolare attraverso la comparsa del watermark "Getty Images". La High Court ha analizzato in modo estremamente approfondito una serie di questioni, tra cui:

  • se gli output contenenti il watermark Getty/IStock venissero generati in misura significativa e non marginale;
  • se tali output costituissero uso di un uso nel corso del commercio da parte di Stability;
  • se vi fosse identità o somiglianza tra il watermark e i marchi registrati di Getty;
  • se sussistesse confusione, o quanto meno un rischio di confusione, per il pubblico;
  • se il fenomeno determinasse un indebolimento del carattere distintivo dei marchi Getty, un danno reputazionale per la società ovvero un vantaggio indebito per Stability.

La Corte ha concluso che Getty non ha assolto l’onere della prova in merito alla frequenza con cui i watermark venivano generati, ritenendola insufficiente per configurare un “use in the course of trade” imputabile alla convenuta. In altri termini, il giudice ha riconosciuto che il modello, in casi limitati e circoscritti, aveva effettivamente riprodotto elementi identici o simili ai marchi di Getty in misura tale da poterne integrare la violazione; tuttavia, ciò non dimostrava l’esistenza di violazioni sistemiche o diffuse.

La Corte ha inoltre osservato che il consumatore medio è in grado di comprendere che gli output generati da Stable Diffusion provengono da un sistema di intelligenza artificiale e non da fotografie realizzate o autorizzate da Getty.

Infine, la domanda fondata sui marchi rinomati è stata respinta, mentre quella per passing off è stata ritenuta superflua, poiché non apportava elementi ulteriori rispetto alle valutazioni già svolte.

La violazione di copyright (secondary infringment)

Con riferimento al claim per violazione secondaria di copyright, Getty sosteneva che Stability avesse importato nel Regno Unito un "infringing article" (ai sensi della section 22: importing an infringing copy della legge sul diritto d'autore inglese) e/o avesse detenuto, distribuito o messo a disposizione tale articolo nel Regno Unito (section 23: possessing or dealing with an infringing copy). L’"article" in parola era il modello pre-addestrato di Stable Diffusion.

Se accolta, tale domanda avrebbe comportato l’impossibilità per Stability di introdurre, distribuire o utilizzare Stable Diffusion nel Regno Unito.

Sul punto, la corte, dopo aver confermato la tesi di Getty secondo cui il termine "article" può riferirsi anche ad un software, compresi modelli di IA come Stable Diffusion, ha tuttavia evidenziato che il modello di Stable Diffusion non è, né contiene, una copia illecita delle opere Getty.

Ciò in quanto durante il training, i pesi (weights) del modello – ossia quei valori numerici che determinano come il modello interpreta e trasforma le informazioni durante il processo di generazione delle immagini – vengono modificati dall’esposizione ai dataset contenenti opere Getty, ma non costituiscono riproduzioni delle opere, né contengono file, immagini o parti riconoscibili delle fotografie Getty, né tantomeno memorizzano ì copie temporanea o permanenti delle stesse. L’eventuale riproduzione temporanea delle immagini durante il training è stata ritenuta irrilevante ai fini di questo claim.

Considerazioni giuridiche e pratiche

La sentenza è particolarmente articolata e dedica ampio spazio a profili tecnici complessi. Il caso mette in evidenza la difficoltà di provare le violazioni di diritti IP nel contesto dell’IA generativa, soprattutto quando le attività di training hanno luogo al di fuori della giurisdizione nazionale. In questo scenario, l’onere della prova si è rivelato particolarmente gravoso per i ricorrenti, incidendo in modo significativo sulla portata delle rivendicazioni e sugli esiti complessivi del giudizio. Ciononostante, la decisione della High Court costituisce un precedente di rilievo per il settore. Resta, infine, aperto un procedimento parallelo negli Stati Uniti, che potrebbe offrire ulteriori sviluppi su questi temi.

Autrice: Lara Mastrangelo

 

Legal tech

Generalista VS. Specifico: capire quali strumenti LegalTech acquistare

Il mercato della tecnologia legale sta attraversando un’evoluzione affascinante. Man mano che il settore matura e passa dai progetti pilota alle implementazioni operative, stanno emergendo due categorie distinte di strumenti, ciascuna con finalità diverse e richiedente livelli differenti di competenza. Comprendere questo spettro è essenziale per i team legali che devono effettuare investimenti tecnologici strategici.

Il coltellino svizzero: soluzioni orizzontali versatili

Pensiamo al coltellino svizzero: uno strumento estremamente utile che combina molte funzioni in un unico oggetto. Può tagliare, aprire bottiglie, avvitare viti e svolgere decine d’altre attività con competenza. Per la maggior parte delle situazioni quotidiane è più che adeguato. Lo stesso vale per le soluzioni LegalTech orizzontali che attualmente dominano il mercato.

Queste piattaforme sono progettate per supportare un’ampia gamma di attività legali in diversi ambiti di pratica. Eccellono nel supporto alla redazione di documenti, nell’analisi dei testi, nella comparazione durante le due diligence e nel fornire un rapido accesso alle fonti per la verifica delle citazioni negli opinion legali. La loro forza risiede nella versatilità: una singola piattaforma può assistere nella revisione dei contratti al mattino e nella ricerca giuridica al pomeriggio.

La proliferazione di soluzioni generaliste è anche il risultato delle dinamiche di mercato. Gli investitori che sostengono le startup LegalTech si aspettano scalabilità e ritorni sull’investimento. Uno strumento che affronta molteplici casi d’uso in diverse aree di pratica può raggiungere un mercato più ampio e più rapidamente rispetto a una soluzione altamente specializzata. Questa realtà economica ha plasmato il panorama attuale, favorendo piattaforme che puntano a essere utili lungo l’intero spettro del lavoro legale.

Secondo i dati del settore, circa il 70% degli investimenti LegalTech rimane concentrato nei mercati anglo-centrici, con la maggior parte dei finanziamenti indirizzata verso piattaforme che offrono capacità orizzontali e trasversali. Queste soluzioni sono diventate il punto di partenza predefinito per molti dipartimenti legali che esplorano l’adozione dell’IA, proprio perché richiedono minima configurazione e possono dimostrare valore in diversi flussi di lavoro in tempi relativamente brevi.

Il bisturi: soluzioni verticali di precisione

Nessun chirurgo eseguirebbe un’operazione con un coltellino svizzero. Quando la precisione è cruciale e la posta in gioco è alta, i professionisti scelgono il bisturi: uno strumento progettato per un unico scopo, svolto con straordinaria precisione.

Un mercato parallelo sta emergendo nel LegalTech: soluzioni iper-verticali che non cercano di risolvere cento problemi, ma uno solo – in modo eccezionale. Questi strumenti sono sviluppati da specialisti per specialisti, spesso fondati da avvocati che hanno esercitato per anni in domini specifici e hanno compreso esattamente cosa mancava nei flussi di lavoro esistenti.

Le piattaforme LegalTech verticali sono costruite attorno ai modelli di lavoro effettivi dei professionisti in specifici settori. Una piattaforma di IA per il diritto della concorrenza comprende i requisiti delle notifiche di concentrazione nelle varie giurisdizioni. Una soluzione per il real estate si integra con i sistemi catastali e conosce intimamente i flussi delle transazioni immobiliari. Uno strumento di proprietà intellettuale sa orientarsi nei sistemi di classificazione dei brevetti con una precisione che le piattaforme generaliste non possono eguagliare.

Il fattore chiave di differenziazione è la profondità del dominio. Le soluzioni verticali sono addestrate su dataset specializzati, si integrano con sistemi specifici del settore e sono progettate attorno a flussi di lavoro che richiedono una reale competenza per essere compresi. Non si limitano a elaborare testo legale: comprendono il contesto, i requisiti normativi e gli standard professionali che regolano aree di pratica specifiche.

Il fattore “mani esperte”

Qui risiede una distinzione cruciale: mentre gli strumenti orizzontali sono progettati per un’ampia accessibilità, le soluzioni verticali spesso richiedono mani esperte per sprigionare tutto il loro potenziale. Un bisturi in mani inesperte è solo una lama affilata. Nelle mani di un chirurgo, diventa uno strumento di precisione.

Gli strumenti LegalTech verticali presuppongono conoscenza del dominio. Parlano il linguaggio della loro area di pratica, utilizzano una terminologia familiare ai professionisti e producono output calibrati sulle aspettative di specialisti del settore. Non si tratta di una limitazione, bensì di una caratteristica: assumendo un livello di expertise, questi strumenti possono operare con maggiore sofisticazione e fornire risultati che le piattaforme generaliste non possono replicare.

Il compromesso è chiaro. Le soluzioni orizzontali abbassano la barriera d’ingresso e possono essere implementate ampiamente con una formazione minima. Le soluzioni verticali richiedono di più dai loro utenti, ma ripagano tale competenza con precisione superiore e integrazione nei flussi di lavoro.

Implicazioni strategiche per i team legali

Nessuna delle due categorie è intrinsecamente superiore. La scelta dipende dai requisiti operativi, dalla tolleranza al rischio e dalla natura del lavoro svolto.

Per il miglioramento della produttività generale, la gestione delle comunicazioni e le attività di analisi/modifica documentale di routine, le soluzioni orizzontali offrono valore immediato con attrito minimo. Sono ideali per attività in cui “abbastanza buono” è sufficiente e in cui il costo dell’imprecisione è basso.

Per aree di pratica specialistiche dove l’accuratezza è fondamentale, la conformità normativa è complessa e gli standard professionali richiedono precisione, le soluzioni verticali forniscono capacità che gli strumenti generalisti non possono offrire. L’investimento aggiuntivo nell’apprendimento di piattaforme specializzate genera benefici in termini di maggiore accuratezza, migliore integrazione dei flussi di lavoro e output che richiedono meno revisione professionale.

Molte organizzazioni stanno ottenendo ottimi risultati adottando approcci ibridi: utilizzando piattaforme orizzontali per la produttività generale e investendo in soluzioni verticali per le loro aree di pratica principali. Questo approccio “a portafoglio” riconosce che strumenti diversi servono scopi diversi e che tentare di forzare un’unica soluzione per coprire tutti gli use case porta spesso a risultati subottimali.

Guardando al futuro

Con la maturazione del LegalTech, sia le piattaforme orizzontali sia le soluzioni verticali stanno migliorando. I professionisti del diritto dovrebbero scegliere la tecnologia in base alle proprie esigenze specifiche: strumenti generali per le attività di routine e strumenti specializzati per il lavoro di precisione. Il successo dipende dal sapere quando utilizzare l’uno o l’altro.

Autore: Tommaso Ricci

 


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo BardelliCarolina Battistella, Noemi Canova, Giovanni Chieco, Maria Rita CormaciCamila CrisciCristina CriscuoliTamara D’AngeliChiara D’OnofrioFederico Maria Di Vizio, Enila Elezi Laura GastaldiVincenzo GiuffréNicola LandolfiGiacomo LusardiValentina MazzaLara MastrangeloMaria Chiara Meneghetti, Giulio Napolitano, Andrea Pantaleo, Deborah ParacchiniMaria Vittoria PessinaTommaso Ricci, Marianna Riedo, Rebecca RossiRoxana SmeriaMassimiliano Tiberio, Federico Toscani, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, , Matilde Losa e Arianna Porretti.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena VareseAlessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

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