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4 settembre 202520 minuti di lettura

Innovation Law Insights

4 settembre 2025
Data Protection and Cybersecurity 

Che cos’è un incidente significativo ai sensi della NIS 2?

A partire da gennaio 2026 entrerà in vigore l’obbligo di notifica degli incidenti significativi previsto dal Decreto Legislativo n. 138 del 2024 ("Decreto NIS 2"). Tale obbligo, applicabile a tutti i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto NIS 2, costituisce uno dei pilastri principali del nuovo quadro normativo, introducendo stringenti requisiti di notifica per i cosiddetti incidenti significativi.

La definizione di “incidente significativo” ai sensi della NIS 2

Ai sensi del Decreto NIS 2, un incidente è considerato significativo se:

  1. ha causato, o è in grado di causare, una grave interruzione operativa dei servizi o perdite finanziarie per l’entità interessata;
  2. ha avuto, o è in grado di avere, ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche, causando perdite materiali o immateriali considerevoli.

La definizione di incidente significativo è quindi differente da quella di data breach di cui al GDPR. Mentre quest’ultima comprende i casi riguardanti la perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali, la definizione contenuta nel Decreto NIS 2 va oltre tale esfiltrazione, identificando come significativi quegli incidenti in cui – indipendentemente dalla perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati – si sia verificato un evento che causa o è in grado di causare un’interruzione operativa dei servizi, perdite finanziarie o danni significativi a persone fisiche o giuridiche. Tuttavia, la definizione rimane piuttosto ampia, lasciando margini di interpretazione sull’ambito degli incidenti che fanno scattare l’obbligo di notifica.

A tal riguardo, per meglio delineare cosa debba essere considerato un incidente significativo, è essenziale fare riferimento agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali. In particolare, un ruolo cruciale è svolto da:

  • il Regolamento di esecuzione sulle misure di cybersicurezza e sugli incidenti informatici significativi ai sensi della Direttiva NIS 2 adottato dalla Commissione Europea, che tuttavia risulta applicabile solo a determinate categorie (Fornitori di servizi cloud, Fornitori di servizi gestiti IT e di sicurezza, operatori di mercati online, fornitori di motori di ricerca online, piattaforme di social networking e fornitori di servizi fiduciari);
  • a livello nazionale, la Determinazione n. 164179 del 14 aprile 2025 emanata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ("ACN"), che stabilisce le specifiche di base delle misure da adottare per garantire la conformità al Decreto NIS 2, comprese quelle che definiscono quali incidenti significativi devono essere notificati.

Il Regolamento di esecuzione della Commissione Europea fornisce indicazioni dettagliate sulla definizione di incidente significativo per alcune entità critiche. In particolare, ai sensi dell’articolo 3, un incidente è considerato significativo se:

  • ha causato o è in grado di causare una perdita finanziaria superiore a 500.000 EUR o al 5% del fatturato annuo totale dell’esercizio precedente;
  • ha causato o è in grado di causare l’esfiltrazione di segreti commerciali;
  • ha causato o è in grado di causare la morte o gravi danni alla salute di una persona;
  • ha comportato un accesso non autorizzato a sistemi di rete e informativi, sospettato di essere doloso e in grado di causare gravi interruzioni operative;
  • consiste in incidenti ricorrenti (ossia, ipotesi in cui un incidente che non è significativo di per sé si è verificato almeno due volte nell’arco di sei mesi e gli incidenti condividono la stessa apparente causa o collettivamente soddisfano i criteri di impatto sul fatturato).

Inoltre, sono fornite ulteriori specificazioni riguardo a determinate categorie di entità. Ad esempio, un incidente per un servizio di cloud computing è considerato significativo se il servizio è completamente indisponibile per più di 30 minuti; un data center se è indisponibile per più di un’ora; e un mercato online se è completamente indisponibile per più del 5% dei suoi utenti nell’UE o per più di 1 milione di tali utenti, a seconda di quale sia il valore più basso.

Per quanto riguarda la Determinazione ACN, sono considerati significativi i seguenti incidenti:

  • l’entità NIS ha evidenza della perdita di riservatezza, verso l’esterno, di dati digitali che possiede o controlla, anche solo parzialmente (per entità sia importanti che essenziali);
  • l’entità NIS ha evidenza della perdita di integrità, con impatto esterno, di dati digitali che possiede o controlla, anche solo parzialmente (per entità sia importanti che essenziali);
  • l’entità NIS ha evidenza della violazione dei livelli di servizio attesi dei propri servizi e/o attività, sulla base dei livelli di servizio (SL) stabiliti (per entità sia importanti che essenziali)
  • l’entità NIS ha evidenza di accessi non autorizzati, o di accessi ottenuti attraverso l’abuso di privilegi concessi, a dati digitali che possiede o controlla, anche solo parzialmente (solo per entità essenziali).

Interpretazione estensiva da parte della Commissione Europea e ACN

In entrambi i casi, le interpretazioni adottate dalla Commissione Europea e dall’ACN riflettono un approccio estensivo. Infatti, la Commissione include esplicitamente nell’ambito degli incidenti significativi l’accesso non autorizzato, a condizione che tale accesso sia sospettato di essere doloso e in grado di causare gravi interruzioni operative. Analogamente, ACN identifica come significativo qualsiasi incidente che comporti una perdita confermata di riservatezza o integrità dei dati, indipendentemente dall’impatto effettivo o misurabile.

Di conseguenza, la definizione di “incidente significativo” diventa considerevolmente ampia. Leggendo in maniera estensiva il requisito “in grado di causare” previsto dal Decreto NIS 2, l’ambito non si limita agli eventi che producono danni tangibili e quantificabili, ma comprende anche situazioni in cui vi sia evidenza di accesso non autorizzato o perdita di dati che comporti soltanto un potenziale rischio di effetti avversi. In pratica, a meno che non si possa ragionevolmente dimostrare che l’evento sia chiaramente non doloso per natura – un'argomentazione complessa, dato che gli accessi non autorizzati e le violazioni dei dati si presumono generalmente provenire da attori ostili – e che il potenziale effetto negativo sarebbe minimo e non significativo, seguendo questa interpretazione rigorosa ci si aspetterebbe che le entità notifichino quasi ogni incidente che comporti accesso non autorizzato ai propri sistemi informativi e di rete o la compromissione della riservatezza o integrità dei dati (in particolare secondo ACN, che non fa riferimento all’impatto potenziale nella determinazione sopra menzionata).

Resta tuttavia fondamentale monitorare le future linee guida, nonché l’applicazione pratica del quadro NIS 2 una volta pienamente in vigore. Infatti, la formulazione del Decreto NIS 2 consente altresì un’interpretazione più restrittiva, limitando la notifica ai casi in cui il rischio di danno significativo sia concreto e non meramente potenziale o astratto. La chiave sarà vedere se le autorità – inclusa la stessa ACN – seguiranno questo approccio estensivo, che tratta anche i rischi potenziali come notificabili, o adotteranno un’interpretazione più restrittiva che richieda evidenze di una reale probabilità di danno, escludendo così dall’obbligo di notifica eventi con impatto minimo.

Misure da adottare

Per rispettare i rigorosi requisiti temporali stabiliti dalla normativa, è fondamentale disporre di un efficace quadro di cybersicurezza in grado di prevenire gli incidenti significativi e rilevarli tempestivamente adottando le necessarie contromisure. In particolare, è necessario implementare misure e procedure relative a:

  • monitoraggio continuo delle reti e dei servizi per rilevare eventi potenzialmente avversi attraverso strumenti tecnici progettati per identificare prontamente gli incidenti significativi;
  • utilizzo di sistemi di protezione degli endpoint che devono essere aggiornati, correttamente mantenuti e configurati per rilevare codice malevolo;
  • definizione e documentazione dei livelli di servizio attesi dei servizi;
  • monitoraggio di hardware, software di elaborazione, ambienti di Runtime e dati correlati per identificare eventi potenzialmente avversi;
  • identificazione delle persone con specifici ruoli e responsabilità relative al monitoraggio, alla rilevazione e alla gestione di specifici incidenti.

Conclusione

L’obbligo di notifica è destinato ad avere un impatto significativo sulle imprese soggette al Decreto NIS 2. Per rispettare le tempistiche stringenti e i requisiti di governance stabiliti dalla normativa, le organizzazioni devono agire fin d’ora per costruire capacità efficaci di monitoraggio e rilevazione degli incidenti, assicurandosi di essere pienamente pronte a gestire eventuali incidenti significativi entro gennaio 2026.

Autore: Federico Toscani

 

Intellectual Property

Uso del marchio e decadenza: la decisione del Tribunale dell'Unione europea nel caso K-Way 

Lo scorso 25 giugno la sesta sezione del Tribunale dell'Unione europea ha reso un'interessante pronuncia in materia di marchi.  

Il procedimento, promosso da K-Way, trae origine da una domanda di decadenza presentata nel 2019 all'EUIPO – parte convenuta nel giudizio - da un privato cittadino, il quale aveva contestato l’uso di un marchio registrato da K-Way già nel 2006.  

Il marchio oggetto della controversia, figurativo e composto da bande verticali parallele di diverse dimensioni e disposte nella sequenza di colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy, era stato registrato per prodotti afferenti alle classi 18 (pelletteria, valigeria, borse) e 25 (abbigliamento, calzature, cappelleria). 

L’EUIPO aveva accolto parzialmente l’istanza, dichiarando la decadenza del marchio per numerosi prodotti, ad eccezione dell’abbigliamento da esterno e delle calzature.  

La Commissione di ricorso, nel 2024, aveva poi riconosciuto l’uso effettivo anche per valigie, zaini, portafogli, cappelleria e vari articoli di abbigliamento, limitando la decadenza ad altri prodotti come borsette, vanity case e borse della spesa. 

K-Way ha quindi adito il Tribunale UE, sostenendo che le prove depositate – fatture, cataloghi, rassegna stampa, documentazione di fiere e negozi monomarca – dimostrassero un uso effettivo anche per i prodotti esclusi. 

Il Tribunale, pur confermando in larga parte le valutazioni della Commissione di ricorso, ha parzialmente riformato la decisione resa dall'EUIPO, riconoscendo che le borse della spesa erano state effettivamente commercializzate con il marchio contestato, sulla base del collegamento tra i modelli riprodotti nei cataloghi e quelli indicati nelle fatture.  

Per il resto, i giudici europei hanno ribadito i principi consolidati in tema di uso effettivo: 

  • l’uso non può essere meramente simbolico ma deve servire a mantenere o conquistare quote di mercato; 
  • le prove devono essere concrete, oggettive e riferite al periodo di riferimento (nel caso di specie, 2014-2019); 
  • la mera presenza del segno su insegne di negozi monomarca non basta a dimostrare che ogni singolo prodotto sia stato contraddistinto dal marchio; 
  • le fatture prive di un chiaro collegamento con i prodotti raffigurati nei cataloghi o nella stampa non sono sufficienti a provare l’uso. 

In conclusione, la sentenza conferma la rigorosa impostazione del Tribunale UE in materia di prove d’uso del marchio: occorre dimostrare in modo puntuale il nesso tra i prodotti venduti e il segno registrato, senza potersi basare su presunzioni. 

Al tempo stesso, la decisione offre un’apertura significativa, riconoscendo l’uso effettivo laddove il collegamento tra documentazione commerciale e fatture risulti attendibile, come accaduto per le borse della spesa. 

Il messaggio per i titolari dei diritti è chiaro: conservare prove dettagliate e sistematiche dell’uso del marchio è fondamentale per difendersi dalle azioni di decadenza e proteggere i segni distintivi. 

Autrice: Noemi Canova

 

Legal Tech

LegalTech: il mercato globale tra crescita esplosiva e sfide di implementazione

Da diversi anni analizziamo l’evoluzione del mercato LegalTech documentando le trasformazioni di un settore che ha vissuto fasi alterne di entusiasmo, ondate di investimenti (nel periodo post-pandemico), disillusione e successivo consolidamento. Nel primo semestre del 2025 non sono mancate operazioni strategiche di M&A a livello globale e colpi di scena con acquisizioni dell’ultima ora. Abbiamo infatti assistito a grandi transazioni che hanno coinvolto capitali significativi, attratti in parte dal clamore generato dal settore dell’intelligenza artificiale.

Guardando ai numeri, si registra una tendenza al consolidamento del settore LegalTech in generale in Europa e, per la prima volta, anche in Italia. L’Italia è stata teatro di una primavera e un’estate dense di eventi internazionali di LegalTech: dal Future Lawyer Europe a Milano al Legal Tech Island a Palermo, fino all’AI Salon, evento itinerante dedicato all’intelligenza artificiale che ha riunito founder, costruttori, investitori e partner dell’ecosistema AI, dove sono emerse anche tematiche verticali sulla tecnologia applicata al settore legale. Un segnale particolarmente significativo della crescente maturità dell’ecosistema italiano è stata la prima conferenza ILTA (International Legal Technology Association) organizzata in Italia, insieme a vari eventi promossi dal Global Legal Tech Hub. L’autunno porterà anche il Legal Tech Forum a Bologna, completando un calendario che testimonia come l’Italia stia diventando sempre più un punto di riferimento per l’innovazione legale europea, beneficiando in parte dell’effetto novità dopo anni di eventi focalizzati su Londra o Berlino.

Partecipare a questi incontri e interagire con altri relatori, espositori di società LegalTech e vari partecipanti mi ha dato una prospettiva privilegiata sull’evoluzione del mercato e mi ha permesso di confrontare le dinamiche italiane con quelle internazionali. I dati che emergono dall’analisi del mercato globale 2024-2025 rivelano uno scenario tanto affascinante quanto complesso, caratterizzato da una crescita esplosiva ma anche da criticità strutturali che meritano un’analisi approfondita, che riassumiamo di seguito.

I numeri di un mercato in espansione

Il mercato globale dei servizi legali ha raggiunto un valore di 1,05 trilioni di dollari nel 2024, mantenendo una crescita costante con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,5-4,6%. Allo stesso tempo, il settore LegalTech ha mostrato una dinamica decisamente più aggressiva, raggiungendo i 26,7 miliardi di dollari con un CAGR stimato del 12,8%.

La differenza tra questi tassi di crescita è particolarmente significativa: mentre il mercato legale tradizionale cresce a un ritmo moderato e stabile, il settore della tecnologia legale si espande a una velocità quasi tripla. Questo divario nel CAGR non solo indica l’accelerazione dell’adozione tecnologica nel settore legale, ma suggerisce anche che nei prossimi anni assisteremo a una progressiva redistribuzione del valore all’interno dell’ecosistema legale, con una quota crescente destinata alle soluzioni innovative.

Tuttavia, queste cifre apparentemente incoraggianti nascondono una realtà più complessa. Il mercato LegalTech rappresenta solo il 2,54% del valore complessivo del mercato legale, evidenziando un enorme potenziale di crescita non ancora sfruttato. Questa percentuale relativamente modesta suggerisce che la penetrazione tecnologica nel settore legale resta limitata, con buone opportunità di ingresso sul mercato (per chi riesce a trovare il giusto product-market fit nelle nicchie rilevanti).

Il divario geografico negli investimenti

Un aspetto particolarmente significativo emerso dall’analisi è la concentrazione geografica degli investimenti. Circa il 70% dei finanziamenti LegalTech è concentrato negli Stati Uniti, mentre i mercati anglofoni (Stati Uniti, Canada, Regno Unito) catturano complessivamente l’80% del totale.

Questa distribuzione disomogenea crea opportunità significative nei mercati meno serviti, dove aspettative culturali specifiche e diversi ordinamenti giuridici richiedono soluzioni LegalTech locali e su misura. Per il mercato italiano, questo scenario rappresenta al tempo stesso una sfida e un’opportunità: la necessità di sviluppare soluzioni specifiche per il contesto normativo nazionale, ma anche la possibilità di creare valore in un mercato meno saturo rispetto a quello britannico – tenendo conto, tuttavia, della grande sfida dell’accesso ai dati, in primis quelli di sentenze e normative, che non sono ancora pienamente accessibili in modo intelligente in un mercato in cui gli incumbent spingono per proteggere i propri monopoli di conoscenza, ma che si interrogano chiaramente sul futuro dei propri modelli di business e sul potenziale di rendere la propria base di conoscenza liquida e accessibile.

Il punto di vista dei General Counsel

Durante i miei interventi a varie conferenze e negli incontri con i clienti, ricevo sempre più spesso domande specifiche sui migliori strumenti da utilizzare per determinate attività legali. Questa crescente domanda di orientamento tecnologico è sintomatica di una domanda di mercato in rapida espansione e di una maggiore consapevolezza del potenziale trasformativo della tecnologia.

Parlando direttamente con i General Counsel, emerge chiaramente che le organizzazioni stanno iniziando a internalizzare strumenti per automatizzare attività ripetitive, ma al tempo stesso cresce l’apprezzamento per i consulenti esterni che non solo sanno utilizzare efficacemente questi strumenti, ma sono anche in grado di guidare i clienti nell’implementazione e nell’uso strategico delle tecnologie per creare valore aggiunto tangibile.

Questa tendenza è confermata dai dati di un recente studio, che ha coinvolto 60 General Counsel e Chief Legal Officer italiani. Lo studio rivela che l’abilitazione del business attraverso l’intelligenza artificiale generativa è una priorità per il 65% dei dipartimenti legali, mentre il 47% considera una priorità affinare la propria strategia tecnologica e integrare tecnologia legale e di business.

Tuttavia, nonostante il crescente interesse, il 62% degli intervistati si trova ancora nelle fasi di ideazione e sperimentazione della GenAI, suggerendo che esiste ancora un divario significativo tra intenzioni strategiche e implementazione operativa. Attualmente, i principali usi della GenAI riguardano la redazione di documenti legali (38%), la gestione della conoscenza (35%) e la compliance normativa (32%).

Tra i principali ostacoli all’accelerazione tecnologica figurano i vincoli di budget (52%) e la disorganizzazione nella gestione dei dati (43%), evidenziando che le sfide non sono solo tecnologiche ma anche organizzative e strutturali. Questo scenario conferma l’importanza di un approccio consulenziale che affronti non solo gli aspetti tecnici, ma anche quelli strategici e di implementazione.

L’adozione dell’AI: tra entusiasmo e misurazione

I dati sull’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore legale mostrano una crescita significativa ma anche alcune criticità nell’approccio strategico. Secondo il Thomson Reuters Generative AI in Professional Services Report 2025, il 41% dei professionisti legali utilizza oggi strumenti di AI pubblici, con un ulteriore 17% che impiega soluzioni di AI specifiche per il settore.

L’uso organizzativo dell’AI è quasi raddoppiato, passando dal 12% nel 2024 al 22% nel 2025. Ancora più impressionante è la percezione futura: il 95% dei professionisti legali ritiene che l’AI sarà centrale nei flussi di lavoro delle proprie organizzazioni entro cinque anni, nonostante solo il 13% la consideri centrale oggi.

Tuttavia, emerge un divario critico nella misurazione dei risultati: solo il 20% delle organizzazioni misura attualmente il ROI dei propri investimenti in AI, mentre il 59% non misura affatto. Questo suggerisce un’ampia ma poco sistematica sperimentazione, che può portare a sprechi di tempo e budget e, in ultima analisi, a una perdita di fiducia tra i decisori.

Le sfide dell’implementazione strategica

Dai panel a cui ho partecipato quest’anno è emerso chiaramente che, sebbene l’entusiasmo per l’AI resti alto e la maggior parte delle organizzazioni abbia sperimentato o integrato soluzioni di AI, la chiave del successo risiede nel focalizzarsi sui pain point dei processi piuttosto che sulle funzionalità tecnologiche.

La sfida principale non è identificare strumenti di AI promettenti, ma comprendere dove si trovano effettivamente i colli di bottiglia operativi dell’organizzazione e determinare quali tecnologie specifiche possano affrontarli efficacemente. Molti team legali si avvicinano all’adozione tecnologica al contrario, selezionando soluzioni apparentemente utili e sofisticate prima di mappare chiaramente le proprie sfide operative.

Dall’analisi di mercato e dal feedback raccolto dagli operatori sono emerse diverse criticità:

  • Complessità nella scelta dei fornitori: con quasi 9.500 società LegalTech a livello globale, i team legali affrontano una paralisi decisionale nella selezione delle soluzioni. L’abbondanza di opzioni spesso oscura le domande fondamentali sulla compatibilità dei processi e sulla reale creazione di valore.
  • Integrazione culturale: oltre il 95% dei professionisti legali ritiene che l’AI sarà centrale entro 5 anni, secondo il report Thomson Reuters, mentre oltre il 41% utilizza strumenti di AI pubblici. Tuttavia, l’elemento umano – formazione, change management e integrazione nei flussi di lavoro – resta la principale sfida di implementazione.
  • Misurazione del ROI: la mancanza di metodologie e KPI per misurare sistematicamente il ROI nel settore suggerisce che molte organizzazioni stanno investendo in tecnologia senza stabilire metriche chiare di successo o adeguati framework di valutazione.

Prospettive future e metodologie process-first

Per affrontare queste sfide, è consigliabile implementare metodologie di process mapping per identificare i reali pain point operativi e analizzare le opportunità di intervento in modo strategico, tenendo conto sia del budget disponibile sia delle priorità (il famoso principio di Pareto secondo cui automatizzare il 20% delle attività può generare l’80% dei benefici complessivi). Questo approccio implica una strategia basata su quattro macro pilastri:

  1. Individuazione dei pain point: documentazione sistematica dei flussi di lavoro attuali per identificare le attività dispendiose in termini di tempo, soggette a errori o frustranti.
  2. Analisi dei colli di bottiglia: quantificazione dell’impatto di ciascun pain point identificato su produttività, qualità e soddisfazione del cliente.
  3. Allineamento tecnologico: abbinamento delle capacità tecnologiche specifiche alle sfide di processo mappate.
  4. Prioritizzazione dell’implementazione: classificazione delle opportunità di intervento in base all’impatto potenziale e alla complessità di implementazione.

Ciascuno dei quattro pilastri viene solitamente approfondito attraverso una serie di analisi a cascata, che consentono di affrontare il processo in modo strutturato e scientifico. Ma il quadro complessivo è chiaro: l’innovazione – soprattutto in ambito legale – richiede un approccio tanto creativo e audace quanto rigoroso e prevedibile, capace di coniugare visione strategica e metodo analitico.

Conclusioni: intelligenza strategica oltre l’entusiasmo tecnologico

Il mercato LegalTech si trova a un punto di svolta critico (ancora una volta). Sebbene il potenziale di crescita resti enorme, il successo (reale, impattante, non solo exit milionarie) dipenderà sempre più da implementazioni strategiche, focalizzate sui processi, piuttosto che da approcci technology-first.

In un mercato affollato di soluzioni, il vantaggio competitivo appartiene a chi sa identificare ciò di cui ha davvero bisogno.

Avvicinandoci al 2025, la domanda non è più se adottare Legal Tech, ma come farlo in modo intelligente, misurabile e sostenibile. La maturità del settore sarà misurata non tanto dall’entusiasmo per le nuove tecnologie, quanto dalla capacità di implementarle in modo strategico per creare valore reale e duraturo.

Autore: Tommaso Ricci

 

Legal Design

Dal palco del Legal Design Summit: insieme per ridisegnare il diritto con l’AI

Il nostro team italiano composto da Deborah Paracchini, Enila Elezi e Francesca Oprandi parteciperà al BrainFactory del Legal Design Summit 2025 ad Helsinki.

Il 10 settembre prossimo, DLA, con il supporto di Newcode.ai, ospiterà il workshop "Designing the Future of Law: AI-Powered Legal Design Sprint" nei suoi uffici di Helsinki.

In un’intensa sessione di 4 ore, avvocati, designer, ingegneri e altri esperi del settore lavoreranno fianco a fianco per creare soluzioni innovative su temi ad alto impatto: accesso alla giustizia, trasparenza, user experience, semplificazione dei contratti, formazione. Il tutto per comprendere come possiamo sfruttare l’AI per accelerare l’adozione del Legal Design nella professione legale.

Guidati dalla metodologia BrainFactory × DLA e ispirati dai lightning talk di pionieri del Legal Design e provider di soluzioni AI, i partecipanti ideeranno, prototiperanno e presenteranno idee concrete per rendere i sistemi, i processi e i documenti legali più umani, efficienti e accessibili.

Non perdere l’occasione di vedere come il futuro del diritto può diventare più chiaro, veloce e centrato sulle persone!

 


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Edoardo BardelliCarolina Battistella, Noemi CanovaMaria Rita CormaciCamila CrisciCristina CriscuoliTamara D’AngeliChiara D’OnofrioFederico Maria Di VizioEnila EleziNadia FeolaLaura GastaldiVincenzo GiuffréNicola LandolfiGiacomo LusardiValentina MazzaLara MastrangeloMaria Chiara MeneghettiGiulio Napolitano, Deborah ParacchiniMaria Vittoria PessinaTommaso RicciRebecca RossiRoxana SmeriaMassimiliano TiberioFederico Toscani, Giulia Zappaterra.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea, Flaminia Perna, Matilde Losa e Arianna Porretti.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Marco de Morpurgo, Gualtiero Dragotti, Alessandro Ferrari, Roberto Valenti, Elena VareseAlessandro Boso Caretta, Ginevra Righini.

Scoprite Prisca AI Compliance, il tool di legal tech sviluppato da DLA Piper per valutare la maturità dei sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle principali normative e standard tecnici qui.

È possibile sapere di più su “Transfer”, il tool di legal tech realizzato da DLA Piper per supportare le aziende nella valutazione dei trasferimenti dei dati fuori dello SEE (TIA) qui, consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sul Gambling qui, e il nostro magazine mensile Diritto Intelligente interamente dedicato all'AI qui.

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Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Silvia Molignani.